Eureka Previdenza

Circolare 189 del 17 luglio 1991

Oggetto:

Quesiti vari in materia di assegno per il nucleo familiare e assegni familiari. Chiarimenti alle Sedi.

Con la circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 e' stato
fornito un quadro riassuntivo e coordinato delle istruzioni
gia' emanate in materia di assegno per il nucleo familiare.
Tuttavia, la complessita' delle situazioni nelle
quali opera la nuova disciplina e le problematiche che a
volte induce per i numerosi punti di contatto con quella
precedente, tra l'altro ancora in vigore per alcune
categorie di soggetti beneficiari, postulano sovente
l'esigenza di interventi da parte di questa Direzione
Centrale per la soluzione dei numerosi quesiti che sorgono
in materia.
Allo scopo di assicurare la necessaria uniformita'
di indirizzi, si e' venuti nella determinazione di dare,
anche per la specifica materia dei trattamenti di famiglia,
una periodica diffusione delle risposte fornite ai
ricorrenti quesiti delle SAP.
Con la presente circolare, quindi, vengono
divulgate le risposte finora fornite ai quesiti di maggiore
rilievo pervenuti in materia di trattamenti di famiglia.
Nella stessa vengono, inoltre, riportati alcuni
messaggi trasmessi dopo l'emanazione della citata circolare
n. 12/1990 o, comunque, alla stessa attinenti.
I) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SULLA PENSIONE AI
SUPERSTITI. DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.
Quesito n. 1
Richieste di assegno per il nucleo familiare sulla
pensione ai superstiti, derivante dalla posizione
assicurativa di una lavoratrice, formulate da una parte dal
marito che era da questa separato e dal figlio legittimo di
entrambi, dall'altra dai figli naturali nati dalla
lavoratrice in costanza della separazione legale.
- Chiarimenti -
L'assegno per il nucleo familiare e' prestazione
che integra il reddito di un determinato nucleo, formato da
persone legate dai vincoli previsti dalla normativa
specifica, quando uno di loro risulta titolare di rapporto
di lavoro dipendente, pensione o prestazione economica
previdenziale derivante da lavoro dipendente e sono presenti
le altre condizioni previste dalla suddetta normativa.
Nella specie vengono in rilievo due distinti nuclei
familiari, esistenti al momento del decesso della dante
causa, l'uno formato dal marito separato della defunta e dal
loro figlio legittimo (peraltro affidato al padre e con lui
convivente) e l'altro dai figli nati da questa dopo la
separazione (e conviventi con il proprio padre); detti
nuclei indubbiamente distinti sia nella realta' che nella
configurazione giuridica non possono essere ricondotti ad
uno, sia pure fittiziamente, per il solo fatto che entrambi
derivano il titolo alla prestazione familiare, sulla
pensione ai superstiti, dalla posizione assicurativa della
defunta.
Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare va
determinato in relazione a ciascuno di detti nuclei, nella
realta' gia' preesistenti e come tali tutelati (o
tutelabili) dalla prestazione familiare. I relativi importi
vanno corrisposti sulle quote di pensione il cui pagamento
era in corso, data la situazione, con ordinativo scisso.
Va, comunque, osservata la disciplina della
incompatibilita' tra piu' prestazioni familiari per lo
stesso soggetto, che esclude la possibilita' per ciascun
genitore (coniuge superstite, l'uno, padre dei figli
naturali, l'altro) di duplicare il trattamento di famiglia
per i propri figli ad altro titolo (ad es. per attivita' di
lavoro dipendente).
Quesito n. 2
Assegno per il nucleo familiare su pensione ai
superstiti corrisposta al vedovo, che per indegnita' e'
stato privato della patria potesta' sui figli minori, e ai
due figli, uno dei quali affidato a tutore con decreto del
Tribunale, e l'altro ricoverato in un istituto perche' in
attesa di designazione del tutore.
- Chiarimenti -
Va osservato, innanzitutto, che per effetto
dell'affidamento dei figli uno ad un tutore, l'altro ad un
istituto in attesa di assegnazione di tutore, viene meno la
figura del padre come possibile titolare del diritto in
quanto privato della potesta' dei genitori ed essendo stati
posti i figli sotto altra tutela.
Nella fattispecie, tuttavia, non sembra possibile
considerare neanche un nucleo familiare formato da entrambi
i fratelli essendo uno affidato ad un tutore e l'altro
ricoverato in un istituto in attesa di designazione del
tutore. Fatte queste considerazioni, il caso va risolto in
conseguenza, cioe' considerando due nuclei familiari. Il
trattamento di famiglia verra', quindi, corrisposto sulla
quota di pensione erogata in pagamento scisso a ciascun
figlio se spettante in relazione all'entita' dei propri
redditi. Resta comunque la possibilita' per l'affidatario
(attualmente solo per quello del primo figlio) di ottenere,
alle prescritte condizioni, la differenza di assegno per il
nucleo familiare eventualmente spettante ad altro titolo.
II) QUESITI VARI
1) Minimo di ore lavorate per la corresponsione dell'assegno
per il nucleo familiare.
Misura dell'assegno per il nucleo familiare ad un
lavoratore che presta la propria opera in modo continuativo
per poche ore giornaliere, realizzando in tal modo un numero
di ore inferiore ai limiti, previsti dall'art. 59 del T.U.
30 maggio 1955, n. 797, per aver diritto, entro ciascun
periodo di paga, all'assegno in misura intera.
- Chiarimenti -
Al riguardo si osserva come il 2 comma dello
stesso art. 59 preveda, qualora la durata del lavoro
compiuto risulti inferiore ai limiti suddetti, la
corresponsione di tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro prestate, senza, peraltro, indicare a tal
fine il rispetto di un minimo giornaliero di ore lavorative.
Cio' del resto al pari di quanto stabilito per i
lavoratori a tempo parziale, dall'art. 5, comma 6, del D.L.
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Si ritiene, pertanto, che nel caso di un rapporto
di lavoro con prestazioni della durata di una o due ore
giornaliere, siano esse prestate in modo continuativo che
discontinuo, il lavoratore abbia comunque diritto
all'assegno per le giornate di lavoro effettuate e, quindi,
anche per l'intero periodo di paga (settimanale,
quattordicinale, quindicinale o mensile) purche' interamente
lavorato e nei limiti, ovviamente, di 26 giornate mensili.
Si precisa, peraltro, che al dipendente da azienda
che adotta il sistema di ripartizione dell'orario di lavoro
della "settimana corta", spettano tanti assegni giornalieri
quanti sono i giorni lavorativi della settimana, con la
conseguente esclusione dell'assegno per la giornata del
sabato.
Va, comunque, opportunamente sottolineato che un
rapporto di lavoro che si esplichi con prestazioni
lavorative di breve durata, anche se in modo continuativo,
ove si escluda l'ipotesi della pluralita' di rapporti di
lavoro altrimenti regolata dagli artt. 20 e 26 del Testo
Unico sopra citato e del rapporto di lavoro a tempo parziale
disciplinato dall'art. 5, comma 6 del D.L. 30 ottobre 1984,
n. 726 convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, deve essere oggetto di attenta valutazione al
fine di evitare qualunque possibile abuso.
Pertanto, nei casi sopraesposti dovranno valutarsi
le circostanze particolari che giustificano la prestazione
lavorativa di una o due ore giornaliere e se questa, in
relazione alle mansioni del lavoratore, possa ritenersi
regolarmente subordinata e retribuita o sia piuttosto una
prestazione autonoma ancorche' retribuita.
A tal fine si rinvia al contenuto delle circolari
n. 179 dell'8 agosto 1989 e n. 74 del 23 marzo 1990 con le
quali sono stati riassunti i criteri per l'accertamento e la
valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato.
2) Giornate di assegno per il nucleo familiare da
corrispondere in relazione a periodi indennizzati di
disoccupazione non agricola che comprendono la seconda
quindicina del mese di febbraio.
- Chiarimenti -
Nel caso suaccennato, considerato che per ciascuna
quindicina indennizzata di disoccupazione non agricola
vengono corrisposte 13 giornate di trattamento di famiglia,
il numero massimo di giornate di assegno per il nucleo
familiare puo' essere superiore a 156 (cfr. circ. n. 7292
Rg. del 1'.10.1965, punto XI).
Infatti, il numero massimo delle giornate di
disoccupazione da indennizzare va calcolato in relazione
alla piu' breve durata del mese di febbraio (28 giorni o 29
negli anni bisestili). Pertanto, per raggiungere il numero
massimo di giornate di indennita' di disoccupazione da
corrispondere, dovra' tenersi conto, alla fine dell'ultima
quindicina indennizzata, del numero di giornate che mancano
a completare la seconda quindicina di febbraio e provvedere
per detto numero di giornate alla liquidazione
dell'indennita'; per tali giornate - regolarmente
indennizzate - dovra' conseguentemente provvedersi anche
all'erogazione dei trattamenti di famiglia.
Pertanto, il numero massimo delle giornate di
assegno dovra' essere pari a 158 giornate (156 + 2), negli
anni non bisestili, ed a 157 (156 + 1), negli anni
bisestili.
3) Misura del trattamento di famiglia al personale docente
di scuole private.
Nell'accogliere recentemente alcuni ricorsi in
materia, il Comitato amministratore della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha ritenuto
che agli insegnanti dipendenti da scuole private, tenuti
contrattualmente a svolgere l'orario di cattedra previsto
per il grado di scuola in cui prestano la propria attivita'
(18 ore per le scuole medie di primo e secondo grado, 24 per
le scuole elementari) e che svolgano effettivamente tale
orario, il trattamento di famiglia debba essere corrisposto
nella intera misura, anche per i periodi nei quali
l'attivita' di insegnamento viene sospesa (vacanze
natalizie, pasquali, estive), sempreche' vi sia la
corresponsione della relativa retribuzione.
Il Comitato ha ritenuto inoltre che l'intero
trattamento di famiglia debba essere corrisposto anche
quando non e' stato effettuato il previsto numero di ore per
quei motivi che danno diritto, secondo la normativa vigente,
alla erogazione del trattamento di famiglia (malattia,
ferie, ecc.).
Il trattamento stesso deve essere invece
corrisposto in rapporto alle effettive giornate di presenza
per gli insegnanti tenuti a svolgere un orario inferiore a
quello stabilito per il grado di scuola in cui prestano la
propria attivita', nonche' per gli insegnanti che non
effettuino l'orario previsto per motivi diversi da quelli
indicati.
RIEPILOGO MESSAGGI
1) Richiesta di prestazioni familiari. Riferimento temporale
dei redditi da valutare per la determinazione del reddito
familiare (messaggio n. 59413 del 21.12.89).
Come e' noto i provvedimenti legislativi che hanno
istituito nuove prestazioni familiari (maggiorazione degli
assegni familiari e assegno per il nucleo familiare) o che
hanno modificato i requisiti per la corresponsione di quelle
gia' esistenti (assegni familiari e maggiorazioni di
pensione per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno
per il nucleo familiare) condizionano il diritto alle
prestazioni medesime a determinati livelli di reddito
familiare da valutare secondo riferimenti temporali fissati
nel corso degli anni con criteri diversi.
Allo scopo di agevolare gli adempimenti connessi
all'esame delle domande per le suddette prestazioni
presentate per periodi pregressi, si ritiene opportuno
riepilogare i singoli periodi ai quali fare riferimento
nell'esame delle domande medesime e, per ciascun periodo,
l'anno solare di riferimento dei redditi da valutare.
dal 1.7.1983 al 30.06.1984 redditi 1982
" 1.7.1984 " 30.06.1985 " 1983
" 1.7.1985 " 31.12.1985 " 1984
" 1.1.1986 " 31.12.1986 " 1985
" 1.1.1987 " 30.06.1988 " 1986
" 1.7.1988 " 30.06.1989 " 1987
" 1.7.1989 " 30.06.1990 " 1988
2) Assegni familari. Aumento del 50 per cento dei limiti di
reddito familiare per i nuclei familiari che comprendono
soggetti (minorenni) totalmente inabili (messaggio n.
13614 del 30 gennaio 1990).
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, i limiti di reddito familiare ai fini della
corresponsione dei trattamenti di famiglia sono aumentati
del 50 per cento per i nuclei familiari che comprendono
soggetti, per i quali possono attribuirsi tali trattamenti,
dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa
vigente.
Per l'accertamento della condizione di totale
inabilita' dei minori di anni 18, ai fini dell'applicazione
della predetta norma di legge, si e' posto il problema della
idoneita' della certificazione rilasciata dalle UU.SS.LL.
che per i minori non contiene alcun giudizio sulla
inabilita', ma si limita ad indicare le menomazioni da cui
sono affetti.
Il Ministero della Sanita' interessato al problema
ha precisato che la normativa vigente non prevede la
condizione di totale inabilita' per i minori di anni 18, in
quanto, non avendo questi ancora raggiunto la completa
maturita' psico-fisica, non sono in possesso neppure della
piena capacita' lavorativa.
Peraltro, il suddetto Ministero, in base alla
equiparazione dei minori invalidi civili ai totalmente
inabili, prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18, ai fini della concessione della indennita' di
accompagnamento, ha ritenuto di ravvisare una condizione di
inabilita' totale nei minori che si trovano nella
impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua.
Il Ministero della Sanita' ha ritenuto, quindi,
sufficiente per l'attestazione dello stato di totale
inabilita' del minore la presentazione del verbale delle
Commissioni sanitarie redatto sul modulo A/SAN, nel quale
possono essere individuati i dati utili per l'accertamento
di cui trattasi (data di nascita nella parte prima - sezione
settima - inabilita' riconosciuta nella parte terza -
sezione ventunesima, caselle 05 - 06 e 07).
In mancanza della predetta documentazione, dovra'
essere accertato dall'Ufficio Sanitario dell'Istituto lo
stato di salute come richiesto dalla legge.
A tal fine, dovra' essere presentata alla
competente Sede dell'Istituto apposita domanda, per la quale
potra' essere utilizzato il mod. ANF 42, corredata della
certificazione medica di parte redatta su mod. SS 3/AF,
attestante il predetto stato di salute.
Effettuati i necessari accertamenti per i quali si
rinvia ai criteri fissati con la circolare n. 195 Sn. del 5
settembre 1989, la Sede, se del caso, provvedera' con le
modalita' e le scadenze previste in materia a rilasciare
apposita autorizzazione all'aumento dei limiti reddituali,
utilizzando, allo specifico punto C, il mod. ANF 43
opportunamente adattato.
Considerato che i predetti criteri ministeriali di
accertamento della condizioni di inabilita' dei minori (da
valere come gia' precisato ai fini dell'applicazione
dell'art. 23 della legge n. 41/86) sono stati
sostanzialmente confermati ai fini dell'applicazione della
nuova disciplina introdotta, per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare, dall'art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153 (vedere
circolare n. 203 GS dell'8 ottobre 1988), l'autorizzazione
rilasciata per i periodi precedenti il 1' gennaio 1988
potra' valere anche ai fini della corresponsione
dell'assegno stesso per i periodi successivi a tale data.
Ovviamente la stessa autorizzazione mantiene la sua
validita' nei confronti dei caratisti imbarcati sulla nave
da loro stessi armata e degli armatori e proprietari
armatori imbarcati, ai quali continua ad applicarsi la
disciplina sugli assegni familiari di cui al Testo Unico
approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive
modificazioni e integrazioni, comprese quindi le
disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 41/86.
3) Assegno per congedo matrimoniale. Precisazioni (messaggio
n. 1619 del 30 gennaio 1990).
In relazione ad alcune richieste di chiarimenti di
recente pervenute, si precisa che il permesso concesso in
occasione del matrimonio agli impiegati privati ai sensi del
RDL 24 giugno 1937, n. 1334, non comporta alcuna prestazione
a titolo di "assegno per congedo matrimoniale" da erogarsi
da parte dell'Istituto ne', tanto meno, la facolta' di
ricorso in materia ai Comitati provinciali dell'Istituto
medesimo.
La normativa che istituisce l'assegno per congedo
matrimoniale e' esclusivamente fissata dai contratti
collettivi nazionali del 31 maggio 1941 e del 10 novembre
1942, che concernono, rispettivamente, i lavoratori, non
aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende
industriali, artigiane e cooperative ed i marittimi di bassa
forza, dipendenti da aziende armatrici di navi a propulsione
meccanica o da aziende armatrici di velieri e di velieri con
motore ausiliario, nonche' le persone che prestano servizio
su rimorchiatori e natanti in genere.
Nessuna estensione della prestazione ai casi
previsti dal RDL 1937/1334 viene fatta da tale normativa
ne', come ipotizzato, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, che
all'art. 46, lett h), si limita a stabilire la competenza
del Comitato provinciale dell'Istituto a decidere i ricorsi
avverso i provvedimenti concernenti "l'assegno per congedo
matrimoniale".
4) Assegni familiari. Aumento del 50 per cento dei limiti di
reddito per i nuclei familiari che comprendono soggetti
maggiorenni totalmente inabili (messaggio n. 09296 del 24
maggio 1990).
E' noto che, a norma dell'art. 23 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito familiare ai fini
della corresponsione degli assegni familiari sono aumentati
del 50 per cento per i nuclei familiari che comprendono
soggetti, per i quali possono attribuirsi gli assegni
predetti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della
normativa vigente.
Con messaggio n. 13614 del 30 gennaio 1990 sono
state impartite istruzioni in ordine all'accertamento della
condizione di totale inabilita' dei minori di anni 18.
Riguardo all'accertamento della condizione in
parola nei confronti di soggetti maggiorenni, si fa presente
che ove tale accertamento sia stato gia' effettuato dovra'
essere presentata la relativa documentazione
(certificazione, o copia autenticata della stessa,
rilasciata dalle Commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidita' civile o dalle
preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o Commissioni
sanitarie delle UU.SS.LL. ovvero, per i titolari di pensione
di inabilita' a carico dell'INPS, la copia del relativo
certificato, per i titolari di rendita di inabilita'
permanente assoluta a carico dell'INAIL, la copia
autenticata del relativo certificato ovvvero, per i figli ed
equiparati maggiorenni inabili, l'autorizzazione INPS
prevista per la concessione degli assegni familiari).
Qualora, invece, il suddetto accertamento non sia stato
effettuato e, pertanto, non possa essere esibita la relativa
documentazione, lo stato di salute degli interessati dovra'
essere accertato dall'ufficio sanitario dell'Istituto.
A tal fine dovra' essere presentata alla competente
Sede dell'INPS apposita domanda corredata della
certificazione medica di parte redatta su mod. SS 3/AF,
attestante il predetto stato di salute.
Per i casi di pagamento diretto, gli interessati si
limiteranno ad allegare alla domanda di assegni familiari,
unitamente al mod. RED/tf (autonomi) e all'altra prescritta
documentazione, il mod. SS 3/AF che, qualora riguardi figli
maggiorenni del richiedente la prestazione in esame o
equiparati ad essi a suo carico, dovra', ovviamente, essere
utilizzato dalla Sede per accertare se sussista lo stato di
inabilita' dei soggetti in parola, sia al fine del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari, sia al
fine di attribuire l'aumento del 50 per cento dei limiti di
reddito familiare.
Per quanto riguarda poi, in particolare, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si richiama quanto
fatto presente nella nota 6 della circolare n. 151 G.S. ed
altri del 6 luglio 1988 e cioe' che, per poter ottenere il
piu' volte menzionato aumento del 50 per cento dei limiti di
reddito familiare, i figli ed equiparati a carico dei
lavoratori autonomi in questione devono essere riconosciuti
totalmente inabili in attuazione del disposto di cui al
succitato art. 23 della legge n. 41/1986, mentre, ai fini
del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, e'
sufficiente che nei confronti dei predetti figli ed
equiparati sia accertato uno stato di inabilita' meno grave
del precedente che, secondo quanto previsto dall'art. 2
della legge 14 luglio 1967, n. 585, si concretizza nella
assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
proficuo lavoro per grave infermita' fisica o mentale.
Dopo aver effettuato i necessari accertamenti, la
Sede, se del caso, provvedera' (salvo che nell'ipotesi di
pagamento diretto) a rilasciare, con le modalita' previste
in materia, apposita autorizzazione all'aumento dei limiti
reddituali utilizzando il mod. AF/L.R., redatto secondo il
fac-simile trasmesso, da riprodurre in loco.
Circa il periodo di validita' dell'autorizzazione
in questione si ritiene di poter fissare il termine di
scadenza ad un massimo di cinque anni; scadenze piu'
prossime alla data di rilascio possono essere stabilite dal
sanitario qualora ritenga di dover assoggettare a visita di
controllo le persone riconosciute totalmente inabili.
5) Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari. Non computabilita' nel reddito familiare delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (messaggio n. 33764 del 31 luglio 1990).
In relazione ai quesiti posti da talune Sedi, si
precisa che le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte
ai militari di leva vittime di infortunio (c.d. pensioni
militari tabellari) non devono essere computate nella
determinazione del reddito familiare ai fini della
corresponsione degli assegni familiari e dell'assegno per il
nucleo familiare.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4
luglio 1989, che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma primo, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni
tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione
dall'IRPEF a tali pensioni, ne ravvisa, infatti, il
carattere non reddituale e risarcitorio alla stessa stregua
delle pensioni di guerra e delle rendite vitalizie
corrisposte dall'INAIL.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA

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