Eureka Previdenza

Circolare 240 del 3 dicembre 1988

ALLEGATI N. 2
OGGETTO: ART. 8 DEL D.L. 21 MARZO 1988 N. 86 CONVERTITO, CON
         MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
         INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
         CONTRIBUTO ADDIZIONALE  E CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI
         FORMAZIONE E LAVORO. ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI.
         VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
          A  PARZIALE  SCIOGLIMENTO  DELLE  RISERVE  CONTENUTE  NELLA
CIRCOLARE   N.  171  DEL  4.8.1988  (1)  SI  FORNISCONO  LE  SEGUENTI
ISTRUZIONI.
A) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          SI RIBADISCE CHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE,   CONTENUTE   NEL   D.L.   N.   86/88   (2),   ATTENGONO
ESCLUSIVAMENTE  ALLE  INTEGRAZIONI   SALARIALI   STRAORDINARIE,   IVI
COMPRESE QUELLE RELATIVE AI SETTORI DELL'EDILIZIA ED AFFINI. NULLA E'
PERTANTO  INNOVATO  IN  MATERIA  DI  CONTRIBUTO   ADDIZIONALE   SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE E RELATIVE ALIQUOTE.
          COME  GIA'  PRECISATO  CON  LA  CITATA CIRCOLARE N. 171, LE
NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
23  MARZO  1988  E  PER PERIODI DECORRENTI DALLA SETTIMANA IN CORSO A
TALE DATA. PERTANTO, CONTINUANO AD APPLICARSI LA NORMATIVA PREVIGENTE
ED  I  BENEFICI  DI  CUI  ALL'ART.21 DELLA LEGGE N.675/77 (3), PER LE
CONCESSIONI RELATIVE A DOMANDE PRESENTATE PRIMA  DELL'ANZIDETTA  DATA
OVVERO  A  PERIODI  ANTERIORI  ALLA SETTIMANA DI CUI SOPRA, QUANDO LA
CORRISPONDENTE DOMANDA SIA STATA PRESENTATA DOPO IL 22 MARZO 1988.
          L'OBBLIGO  DEL  VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO,   COME   SOPRA
DEFINITO,  SUSSISTE  IN  OGNI  CASO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA
CIG, CON ESCLUSIONE PERALTRO DEI TRATTAMENTI RELATIVI A CONTRATTI  DI
SOLIDARIETA',  DI  QUELLI  EX  LEGE  N.  501/77  (4)  E  DEGLI  ALTRI
ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ART.8, COMMA 8 BIS, DELLA LEGGE N. 160/88
(5) (IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI, SOCIETA' GEPI).
1. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/M PER IL CONGUAGLIO
   DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE E PER IL VERSAMENTO
   DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          SI  PREMETTE  CHE  LE  ISTRUZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE
APPLICATE A FAR TEMPO DAL PERIODO DI  PAGA  IN  CORSO  ALLA  DATA  DI
SPEDIZIONE  ALLE  AZIENDE  DELLE  ISTRUZIONI  STESSE, OVVERO DAL MESE
SUCCESSIVO.
1.1. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL CONTRIBUTO
     ADD.LE NELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA 1 D.L. 86/88.
          PER    IL    CONGUAGLIO    DELLE   INTEGRAZIONI   SALARIALI
STRAORDINARIE I DATORI DI LAVORO SI ATTERRANNO  ALLE  ISTRUZIONI  CHE
SEGUONO:
          -  INDICHERANNO  GLI  IMPORTI  DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE, SOGGETTE AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DEL 4,5% OVVERO DEL
3%  (PER  LE IMPRESE FINO A 50 DIPENDENTI), CONGIUNTAMENTE PER OPERAI
ED IMPIEGATI, NEL QUADRO "D" DEL MODELLO  DM10/M,  IN  CORRISPONDENZA
DEL  RIGO  40,  CHE  ASSUME  IL  NUOVO  SIGNIFICATO  DI  INTEGRAZIONI
SALARIALI  STRAORDINARIE  PER  OPERAI  ED   IMPIEGATI   SOGGETTE   AL
CONTRIBUTO DEL 4,5% O DEL 3%.
          INOLTRE,  NEL  QUADRO  "F", IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64,
65,  66,  67,  INDICHERANNO,  NELLA  PRIMA  COLONNA  IL   NUMERO   DI
AUTORIZZAZIONE  CIG  E,  NELLA  TERZA  COLONNA,  IL  NUMERO DELLE ORE
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI E IMPIEGATI.
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI  O
PERIODICHE,  RELATIVI ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI SOGGETTE ALLE NUOVE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, IN UNO DEI RIGHI  IN  BIANCO  DEL  QUADRO  "D"
SUCCESSIVI  AL  RIGO  53,  CON  IL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "F600"
PRECEDUTO DALLA DICITURA "RATEI CIG STR. SOGG. CTR. ADD.LE".
          NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO IL RIGO  FISSO  41  E  LA
QUARTA  COLONNA  DEL QUADRO "F" IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64 - 65 -
66 - 67.
1.2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL REGIME
     CONTRIBUTIVO PRECEDENTE AL DL 21 MARZO 1988, N. 86.
          A)  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE  SOGGETTE   ALLE
PRECEDENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE:
          -   INDICHERANNO  L'IMPORTO  DELLE  EVENTUALI  INTEGRAZIONI
SALARIALI ANCORA SOGGETTE  ALLE    PRECEDENTI  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE
DELL'8%  E  DEL  4%,  OVVERO  DEL  5% PER LE AZIENDE EDILI E LAPIDEE,
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI  RIGHI  IN  BIANCO
DEL  QUADRO  "D",  SUCCESSIVI  AL  RIGO  53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"INTEGR. SAL. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G300".
          INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN  CORRISPONDENZA
DEI  RIGHI  64,  65,  66,  67,  INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA,  IL  NUMERO  DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI; INDICHERANNO L'IMPORTO DI
EVENTUALI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI  O  PERIODICHE,  RELATIVE  ALLE
STESSE  INTEGRAZIONI SALARIALI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO
"D", SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO  DALLA  DICITURA  "  RATEI  CIG
STRAORD. SOGG. CTR. ADD." E DAL CODICE "F700".
          B)  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE GIA' ESCLUSE DAL
CONTRIBUTO   ADDIZIONALE   IN   QUANTO   RIFERITE   AD   EVENTI   NON
OGGETTIVAMENTE EVITABILI.
          I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
          CODICE G500  INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. OPERAI NON
                       SOGGETTA CONTR. ADD.LE
          CODICE H200  INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. IMPIEGATI
                       NON SOGGETTA AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          CODICE F800  RATEI INTEGR. SALAR. STRAORD. NON SOGGETTA AL
                       CONTRIBUTO ADDIZIONALE
PREVISTI   PER  L'INDICAZIONE  DELLE  INTEGRAZIONI  STRAORDINARIE  IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI  LIMITATAMENTE  ALLE  CONCESSIONI
CHE  RIENTRANO  NELLA  PRECEDENTE  NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"G500"  SARANNO  CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
          DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE  PIU'  UTILIZZATO
IL CODICE "H200".
          PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  QUADRO  F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
          C) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE IL  CUI  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  ERA  POSTO  A  CARICO  DEL  FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA:
          I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
          CODICE N500: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
                       OPERAI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
          CODICE N600: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
                       IMPIEGATI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
          CODICE N700: RATEI STRAORD. CIG L. 675/77
PREVISTI   PER  L'INDICAZIONE  DELLE  INTEGRAZIONI  STRAORDINARIE  IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI  LIMITATAMENTE  ALLE  CONCESSIONI
CHE  RIENTRANO  NELLA  PRECEDENTE  NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"N500"  SARANNO  CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
          DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE  PIU'  UTILIZZATO
IL CODICE "N600".
          PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  QUADRO  F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
1.3.  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE  NON  SOGGETTE  AL  CTR.
ADDIZIONALE (ART. 8, COMMI 8, SECONDO PERIODO E 8 BIS, DELLA LEGGE N.
160/88).
          LE AZIENDE,  INDICHERANNO  L'IMPORTO  DELLA  INDENNITA'  IN
QUESTIONE,  CONGIUNTAMENTE  PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI RIGHI
IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL MOD.  DM10/M,  SUCCESSIVI  AL  RIGO  53,
PRECEDUTO  DALLA  DICITURA  "INTEGR.  SALAR. STRAORD. NON SOGG" E DAL
CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G600".
          INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN  CORRISPONDENZA
DEI  RIGHI  64,  65,  66,  67,  INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA,  IL  NUMERO  DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI.
          L'IMPORTO  DI  EVENTUALI  RATEI  DI  COMPETENZE  ANNUALI  O
PERIODICHE SARA' INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL  QUADRO  "D"
DEL  MOD.  DM10/M,  SUCCESSIVI  AL  RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"RATEI CIG STRAORD. NON SOGG"  A  DAL  CODICE  DI  NUOVA  ISTITUZIONE
"F500".
1.4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          PER   IL   VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  ADDIZIONALE,  SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI  DI
LAVORO SI ATTERRANNO ALLE ISTRUZIONI CHE SEGUONO:
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE  DOVUTO
NELLA  MISURA  DEL  4,5%  OVVERO  DEL  3%  (PER  LE IMPRESE FINO A 50
DIPENDENTI) IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA  DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E400".
CON LE STESSE MODALITA'  SARA'  INDICATO  IL  CONTRIBUTO  ADDIZIONALE
SULLE  INTEGRAZIONI  SALARIALI  PER  GLI  INTERVENTI  STRAORDINARI IN
FAVORE DELLE AZIENDE DELL'EDILIZIA E LAPIDEE PRECEDENTEMENTE SOGGETTE
AL CONTRIBUTO DEL 5%.
          -  INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ANCORA
DOVUTO NELLE PRECEDENTI MISURE DELL'8% E DEL 4%, IN UNO DEI RIGHI DEL
QUADRO  "C"  CON  IL  PREVISTO CODICE "E500" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD.".
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, ANCORA
DOVUTO  NELLA  PRECEDENTE  MISURA  DEL 5%, SULLE INTEGRAZIONI PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI  IN  FAVORE  DELLE  AZIENDE  DELL'EDILIZIA  E
LAPIDEE,  IN  UNO  DEI  RIGHI  DEL  QUADRO "C" CON IL PREVISTO CODICE
"E900" PRECEDUTO DALLA DICITURA "CONTR. ADD. CIG. STRAORD. EDILIZIA".
1.5. CODIFICAZIONE DELLE AZIENDE
          AL  FINE  DI   INDIVIDUARE,   NELL'AMBITO   DELLE   AZIENDE
DELL'EDILIZIA E LAPIDEE, QUELLE FINO A CINQUANTA DIPENDENTI, E' STATO
ISTITUITO IL NUOVO CODICE DI AUTORIZZAZIONE "1J"  CHE  DOVRA'  ESSERE
ATTRIBUITO ALLE AZIENDE IN QUESTIONE A PARTIRE DAL 1  DICEMBRE 1988.
1.6. REGOLARIZZAZIONE PERIODI PREGRESSI
          I  DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO GIA' POSTO A CONGUAGLIO SUL
MOD. DM10/M INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE  SOGGETTE  AI  SENSI
DELLA  NUOVA NORMATIVA AL CONTRIBUTO EX LEGE 164/75, POTRANNO VERSARE
LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON  OLTRE  IL  20
FEBBRAIO  1989  (CON  CONSEGUENTE  POSSIBILITA' DI PAGARE IL PREDETTO
CONTRIBUTO CON IL MOD. DM10/M DEL MESE DI DICEMBRE OVVERO DEL MESE DI
GENNAIO  DA PRESENTARE, RISPETTIVAMENTE, ENTRO IL 20 GENNAIO ED ENTRO
IL 20 FEBBRAIO).
          TALE  IMPORTO  DOVRA'  ESSERE  MAGGIORATO  DEGLI  INTERESSI
LEGALI MATURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI SCADENZA DEL MOD.
DM10/M CON IL QUALE E'  STATO  POSTO  A  CONGUAGLIO  L'IMPORTO  DELLA
INTEGRAZIONE   SALARIALE   STRAORDINARIA  E  LA  DATA  IN  CUI  VIENE
EFFETTUATO IL VERSAMENTO  DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          A TAL FINE LE AZIENDE OPERERANNO NEL MODO SEGUENTE:
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN  UNO
DEI  RIGHI  IN  BIANCO DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA "VERS.
CONTR. ADD.LE CIG" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E401".
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEGLI INTERESSI LEGALI, COME SOPRA
DETERMINATI,  IN  UNO  DEI  RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "C", PRECEDUTO
DALLA DICITURA "VERS. ONERI ACCESSORI" E DAL CODICE "Q900".
          QUALORA I MOD. DM  10/M  DI  CUI  SOPRA  E'  CENNO  VENGANO
PRESENTATI  OLTRE  LA  DATA  DEL  20  FEBBRAIO  1989  DOVRANNO ESSERE
PRETESE, IN LUOGO DEGLI INTERESSI LEGALI, LE SOMME AGGIUNTIVE SECONDO
I CRITERI FISSATI DALL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 48/88 (6).
          LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE  AZIENDE,  LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
          EVENTUALI   SUCCESSIVE   REGOLARIZZAZIONI  DOVRANNO  ESSERE
EFFETTUATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 51059 RCV  -  N.
1089  EAD  - N. 7763 O. DEL 14 NOVEMBRE 1986 (7), MEDIANTE VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE MAGGIORATO  DELLE  SANZIONI  CIVILI  NELLA
MISURA CORRENTE.
2. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN CASO DI
   EROGAZIONE DIRETTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI DA PARTE
   DELL'INPS.
          LE SEDI DOVRANNO INVIARE AI DATORI DI  LAVORO  INTERESSATI,
PER  RACCOMANDATA,  L'APPOSITA  LETTERA MOD. CA1 (ALL.1) EMESSA DALLA
PROCEDURA DI PAGAMENTO  DIRETTO  DELLA  CIG  STRAORDINARIA  E  DATATA
AUTOMATICAMENTE  CON LA STESSA DATA DELLA VALUTA DEGLI ASSEGNI EMESSI
A FAVORE DEI LAVORATORI.
          A TALE LETTERA DOVRA' ESSERE ALLEGATO UN BOLLETTINO DI C.C.
POSTALE  IN CUI, A CURA DELLE SEDI MEDESIME, OLTRE AD ESSERE INDICATO
IL NUMERO DI C.C.POSTALE PREVISTO PER GLI INCASSI VARI,  L'IMPORTO  E
LA   ESATTA  DENOMINAZIONE  DELL'AZIENDA  CHE  VERSA,  DEVONO  ESSERE
RIPORTATI, SUL RETRO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IL  NUMERO  DI
MATRICOLA  AZIENDALE, LA DATA DEL D.M. DI AUTORIZZAZIONE, IL CONTO DI
IMPUTAZIONE CIS 00/23 DI NUOVA ISTITUZIONE (V. ALL. 2),  LA  DATA  DI
SCADENZA DEL PAGAMENTO, (30 GIORNI) DA DETERMINARSI IN BASE ALLA DATA
DELLA LETTERA MOD. CA1.
          IL PREDETTO PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSIDERATO A  TUTTI  GLI
EFFETTI  UN  OBBLIGO  CONTRIBUTIVO  POSTO  A  CARICO DELLE AZIENDE E,
PERTANTO,  IL  MANCATO  ADEMPIMENTO  NEL  PREDETTO  TERMINE  COMPORTA
L'APPLICAZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI
(VEDI ART. 4 L. 48/88).
          IN  TAL  CASO  LE SANZIONI CIVILI DOVRANNO ESSERE CALCOLATE
CON RIFERIMENTO AL PERIODO CHE HA INIZIO DAL GIORNO  SUCCESSIVO  ALLA
DATA  DI  SCADENZA DEL CITATO TERMINE DI TRENTA GIORNI FINO ALLA DATA
DI EFFETTIVO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          PER I PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI E RELATIVI A PERIODI DI CIG
SUCCESSIVI  ALLA  DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA (SEMPRE
CHE LE AZIENDE INTERESSATE  NON  BENEFICIANO  DELL'ESENZIONE  DI  CUI
ALL'ARTICOLO  8/BIS  LEGGE N.160 ), LE SEDI PROVVEDERANNO A CALCOLARE
L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ED A CHIEDERNE  IL  PAGAMENTO,
ASSEGNANDO IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IL RELATIVO VERSAMENTO.
          A  TAL  FINE  LE SEDI DOVRANNO INVIARE ALLE AZIENDE IL MOD.
CA1, COMPILATO  MANUALMENTE  CON  GLI  OPPORTUNI  ADATTAMENTI  ED  IL
BOLLETTINO  DI  C/C  POSTALE  COMPLETO  DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
ANZIDETTE E RECANTE ALTRESI', SUL  RETRO,  L'IMPORTO  DEL  CONTRIBUTO
          IN  OGNI CASO, QUALORA L'AZIENDA NON EFFETTUI IL VERSAMENTO
DELLA SOMMA RICHIESTA NEL TERMINE ASSEGNATO, DOVRANNO  APPLICARSI  LE
SANZIONI  CIVILI  PER  IL PERIODO DECORRENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO AL
TERMINE ANZIDETTO A QUELLO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO.
B) CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE
          PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 7
DEL DL 86/88, I  DATORI  DI  LAVORO  INDICHERANNO  IL  CONTRIBUTO  IN
QUESTIONE  IN  UNO  DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ART. 8, COMMA 7 DL 86/88" E DAL CODICE DI  NUOVA  ISTITUZIONE
"E100".
          LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE  AZIENDE,  LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
C) ISTRUZIONI CONTABILI
1. DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA-RENDICONTO DI MOD. DM 10/M
          LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE IN OGGETTO, ESAMINATE
NEL  PUNTO  A.1.  DELLA  PRESENTE  CIRCOLARE,  NON  HANNO  COMPORTATO
L'APERTURA DI NUOVI CONTI.
          SI E' RESO NECESSARIO, INVECE, ISTITUIRE I NUOVI CONTI  CIS
21/12  E CIS 21/72 (V. ALL. 2), PER LA RILEVAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
I CONTRATTI DI FORMAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B).
          IL PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE CONTABILE DELLA PROCEDURA  DM,
APPOSITAMENTE  AGGIORNATO, MOVIMENTERA' I DIVERSI CONTI A SECONDA DEI
RIGHI O CODICI UTILIZZATI DAI DATORI DI LAVORO INTERESSATI.
2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE PAGATE DIRETTAMENTE
   DALL'INPS.
          A  CAUSA  DEL  CRESCENTE  AUMENTO  DEL RICORSO AL PAGAMENTO
DIRETTO,  DA  PARTE  DELL'ISTITUTO,  DELLE   INTEGRAZIONI   SALARIALI
STRAORDINARIE  ED  AL  CONSEGUENTE  SORGERE DEL CREDITO NEI CONFRONTI
DELLE AZIENDE INTERESSATE PER IL  CONTRIBUTO  ADDIZIONALE  DA  QUESTE
DOVUTE,  E'  SORTA  LA  NECESSITA'  DI  RILEVARE TALE CREDITO FIN DAL
MOMENTO DELLA RICHIESTA DI VERSAMENTO FATTA DALL'ISTITUTO  AI  DATORI
DI LAVORO.
          A  TAL  FINE  LA PROCEDURA DEI PAGAMENTI CIG, APPOSITAMENTE
AGGIORNATA, PROVVEDE AD EMETTERE, PER OGNI MODELLO CA1, UN  BIGLIETTO
CONTABILE  PER  LA RILEVAZIONE DEL CREDITO, CON MOVIMENTO IN DARE DEL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 00/23 (V. ALL. 2), CHE  DOVRA'  ESSERE
ASSISTITO  DA  PARTITARIO,  ED  IN  AVERE DEI CONTI CIS 21/73 E/O CIS
21/03.
          IL BIGLIETTO CONTABILE CONTERRA' TRA L'ALTRO, TUTTI I  DATI
NECESSARI PER LA GESTIONE DEL CREDITO STESSO, E CIOE':
          - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA;
          - ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE;
          - IMPORTO.
          IL  REPARTO  COMPETENTE PER LA CONTABILITA', AL RICEVIMENTO
DELLA CONTABILE DI ACCREDITO ALLEGATA AI  BOLLETTINI  DI  VERSAMENTO,
EFFETTUATE  LE  RILEVAZIONI  PREVISTE  DALLA  PROCEDURA DEI MOVIMENTI
FINANZIARI ED AGGIORNATO IL PARTITARIO RELATIVO AL CONTO  CIS  00/23,
DOVRA' TRASMETTERE I SUDDETTI BOLLETTINI AL REPARTO COMPETENTE PER LE
PRESTAZIONI  CIG  PER  GLI  ULTERIORI  ADEMPIMENTI  CONNESSI  CON  LA
VERIFICA DELL'ESATTO E TEMPESTIVO PAGAMENTO, E PER LA LORO DEFINITIVA
ARCHIVIAZIONE.
          NEL CASO IN CUI L'AZIENDA NON  PROVVEDA  AD  EFFETTUARE  IL
PAGAMENTO  DI  QUANTO  DOVUTO,  LA  SEDE  DOVRA'  INVIARE, OLTRE ALLA
DIFFIDA, UN BOLLETTINO DI C/C POSTALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
CIVILI  IN  CUI  DOVRA'  ESSERE  INDICATO, TRA L'ALTRO, SUL RETRO, IL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 24/20 (V.  ALL.  2),  PRECEDUTO  DALLA
DIZIONE  "SANZ. CIV.". AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO IL
REPARTO  CONTABILITA',  EFFETTUATE  LE  OPERAZIONI   PREVISTE   DALLA
PROCEDURA  DEI  FLUSSI  DI  CASSA,  MOVIMENTANDO IN AVERE IL SUDDETTO
CONTO, INVIERA' I BOLLETTINI AL REPARTO PER LE PRESTAZIONI CIG PER  I
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
          INFINE  PER  QUANTO  RIGUARDA LA SISTEMAZIONE CONTABILE DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SUI  PAGAMENTI  GIA'  EFFETTUATI,  RELATIVI  A
PERIODI  DI  CIG  SUCCESSIVI  ALLA  DATA  DEL  20 MARZO 1988, LE SEDI
DOVRANNO EFFETTUARE LE SEGUENTI RILEVAZIONI CONTABILI:
          A)  AI  FINI  DELLO  STORNO  DEL  CREDITO  PER   CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  GIA'  RILEVATO  NEI CONFRONTI DEL FONDO PER LA MOBILITA'
DELLA MANO D'OPERA:
          CIS 22/08        A        CIS 00/08
          B)  PER  LA  RILEVAZIONE   DEL   CREDITO   PER   CONTRIBUTO
ADDIZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA:
          CIS 00/23        A        CIS 21/73 (O CIS 21/03)
          AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO, CON ALLEGATI I
BOLLETTINI DI VERSAMENTO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE  LE  RILEVAZIONI
PREVISTE  DALLA  PROCEDURA  DEI  MOVIMENTI FINANZIARI MOVIMENTANDO IN
AVERE IL CONTO:
          - CIS 00/23 PER L'IMPORTO DEL CREDITO DEL CONTRIBUTO
            ADDIZIONALE.
          I  BOLLETTINI IN PAROLA DOVRANNO ESSERE, QUINDI, INVIATI AL
REPARTO COMPETENTE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
                                        IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                                  BILLIA
-----------------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 2036.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 681.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 1117.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 507.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 2275.
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 1
                                                  MOD. CA1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE       DATA    /   /
SEDE DI .....................
REPARTO ..................... ----------------------------
MATR. AZ. .............
C.S.C.    .........                        SPETT. AZIENDA
                                           ..........................
RACCOMANDATA A.R.                          .........................
                                           ...  .....................
ALLEGATI N.1
OGGETTO: INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE IN ESECUZIONE
         DEL DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE DEL   /   /   :
         - RICHIESTA CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX LEGE 164/75.
          AI   SENSI   DEL   D.L.  21.03.88  N.  86  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 20.05.88 N. 160, CODESTA AZIENDA  E' TENUTA
AL    VERSAMENTO  DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE CALCOLATO SULL'AMMONTARE
LORDO    DELLE  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE   EROGATE   AL
PERSONALE DIPENDENTE PER PERIODI SUCCESSIVI AL 20.03.88.
          CONSEGUENTEMENTE,  IN  RIFERIMENTO  AL  PAGAMENTO  ESEGUITO
DIRETTAMENTE DA QUESTO ISTITUTO IN DATA   /  /    ,  CODESTA  AZIENDA
DEVE VERSARE LA SOMMA DI L. ......... CORRISPONDENTE AL   ,   % DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE.
          IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L.  .............  DEVE  ESSERE
EFFETTUATO  ENTRO  30  GIORNI  DALLA  DATA  DELLA  PRESENTE  MEDIANTE
L'ALLEGATO BOLLETTINO DI C/C POSTALE  CON AVVERTENZA CHE  IN CASO  DI
RITARDO    O MANCATO ADEMPIMENTO SARANNO APPLICATE LE MISURE PREVISTE
IN MATERIA DI INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.
                                           IL DIRIGENTE IL REPARTO
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                                                  ALLEGATO 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.A.D. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...

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