Eureka Previdenza

Circolare 15 del 16 gennaio 1993


Oggetto:
Regolamento C.E.E. N.1247/92 - Prestazioni non contributive di tipo misto. Chiarimenti e modalità operative.


Con messaggio n. 35872 del 6 luglio 1992 (v. allegato 1)
e' stata data notizia dell'entrata in vigore del Regolamento
in epigrafe e sono state fornite le prime indicazioni norma-
tive e procedurali sulle disposizioni di maggior rilievo e di
impatto piu' immediato.
Nel frattempo, le competenti autorita' ministeriali han-
no fatto conoscere gli orientamenti da seguire su talune par-
ticolari questioni, la cui portata, anche in considerazione
del loro carattere spiccatamente innovativo, richiedeva ulte-
riori approfondite riflessioni.
Con la presente circolare si impartiscono, per la parte
di competenza dell'Istituto, le necessarie istruzioni sul
complesso delle nuove disposizioni.
1 - ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DELLA
NORMATIVA C.E.E.
Il Regolamento n. 1247/92 estende il campo di applica-
zione "ratione materiae" della normativa comunitaria di sicu-
rezza sociale alle cosiddette "prestazioni speciali a carat-
tere non contributivo".
Si tratta, in sostanza, di quelle prestazioni che hanno
una natura mista, a meta' strada fra l' assistenza e la pre-
videnza, essendo ricollegabili sia alla prima in quanto fon-
date sullo stato di bisogno e indipendenti dalla durata dei
periodi assicurativi sia alla seconda in quanto attribuite
senza alcuna discrezionalita' ma, viceversa, con il conferi-
mento di un vero e proprio diritto soggettivo.
Al fine di essere ricomprese nel campo di applicazione
della regolamentazione CEE, le prestazioni in parola debbono
pero' rispondere ai seguenti ulteriori requisiti, stabiliti
in via alternativa (1):
- debbono essere prestazioni accordate a titolo suppletivo
(cioe', supplementare o aggiuntivo), complementare (vale a
dire, integrativo), o accessorio rispetto alle normali pre-
stazioni previdenziali, cui gia' si applicano i Regolamenti
(v. art. 4, paragrafo 1 del Regolamento n. 1408) oppure
- debbono essere destinate alla tutela specifica dei minorati
(e' evidente che le prestazioni gestite dall' Istituto non
rientrano in questa seconda alternativa).
A tali prestazioni si rendono, pertanto applicabili i
principi fondamentali delle disposizioni C.E.E. e, in parti-
colare, la parita' di trattamento, la totalizzazione dei pe-
riodi di assicurazione o di residenza e l'esportazione
(erogabilita' fuori del territorio nazionale) delle presta-
zioni medesime.
2 - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELL'ESPORTABILITA' DELLE
PRESTAZIONI.
Tuttavia, il Regolamento n. 1247 ammette (v. paragrafo 1
del nuovo art.10 bis inserito nel testo del Regolamento
n.1408) la possibilita' di non esportare le prestazioni in
questione, sancendone il diritto esclusivamente a carico del
Paese di residenza degli interessati, alla sola condizione
che le prestazioni stesse siano riportate in uno specifico
allegato e, cioe', nell'allegato II bis, appositamente isti-
tuito in aggiunta ai preesistenti allegati del Regolamento n.
1408.
In questo modo una vasta gamma di prestazioni contempla-
te dalla legislazione dei vari Stati membri e 'stata resa
inesportabile: alle prestazioni menzionate nel Regolamento
n.1247/92 si sono, anzi, aggiunte ulteriori prestazioni,
spagnole e francesi, indicate nel Regolamento n.1249/92
entrato in vigore alla stessa data dell'altro (1 giugno
1992).
Per quanto concerne le prestazioni rientranti nella com-
petenza dell'Istituto, sono state inserite nell'allegato II
bis la pensione sociale, l'integrazione al trattamento mini-
mo, l'integrazione dell'assegno di invalidita' e l'assegno
mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensio-
nati per inabilita'.
Di conseguenza resta innanzi tutto inesportabile la
pensione sociale, per la quale il divieto di esportazione era
gia' sancito dalla legislazione italiana vigente. Non posso-
no, inoltre, essere piu' esportate nel territorio degli altri
Stati membri le prestazioni sopracitate, e cio' indipendente-
mente dalla circostanza che il diritto ai trattamenti pen-
sionistici di base (di vecchiaia, di anzianita',
d'invalidita', d'inabilita', ai superstiti) sia stato acqui-
sito in regime autonomo o in pro rata.
L'inesportabilita' si estende anche ai titolari di pen-
sione ottenuta in virtu' di una convenzione bilaterale, che
risiedano in uno degli Stati membri della C.E.E. diversi
dall'Italia.
Si sottraggono, invece, al divieto di esportazione delle
citate prestazioni tutti coloro che non rientrano nel campo
di applicazione personale delle disposizioni comunitarie e,
cioe', coloro che non sono cittadini di uno degli Stati mem-
bri ne' apolidi o profughi.
Si sottolinea, peraltro, che anche i cittadini di Stati
extra-C.E.E. possono rientrare nel campo di applicazione per-
sonale dei regolamenti qualora siano familiari o superstiti
di apolidi o di profughi o di cittadini di uno degli Stati
membri (v. parte III della circolare n. 2036 Prs. del
6.10.72, in Atti Ufficiali 1972, pag.2368). In tal caso, il
divieto di esportazione si applichera' anche ai cittadini
extracomunitari.
3 - DECORRENZA DELLA NUOVA NORMATIVA E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE.
Come gia' precisato, il Regolamento n. 1247/92 e' entra-
to in vigore il 1 giugno 1992 (primo giorno del mese succes-
sivo alla sua pubblicazione).
Pertanto, a decorrere da tale data non possono essere
attribuite le integrazioni al trattamento minimo delle pen-
sioni di qualsiasi categoria, l'integrazione dell'assegno di
invalidita' e l'assegno per l'assistenza personale e conti-
nuativa sulla pensione di inabilita' nei confronti dei sog-
getti residenti in Paesi della C.E.E., diversi dall'Italia.
Peraltro, l'art.2 del Regolamento in questione detta una
serie di disposizioni transitorie intese a rendere meno dra-
stico il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
3.1 - Cosi', in virtu' del paragrafo 1 del citato articolo,
non possono essere soppresse le prestazioni erogate anterior-
mente all'entrata in vigore del Regolamento.
Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 2, le presta-
zioni attribuibili a complemento di una pensione, cioe'
ad integrazione di una prestazione pensionistica di base (2),
in favore di coloro che hanno maturato i requisiti di legge
anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento
debbono comunque essere accordate ( e rimanere in pagamento,
in forza del paragrafo 1, anche successivamente alla predetta
data) qualora la relativa domanda sia presentata entro il
termine di 5 anni dalla data medesima.
Ne consegue che:
- continueranno ad essere corrisposte negli altri Stati mem-
bri, senza alcuna riduzione, le prestazioni gia' in pagamen-
to alla data del 31 maggio 1992;
- saranno accordate e parimenti erogate anche sul territorio
degli altri Stati membri, in conformita' dei criteri in vigo-
re prima dell'adozione del Regolamento n.1247 (3), le presta-
zioni i cui requisiti (di assicurazione e contribuzione, di
eta', di reddito, ecc.) risultino perfezionati entro il 31
maggio 1992, purche' ne venga fatta domanda entro il 1 giu-
gno 1997. Tali prestazioni avranno, ovviamente, come decor-
renza massima quella del 1 giugno 1992;
- non verranno, viceversa, piu' erogati, in favore di coloro
che risiedono sul territorio degli altri Stati membri ne' gli
assegni per l'assistenza personale e continuativa ai pensio-
nati d'inabilita' ne' le integrazioni degli assegni di
invalidita' o le integrazioni al minimo delle pensioni di
qualsiasi categoria, aventi decorrenza dal 1 luglio 1992 in
poi. A tal fine sono state apportate le necessarie modifiche
ai programmi di liquidazione in regime internazionale (v.
messaggio n. 18005 del 30.10.92 in allegato 2) .
3.2 - Occorre sottolineare che la norma transitoria di cui al
paragrafo 2 dell'art.2 intesa a garantire la corresponsione
delle prestazioni, a prescindere dalla residenza, per coloro
che, facendone valere i requisiti entro il 31 maggio 1992,
inoltrino la relativa domanda entro il 1 giugno 1997, si ap-
plica in pratica soltanto alle pensioni di vecchiaia ed ai
superstiti, la cui domanda per legge puo' essere presentata
con ritardo rispetto al verificarsi del rischio assicurativo
(eta' pensionabile o decesso) e comportare nondimeno la li-
quidazione della prestazione con riferimento a questa stessa
data,sempreche' ne risultino acquisiti fin da allora tutti i
presupposti legali.
La garanzia in questione non e', pertanto, estensibile
alle altre prestazioni, la cui decorrenza e' fissata per leg-
ge al 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda - o, eventualmente, a quello di perfezionamento
dei requisiti, se insorti successivamente a tale data - ma
non puo' mai essere anteriore alla data della domanda.
In tali casi anche l'accertamento dei requisiti deve,
infatti, essere effettuato - come e' stato evidenziato dal
Ministero del Lavoro - "con riferimento alla data in cui la
persona esprime la volonta' di ottenere la pensione" :
sicche' e' istituzionalmente esclusa qualsiasi
retroattivita'.
Di conseguenza, le integrazioni relative a prestazioni
diverse da pensioni di vecchiaia o ai superstiti non potranno
essere erogate in altri Stati CEE qualora le domande dirette
ad ottenere le prestazioni summenzionate vengano presentate
in data posteriore al 31 maggio 1992: ovviamente qualora le
domande fossero avanzate entro tale data l'integrazione potra'
essere accordata e continuare ad essere corrisposta all'este-
ro anche successivamente sempreche' entro questa stessa data
sussistano tutti i requisiti amministrativi e sanitari di
legge.
3.3 - Gli altri paragrafi del citato art.2 dettano ulteriori
disposizioni transitorie che, pur avendo rilevanza nei rap-
porti con gli altri Stati membri, non dovrebbero avere effet-
ti pratici nei confronti dell'Istituto.
Il paragrafo 3 stabilisce che il regolamento non fa sor-
gere alcun diritto per il periodo anteriore alla sua entrata
in vigore, anche se - a termini del successivo paragrafo 6 -
a decorrere da tale data un diritto puo' insorgere, anche in
relazione ad un evento realizzatosi prima dell'entrata in vi-
gore.
E' evidente che tale disposizione non concerne l'Istitu-
to, atteso che prima dell'entrata in vigore del Regolamento,
esso applicava una normativa piu' liberale, che ammetteva in
via generale l'esportabilita' delle prestazioni.
Per la stessa ragione, non riguardano l'Istituto le di-
sposizioni dei paragrafi 4 e 7, che consentono la liquidazio-
ne o il ripristino di prestazioni non liquidate o sospese per
motivi di residenza o di nazionalita' ne' quelle del para-
grafo 8 che consentono di riesaminare le prestazioni gia' li-
quidate in applicazione di normative meno vantaggiose di
quella introdotta dal Regolamento.
Lo stesso dicasi dei paragrafi 9 e 10 che stabiliscono
le norme procedurali per le richieste di riesame di cui ai
precedenti paragrafi 7 e 8.
4 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAL
REGOLAMENTO IN MANCANZA DI UNA PRESTAZIONE NAZIONALE DI
BASE.
Un'innovazione di portata fondamentale e' costituita
dalla disposizione del paragrafo 3 dell'art.10 bis.
In forza di essa, nell'eventualita' che la legislazione
di uno Stato membro subordini il diritto ad una delle presta-
zioni contemplate dal Regolamento n.1247 ed erogate a titolo
integrativo, al godimento di una prestazione previdenziale di
base ed una siffatta prestazione non sia dovuta in virtu'
della predetta legislazione, qualsiasi analogo trattamento
previdenziale erogato in base alla legislazione di un altro
sensi della legislazione del primo Stato.
Ne consegue che lo Stato in questione - anche nel caso
che l'interessato non benefici di alcun trattamento previ-
denziale di base in forza della legislazione da esso applica-
ta - e' tenuto ad accordare la prestazione integrativa previ-
sta dalla sua legislazione, con riferimento all'equivalente
trattamento di base dell'altro Stato membro.
Questa norma che, in pratica, nel settore pensionistico
estende la portata dell'art.50 del Regolamento n.1408 - in
quanto prevede la concessione di un complemento anche in di-
fetto di prestazioni accordate in base alla legislazione na-
zionale - ha per scopo di evitare che gli interessati si
trovino privi degli elementari mezzi di sussistenza, qualora,
trasferendo la residenza da uno Stato all'altro, perdano il
diritto a prestazioni che, come quelle previste dal Regola-
mento n.1247, sono in genere strettamente collegate al terri-
torio. Tanto piu' che, come si e' visto, il Regolamento n.1247
(paragrafo 1 dell'art.10 bis) ammette che una folta serie di
prestazioni di questo tipo sia riportata all'allegato II bis
e, percio' stesso, resa inesportabile.
4.1 - E' evidente che la disposizione del paragrafo 3
dell'art.10 bis ha degli effetti non trascurabili sulle pre-
stazioni italiane, cui si applica il nuovo Regolamento.
In particolare, dovra' essere accordata, anche in man-
canza di una prestazione pensionistica nazionale:
- l'integrazione al trattamento minimo, nei confronti di ti-
tolari di pensioni estere di vecchiaia ed ai superstiti; fra
le pensioni di vecchiaia vanno ricompresi anche i trattamenti
anticipati, analoghi alla pensione di anzianita' italiana o
ai prepensionamenti (preretraites);
- la specifica integrazione dell'assegno di invalidita', nei
confronti di titolari di pensioni estere di invalidita' a
qualsiasi titolo e con qualsiasi percentuale di incapacita'
di lavoro o di guadagno.
Peraltro, ai fini della concessione delle integrazioni,
dovranno sussistere tutti i requisiti prescritti dalla norma-
tiva interna per il tipo di prestazione corrispondente a
quella estera goduta dagli interessati medesimi (requisiti di
contribuzione, reddituali, di eta', sanitari ecc.).
All'uopo, data l'ampia formulazione della norma, la con-
tribuzione estera dovra' essere in tutto e per tutto assimi-
lata a quella italiana. Tuttavia, poiche' il campo di appli-
cazione personale della regolamentazione comunitaria e' pur
sempre limitato ai lavoratori (subordinati o autonomi) ed ai
loro familiari, dovra' comunque sussistere in Italia una con-
tribuzione da attivita' lavorativa, anche se insufficiente
per l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico.
4.2 - Ove gli interessati non siano in possesso dei requisiti
di contribuzione necessari per la concessione delle integra-
zioni di cui sopra, essi potranno conseguire soltanto il be-
neficio della pensione sociale, purche' naturalmente
soddisfino alle condizioni di eta' e di reddito richieste
dalla legge per l'attribuzione di tale specifica prestazione.
4.3 - La disposizione del paragrafo 3 non e' applicabile
all'assegno personale e continuativo per l'assistenza ai pen-
sionati di inabilita', in quanto non si tratta, nella fatti-
specie, di una prestazione complementare (integrativa),
bensi' di una prestazione meramente accessoria alla presta-
zione principale.
Di conseguenza, tale assegno non dovra' mai essere at-
tribuito ai soggetti rientranti nel campo di applicazione
della citata disposizione, anche se tali soggetti soddisfa-
cessero a tutti i requisiti previsti dalla legislazione ita-
liana per la sua liquidazione.
4.4 - Dato il carattere estremamente innovativo della predet-
ta disposizione comunitaria, e' evidente che essa pone alle
strutture operative una serie di problematiche tecniche di
non semplice soluzione.
Al riguardo si stanno effettuando i dovuti approfondi-
menti, esauriti i quali saranno fornite le relative disposi-
zioni applicative.
Eventuali domande finalizzate al conseguimento del pre-
detto beneficio dovranno comunque essere ricevute dalle SAP e
tenute in apposita evidenza.
Sara' utile, in ogni caso, che le casistiche che si do-
vessero presentare nel frattempo vengano immediatamente por-
tate a conoscenza di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. BILLIA
NOTE
(1) Restano, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione
quelle prestazioni speciali a carattere non contributivo,
menzionate nell'allegato II, parte III (introdotta dalle nuo-
ve disposizioni) del Regolamento n. 1408, la cui concessione
sia limitata a determinate aree territoriali di uno Stato
membro (la Germania vi ha inserito le prestazioni accordate
in forza delle legislazioni locali esistenti nei vari
Lander).
(2) Nel caso dell'Italia, l'integrazione al minimo e l'inte-
grazione dell'assegno d'invalidita'. A titolo di informazione,
si chiarisce che, nell'interpretazione della Corte di Giusti-
zia delle Comunita' Europee, anche la pensione sociale avrebbe
la natura di prestazione complementare nei rarissimi casi in
cui potrebbe integrare un trattamento pensionistico di base.
Tuttavia, stante la disciplina legale vigente in Italia, le
disposizioni transitorie non comportano alcun effetto pratico
per tale prestazione.
(3) Restano, quindi, fra l'altro impregiudicate - per quanto
concerne le pensioni in regime internazionale - le istruzioni
dettate per l'applicazione dell'art. 7 della Legge 29 dicem-
bre 1990, n.407.

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