Eureka Previdenza

Circolare 262 del 19 novembre 1991

Oggetto:
Ripetizione di somme erogate a titolari di pensione sociale nelle more della liquidazione di altro trattamento pensionistico a carico dell'Istituto.

Con circolare n. 60053 A.G.O. dell'11 maggio 1979, diffusa
per integrare le istruzioni gia' impartite per l'applicazione della
sanatoria prevista dall'art. 28, 3 comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843, sono state esemplificate alcune situazioni in presenza
delle quali la previsione normativa non doveva dispiegare efficacia.
Una fattispecie, tra quelle portate ad esempio, riguardava
l'impossibilita' di considerare condonabili le somme percepite da un
titolare di pensione sociale che avesse presentato domanda intesa ad
ottenere una prestazione pensionistica ad altro titolo, come
avviene, piu' di frequente, per coloro che acquisiscono diritto a
pensione ai superstiti.
Le istruzioni diramate allo scopo prevedevano, infatti, che
le rate di pensione sociale pagate fino alla liquidazione della
successiva prestazione dovevano essere considerate come acconto
sulle somme da erogare per il nuovo titolo e non potevano costituire
oggetto di sanatoria, essendo prive della natura "indebita"
presupposto per la operativita della norma.
Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52
della legge 9 marzo 1989, n. 88, la normativa in materia di indebiti
pensionistici ha subito radicale modifica determinando l'Istituto a
precisare secondo quali diversi criteri rispetto al passato deve
procedersi per dare attuazione alla nuova disciplina.
Con circolare n. 101 del 27 aprile 1990, sono state quindi
portate a conoscenza delle Dipendenze periferiche le relative
istruzioni applicative ed alle stesse occorre attualmente fare
riferimento per verificare la possibilita di ripetere legittimamente
somme di cui l'Istituto vanti il credito.
Premesso che secondo le indicazioni di cui alla citata
circolare n. 101 l'errore dell'Istituto, dovuto alla non esatta
valutazione di dati disponibili, costituisce elemento perche' possa
trovare applicazione la sanatoria ex art. 52, si fa presente che a
tale norma si sono appellati alcuni pensionati sociali divenuti
beneficiari di pensione ai superstiti nei cui confronti le Sedi
avevano operato il conguaglio tra versato e dovuto per i due diversi
titoli pensionistici e messo in pagamento la somma residua.
Atteso quanto precede, per evitare il verificarsi di
situazioni che prestino il fianco ad azioni che possono privare
l'Istituto di introiti del tutto legittimi, le Sedi, ogni volta che
ricevono una domanda di pensione il cui richiedente dichiari di
essere titolare di pensione sociale, ovvero cio emerga dalla
consultazione del data base delle pensioni, operazione che dovra
essere sempre effettuata, emetteranno con ogni tempestivita un
formale provvedimento di revoca della pensione fissandone gli
effetti dalla data di decorrenza del trattamento da liquidare.
Il provvedimento in questione dovra' contenere, peraltro,
l'annotazione che la pensione non piu' dovuta restera' in pagamento
fino a quando non risultera' liquidata la nuova prestazione e che le
somme corrisposte fino a tale epoca, da considerare come anticipo
della prestazione previdenziale, saranno recuperate in occasione del
primo pagamento di detta prestazione.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA

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