Eureka Previdenza

Circolare 76 del 5 marzo 1994

Oggetto:
Articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Cessazione del rapporto di lavoro ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.


Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in
merito al campo di applicazione del comma 7 dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, che
subordina il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, con effetto dal 1 gennaio 1993, alla cessazione
del rapporto di lavoro.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
1 - Coloni e mezzadri reinseriti nell'assicurazione gene-
rale obbligatoria a norma del D.P.R. 28 dicembre 1970,
n. 1434.
Come chiarito al punto 1.2 della circolare n. 50 del 23
febbraio 1993, la condizione della cessazione del rapporto
di lavoro riguarda esclusivamente l'attivita' lavorativa
dipendente.
L'attivita' colonica e quella mezzadrile non si configurano
come lavoro dipendente.
A nulla rileva, ai fini di che trattasi, che i coloni e i
mezzadri possano chiedere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
1970, n.1434, il reinserimento nell'assicurazione generale
obbligatoria; tale reinserimento infatti costituisce una
facolta' di cui gli interessati possono avvalersi ai fini
della tutela previdenziale, che non incide sulla natura
dell'attivita' lavorativa svolta.
2 - Pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, che
esercitino la pesca per proprio conto senza essere
associati in cooperative e compagnie.
Analogamente a quanto precisato al punto 1, l'attivita'
lavorativa svolta dai pescatori autonomi non si configura
come prestazione di lavoro subordinato.
Anche per tali lavoratori pertanto non si richiede la
cessazione dell'attivita' ai fini del diritto alla pensione
di vecchiaia.
3 - Lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in
Stati esteri.
L'articolo 1, comma 7, del decreto n. 503 non esclude il
lavoro dipendente svolto al di fuori del territorio nazio-
nale dalle attivita' che precludono il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia.
Ne consegue che anche per detti lavoratori il riconosci-
mento del diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato
alla cessazione dell'attivita' lavorativa dipendente.
Si fa peraltro presente che relativamente ai lavoratori che
prestano servizio alle dipendenze delle Comunita' europee,
a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 CECA) dei
Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Rego-
lamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20
febbraio 1968, e successive modificazioni, destinatari
dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, la questione concernente la necessita' della
cessazione del rapporto di lavoro sara' sottoposta alle
valutazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.
Cio' in quanto il citato articolo 6 della legge n.236
esclude tali lavoratori dal divieto di cumulo della pen-
sione con la retribuzione.
4 - Lavoratori iscritti a forme di previdenza esclusive o
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'articolo 1, comma 7, del decreto n. 503 ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
richiede genericamente la cessazione del rapporto di
lavoro.
Conseguentemente anche per i lavoratori in questione e'
comunque necessaria, ai fini del diritto alla pensione di
vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti o nelle gestioni dei lavoratori
autonomi, la cessazione del rapporto di lavoro, essendo
ininfluente che l'attivita' lavorativa dipendente comporti
l'iscrizione a forme previdenziali diverse dall'assicura-
zione generale obbligatoria.
5 - Lavoratori agricoli e addetti ai servizi domestici e
familiari.
Una ulteriore problematica si pone nei confronti dei
lavoratori agricoli e degli addetti ai servizi familiari, i
quali, per la particolare natura del loro rapporto, possono
essere occupati per un numero ridotto di giornate al mese
e, nel corso dell'anno, possono avere interi mesi senza
prestazione di attivita' lavorativa.
Al riguardo si conferma quanto chiarito con la circolare
n.50 del 23 febbraio 1993 in merito alla necessita' che
anche i lavoratori agricoli e i lavoratori addetti ai
servizi familiari cessino il rapporto di lavoro ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Ai fini della sussistenza della condizione di cessazione
dell'attivita' lavorativa, e' necessario che i lavoratori
in questione non risultino occupati nel mese di decorrenza
della pensione di vecchiaia.
Si fa peraltro presente che per tali lavoratori la que-
stione concernente la necessita' della cessazione del
rapporto di lavoro sara' sottoposta alla valutazione del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Cio' in quanto tali lavoratori, al pari di quelli che
prestano servizio alle dipendenze delle Comunita' europee,
sono esclusi dalla disciplina in materia di divieto di
cumulo della pensione con la retribuzione, a norma
dell'articolo 20, quinto comma, del D.P.R. 27 aprile 1968,
n.488, richiamato dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
6 - Pensioni supplementari.
La cessazione dell'attivita' lavorativa dipendente e' ri-
chiesta anche per il conseguimento del diritto alla pen-
sione supplementare di vecchiaia.
Il riconoscimento del diritto a tale prestazione non puo'
infatti non essere subordinato alla cessazione del rapporto
di lavoro prevista in via generale dall'articolo 1, comma
7, del decreto n. 503 ai fini del diritto alla pensione di
vecchiaia.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO

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