Eureka Previdenza

Circolare 256 del 3 ottobre 1995

Oggetto:
Pensione supplementare di invalidità.

1 - PREMESSA
Come e' noto, la legge 12 giugno 1984, n.222, nel disci-
plinare su nuove basi l'intera materia delle pensioni di
invalidita' e di inabilita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle
gestioni dei lavoratori autonomi, ha omesso qualsiasi
riferimento alla pensione supplementare di invalidita'
prevista dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962,
n.1338.
Conseguentemente, l'Istituto ha ritenuto che tale ultima
prestazione non potesse essere ulteriormente compresa tra le
pensioni conseguibili a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. In tal senso sono state
fornite istruzioni con circolare n.53616 AGO/262 del 3
dicembre 1984.
2 - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Recentemente, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
ha negato, con ripetute pronunce, che dalla nuova regola-
mentazione dell'invalidita' pensionabile da parte della
legge n. 222 del 1984 possa essere derivata, per
incompatibilita', un'abrogazione tacita dell'istituto della
pensione supplementare di invalidita', dovendosi quest'ul-
tima considerare come un trattamento particolare e speci-
fico che, caratterizzato da un proprio regime giuridico,
si distingue nettamente dalla pensione autonoma di invalid-
ita'.
3 - RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA' DI ATTRIBUIRE LA
PENSIONE SUPPLEMENTARE DI INVALIDITA'
Potendosi considerare la menzionata giurisprudenza ormai
consolidata, si ritiene che l'operato dell'Istituto in
materia debba conformarsi alle indicazioni della Corte.
Pertanto, la possibilita' di attribuire la pensione supple-
mentare di invalidita' deve intendersi ripristinata.
Per quanto riguarda il concetto di invalidita' cui occorre
far riferimento ai fini del diritto alla prestazione in
parola, dovendosi escludere nell'articolo 5 della legge
n. 1338 un rinvio materiale alle condizioni originariamente
previste dal citato articolo 10, poi abrogato dalla legge
n. 222/1984, si fa presente che tale concetto e' quello
collegato alla capacita' di lavoro, previsto dall'articolo
1 della stessa legge n. 222.
4 - RIESAME DELLE DOMANDE DI PENSIONE RESPINTE
A richiesta degli interessati, devono essere riesaminate le
domande di pensione supplementare di invalidita' respinte
in base alle istruzioni di cui alla citata circolare n.53616
AGO/262 del 3 dicembre 1984, purche', ovviamente, non sia
scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell'a-
zione giudiziaria, ovvero non sia intervenuta sentenza
negativa passata in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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