Eureka Previdenza

Circolare 152 del 7 luglio 1990

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita' e trattamento
di integrazione salariale: equiparazione dei periodi di
integrazione a quelli di effettivo lavoro.
Come e' noto, ai sensi degli artt.7 e 30 del Contratto Collettivo
Nazionale 3 gennaio 1939, ancora in vigore per effetto del disposto di cui
all'art.43 del D. Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.369 ed applicabile in forza
dell'art.6 della legge 11.1.1943, n.138, il lavoratore cessato o sospeso
dal lavoro conserva il diritto all'indennita' di malattia, in misura
ridotta, per gli eventi morbosi insorti entro due mesi (o 60 giorni, se il
conteggio a giorni anziche' a mesi risulta piu' favorevole al lavoratore)
dall'inizio della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.
Anche la sospensione dal lavoro a zero ore con intervento ordinario o
straordinario della Cassa Integrazione Guadagni (1) era considerata
fattispecie rientrante nella ipotesi normativa anzidetta, risultando
sospese le obbligazioni principali connesse al rapporto di lavoro(2).
Per gli eventi di maternita', ovviamente, era applicato l'art.17, u.c.,
della legge n.1204/1971 in base al quale l'indennita' giornaliera di
maternita' compete purche' l'astensione obbligatoria abbia inizio durante
un periodo di trattamento di integrazione salariale; cessato quest'ultimo,
peraltro, il riconoscimento del diritto avveniva alle medesime condizioni
sopra descritte a proposito dell'indennita' di malattia (non dovevano,
cioe', essere trascorsi due mesi dalla data della sospensione dal lavoro).
Entrambe le prestazioni economiche in questione, inoltre, quando
dovute, venivano commisurate al salario percepito dall'interessato con
riferimento all'ultimo periodo di paga scaduto in cui lo stesso aveva
concretamente svolto attivita' lavorativa.
Tutto cio' premesso si fa ora presente che l'impostazione seguita
dall'Istituto nella materia "de qua" e' stata talvolta contraddetta negli
ultimi anni dalla Corte di Cassazione (3) la quale ha ritenuto che durante
il periodo di ammissione del dipendente al trattamento di integrazione
guadagni, sebbene difetti la prestazione lavorativa, lo stesso mantiene lo
"status" di lavoratore occupato.
Nei relativi giudizi la Corte ha infatti affermato che la "fictio
iuris" attraverso la quale il legislatore ha equiparato i periodi di
integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione di lavoro ai fini
del diritto alla assistenza sanitaria (art.4 della legge 20.5.1975, n.164 e
art.6 della legge 6.8.1975, n.427)ed ai fini del conseguimento del diritto
a pensione e della determinazione della misura di questa (art.2 della legge
8.8.1972, n.464 e art.3 della legge n.164/1975) costituisce un principio di
ordine generale applicabile a qualsiasi istituto sul quale possono
ripercuotersi gli effetti negativi della condizione in cui il lavoratore
viene a trovarsi in conseguenza dell'ammissione dell'impresa al regime di
integrazione guadagni, ordinario e straordinario.
Da ultimo anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.619 del
30.12.1987, ha confermato la legittimita' costituzionale dell'art.3,
secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n.464 (4), nel presupposto che
l'esatta interpretazione da dare al problema era quella di cui
all'indirizzo "consolidato" della Corte di Cassazione piu' sopra citato.
Per l'adeguamento al principio sopra richiamato, si impartiscono, di
conseguenza, le seguenti istruzioni, da ritenere applicabili anche agli
interventi di integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese
agricole di cui al gia' citato art.8 della legge n.457/1972.
I periodi ordinari e straordinari di integrazione guadagni sono da
intendersi equiparati, ai fini del diritto alla indennita' giornaliera di
malattia e di maternita' per astensione obbligatoria (5) ai periodi di
effettivo svolgimento di attivita' lavorativa.
Dai criteri ora introdotti consegue che sono da ritenersi
indennizzabili, ove regolarmente documentati, nei limiti temporali massimi
ordinariamente previsti:
a) in misura intera gli eventi morbosi iniziati durante il trattamento di
integrazione salariale (6), a partire peraltro dalla cessazione del
trattamento stesso, se trattasi di intervento straordinario (7);
b) in misura ridotta gli eventi morbosi iniziati entro due mesi (o 60
giorni) dalla cessazione del trattamento integrativo di cui trattasi
(ovviamente, in caso di mancata ripresa del lavoro).
Per quanto riguarda gli eventi di maternita' per astensione
obbligatoria, fermo restando il diritto alle prestazioni, gia' previsto
dalla normativa vigente,per tutti gli eventi insorti durante il godimento
del trattamento di integrazione salariale, vale, come e' evidente, pure il
principio della copertura assicurativa di due mesi (o 60 giorni) per le
interdizioni dal lavoro iniziate dopo la cessazione del medesimo
trattamento.
Nessuna indennita' e' erogabile per gli eventi di malattia o di
maternita' insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell'intervento
ordinario o straordinario di integrazione guadagni senza che sia stata
ripresa l'attivita' lavorativa.
Altre sentenze della Corte di Cassazione (8), che evidentemente si
ricollegano al medesimo principio di fondo, hanno stabilito che il
parametro per la determinazione dell'indennita' di maternita' a favore
della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale
straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera
che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere
regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternita'.
Il principio stesso e' da ritenere applicabile anche alle prestazioni
economiche di malattia (9); nella considerazione, poi, che la Magistratura
(anche la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale) non distingue tra
l'una e l'altra forma di integrazione salariale nell'operare
l'equiparazione dei relativi periodi alla effettiva presenza di lavoro
retribuito, esso appare estensibile pure ai casi in cui, al verificarsi
dell'evento protetto - malattia o maternita' - il lavoratore non sia in
costanza di effettivo lavoro perche' in trattamento ordinario di
integrazione salariale.
Pertanto, in tutte le situazioni di specie, va presa a riferimento,
agli effetti erogativi in questione, la retribuzione che l'interessato
avrebbe percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto
ed immediatamente precedente all'evento, qualora non si fosse verificato
l'intervento di integrazione salariale.
Tanto vale anche per i lavoratori con trattamento di integrazione
salariale ad orario ridotto (10), con la conseguenza che, nella
circostanza, l'eventuale indennita' di malattia (in misura intera) o di
maternita', sara' calcolata prendendo a riferimento gli emolumenti del mese
(o quattro settimane) precedente, ottenuti sommando a quanto effettivamente
erogato al lavoratore a titolo di retribuzione nel mese considerato, la
parte di retribuzione oggetto, nel mese stesso, di integrazione salariale.
Le presenti disposizioni sono da ritenersi applicabili agli eventi di
malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della presente
circolare, nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi definiti ma
per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti
nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
Quanto sopra in presenza, comunque, di idonea documentazione sanitaria
inviata nei termini e secondo le modalita' previste.
Cio' posto, per quanto concerne in particolare gli eventi definiti da
oltre un anno, si chiarisce che, per l'indennizzabilita' degli stessi da
parte dei datori di lavoro ed i conseguenti conguagli con i contributi,
occorrera', oltre alla previa richiesta del lavoratore (anche se nel
frattempo cessato), da conservare agli atti dell'azienda, l'esplicito
benestare dell'Istituto, subordinato all'esistenza di formali atti
interruttivi della prescrizione annuale, inoltrati dagli interessati (o da
loro rappresentanti) all'Istituto medesimo.
In caso di benestare (nonche' nell'ipotesi in cui non sia trascorso un
anno da quando la prestazione era dovuta (11)) le indennita' potranno
essere corrisposte, per conto dell'Istituto, a cura delle aziende, secondo
le norme comuni, ferme restando le necessarie registrazioni rettificative
sui documenti aziendali: contestualmente si provvedera' agli adempimenti
contributivi conseguenti all'eventuale corresponsione di trattamenti a
carico del datore di lavoro (integrazioni delle indennita' di malattia
anticipate, pagamento della carenza).
Circa le modalita' di conguaglio, i relativi dati dovranno essere
esposti unitamente a quelli delle altre indennita' di malattia corrisposte
nel mese.
Per le fattispecie di pagamento diretto (12) per le quali non sia
intervenuta prescrizione o sentenza passata in giudicato, agli adempimenti
necessari provvedera', a domanda del lavoratore, l'Istituto, che avra' cura
di acquisire, se necessario, le notizie dal datore di lavoro. Anche in tale
ipotesi la circostanza dovra' trovare conferma in parallele registrazioni
rettificative della documentazione aziendale, se prevista.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof.Billia
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(1) Come e' noto, con l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n.88, i
relativi trattamenti non fanno piu' carico alla "Cassa" suddetta, che
e' stata soppressa, bensi' alla gestione per le prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti.
(2) Il medesimo principio ha trovato applicazione pure per il trattamento
sostitutivo della retribuzione previsto in favore degli operai agricoli
a tempo indeterminato che abbiano prestato attivita' per piu' di 180
giornate nell'anno presso la stessa azienda (art.8 legge 8.8.1972,
n.457).
(3) Vds. ad esempio, sentenza n.2942 del 17.4.1984, n.2663 del 28.4.1984,
n.6154 del 27.11.1984, n.91 del 10.1.1986 e n.1709 del 17.2.1987.
(4) La questione verteva sulla mancata previsione, nell'articolo stesso,
del diritto all'indennita' di malattia a favore dei lavoratori in
integrazione ordinaria a zero ore.
(5) Detta equiparazione non opera, ovviamente, anche ai fini del diritto
all'indennita' di maternita' per astensione facoltativa, che postula
l'attualita' dell'obbligo di prestare lavoro retribuito.
(6) Il medesimo criterio vale anche per il caso di lavoratore che, cessato
il trattamento di integrazione guadagni, si ammali lo stesso giorno in
cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro, dovendosi considerare la
malattia come evento morboso sopraggiunto ad un periodo equiparato ad
un normale periodo di attivita' lavorativa.
(7) Nell'ipotesi, ai fini dell'applicazione della carenza, del computo del
20 giorno di malattia oltre il quale la misura dell'indennita' e'
elevata ai 2/3 e del periodo massimo assistibile, occorre aver riguardo
al giorno successivo alla cessazione dell'intervento di integrazione
salariale; in caso di eventi che, iniziati prima dell'integrazione
straordinaria, perdurino dopo la cessazione della stessa, la "fictio
iuris" di equiparazione dei periodi di integrazione a quelli di
effettivo lavoro implica che la parte dell'evento che cade dopo la
cessazione del trattamento di integrazione salariale e' da considerare,
ai fini giuridici di interesse, come nuovo evento, con le conseguenze
del caso (retribuzione - come di seguito individuata - del mese
precedente, applicazione della carenza, applicazione dell'istituto
della "ricaduta" se il trattamento di integrazione che ha interrotto,
nel senso che precede, l'evento morboso e' di durata fino a 30 giorni,
ecc.).
(8) Vds. sentenza n.5696 del 19.11.1985 e n.3938 del 13.6.1986.
(9) E' ovvio che, nel caso, il criterio e'riferibile soltanto agli eventi
morbosi, o ai relativi periodi, che cadono dopo la cessazione
dell'intervento di integrazione salariale, sostituendo detto
trattamento straordinario l'indennita' di malattia.
(10) Si ricorda che ai lavoratori ad orario ridotto che si ammalino in
coincidenza con l'intervento straordinario di integrazione salariale
spetta in via esclusiva l'indennita' di malattia.
(11) Vds. circ. n.134406 AGO - n.386 SL/149 del 23.7.1983.
(12) Vds. art.1, comma 6 del DL n.663/1979, convertito nella legge n.

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