Eureka Previdenza

Circolare 182 del 30 luglio 1993


OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 21.4.1993:
Riposi giornalieri (art. 10 legge 30.12.1971, n.
1204): diritto del padre lavoratore in alternativa
alla madre lavoratrice.
1) PREMESSA
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 21
aprile 1993, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 Serie
Spec. n. 18 del 28.4.1993), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in
ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre
lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri
previsti dall'art. 10 della legge 30.12.1971, n. 1204, per
l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.
Questa pronuncia, come si puo' rilevare dalle relative
motivazioni, si inquadra nel processo di evoluzione del
diritto di famiglia, nell'ambito del quale si e' andato sempre
piu' "valorizzando il prevalente interesse del bambino e -
superandosi una rigida concezione delle diversita' dei ruoli
dei due genitori e dell'assoluta priorita' della madre - si
sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i
coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello
sviluppo fisico e psichico del loro figlio".
In questa evoluzione ha avuto, tra le altre, particolare
importanza, la sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, con la quale il
diritto all'astensione obbligatoria post-partum ed il diritto
al godimento dei riposi giornalieri, previsti per la sola
madre lavoratrice, sono stati riconosciuti anche al padre
lavoratore ove l'assistenza al minore da parte della madre
anche non lavoratrice fosse divenuta impossibile per decesso o
grave infermita'.
Mentre pero' la predetta sentenza n. 1/1987 traeva
origine da una situazione di assoluta necessita', la pronuncia
di cui trattasi si fonda prevalentemente su "esigenze di
carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo
sviluppo della personalita' del figlio".
Pertanto, la sentenza n. 1/87 continua ad esplicare i
suoi effetti nei confronti del padre lavoratore, per quanto
concerne i riposi giornalieri in esame, nel caso in cui la
madre sia deceduta ovvero non sia lavoratrice dipendente e si
trovi nell'impossibilita' di assistere il minore per grave
infermita'; la recente pronuncia della stessa Corte Costitu-
zionale consente inoltre, nel caso di genitori entrambi lavo-
ratori dipendenti, la possibilita' di una scelta alternativa
da parte di uno dei due genitori, a meno che i figli siano
affidati al solo padre.
In definitiva la Consulta ha ritenuto che l'art. 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 debba essere inteso "nel senso
che anche al padre lavoratore spetta, in alternativa alla
madre lavoratrice e col suo consenso, il diritto ai periodi di
riposo giornaliero alle condizioni previste dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per assistere il figlio nel
suo primo anno di vita".
Da quanto innanzi esposto e sulla base delle indicazioni
fornite dalla stessa Corte Costituzionale, si precisa che il
diritto ai riposi previsti dall'art. 10 della citata legge
1204 e' esercitabile dal padre lavoratore alla condizione che
entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti. Solo in
questo caso, infatti, puo' valere il principio della altern-
ativita' fra madre e padre stabilito dall'art. 7 della legge
903/77, con la naturale conseguenza che se solo la madre e'
lavoratrice dipendente, questa resta titolare dei diritti ai
riposi giornalieri, mentre se solo il padre e' lavoratore
dipendente, questi non ha diritto ai riposi in questione.
2) Domanda per ottenere l'indennita' e modalita' di pagamento
Per quanto riguarda in generale l' erogazione della
indennita' si richiamano i criteri stabiliti con circolare n.
134371 del 2 aprile 1981; per le lavoratrici o lavoratori
agricoli occorre tenere presenti inoltre le specifiche dispo-
sizioni impartite con circolare n. 25 del 7 agosto 1986 e
relativi allegati nn. 2, 3 e 4.
Pertanto, nel caso in cui il padre intenda usufruire dei
riposi giornalieri in luogo della madre, deve presentare alla
SAP di competenza e al proprio datore di lavoro (nel caso di
pagamento con il sistema "a conguaglio") oppure solo alla SAP
di competenza (nel caso di pagamento diretto), apposita
domanda (v. modulo allegato) completa di:
a) dichiarazione di assenso della madre;
b) dichiarazione del datore di lavoro della madre da cui
risulti la rinunzia della stessa ad avvalersi dei permessi
per il periodo richiesto.
La dichiarazione di cui al precedente punto b) non occorre
qualora la madre sia lavoratrice agricola a tempo determinato.
Infine va ricordato che:
- non si ha diritto ai riposi giornalieri retribuiti durante i
periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice
stiano usufruendo di astensione obbligatoria (art. 4 della
legge n. 1204/71) o di assenza facoltativa (art. 7 della
stessa legge n. 1204);
- non si ha ugualmente diritto ai riposi giornalieri quando
l'obbligo della prestazione lavorativa della madre sia
interamente sospeso.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA

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