Eureka Previdenza

Circolare 303 del 14 dicembre 1995

OGGETTO: Assegno  sociale ex articolo 3, commi 6 e 7, della legge
         8 agosto 1995, n. 335, e pensione sociale ex articolo 26
         della legge 30 agosto 1969, n. 153.
L'articolo  3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  disciplina
con criteri del tutto innovativi i trattamenti pensionistici in favore
dei  cittadini che abbiano compiuto i 65  anni e che versino in  disa-
giate  condizioni economiche, sostituendo, con effetto dal 1*  gennaio
1996, la pensione  sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 apri-
le  1969,  n. 153, e l'aumento di cui all'articolo 2  della  legge  15
aprile  1985, n. 140, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544,con   una
prestazione unica il cui ammontare e' fissato per l'anno 1996 in  lire
6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensilita'.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno  diritto all'assegno sociale i cittadini italiani  che risiedano
effettivamente  e  abitualmente  in  Italia,  che abbiano compiuto  il
65* anno di eta' e siano nelle condizioni reddituali appresso specifi-
cate.
Le  domande  di  pensione  presentate  da  richiedenti   che  compiono
l'eta' nel mese di dicembre dovranno essere definite in base alla pre-
vigente normativa.
Per l'individuazione dei soggetti  equiparati  ai  cittadini  italiani
dovra' essere fatto riferimento alla legge n. 153/1969 ed ai  relativi
criteri   applicativi. Cio', in relazione al rinvio alle  disposizioni
di  cui alla citata legge n. 153, contenuto nel comma 7  dell'articolo
3, per tutto quanto non diversamente disposto dalla nuova normativa.
Si  richiamano al riguardo le circolari n. 53431 Prs del  30  novembre
1970, n.754 A.G.O. del  14  luglio 1986  e  n.1206 C.I.del 12  settem-
bre 1983.
REQUISITI REDDITUALI
Il  diritto  all'assegno sociale e' subordinato  alla  condizione  che
l'interessato, se non coniugato, non possegga redditi  propri,  ovvero
possegga  redditi di importo inferiore a quello dell'assegno  sociale.
In quest'ultima ipotesi la prestazione e' attribuita in misura ridotta
fino a concorrenza dell'importo dell'assegno.
Qualora il richiedente risulti coniugato, e non legalmente ed effetti-
vamente separato, il diritto all'assegno e' subordinato alla condizio-
ne  che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del  coniuge,
non   sia  superiore al doppio dell'importo dell'assegno  sociale.  La
prestazione viene attribuita in misura intera qualora il reddito cumu-
lato rimanga contenuto entro il limite dell'assegno sociale ovvero  in
misura  ridotta ove il reddito cumulato risulti superiore  all'importo
dell'assegno  sociale ma pur sempre contenuto entro il limite   costi-
tuito dal doppio dell'assegno stesso.
REDDITI VALUTABILI
Per espressa previsione normativa alla formazione del reddito  concor-
rono  i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,  di
qualsiasi   natura, ivi  compresi quelli  esenti da imposte  e  quelli
soggetti  a ritenuta alla fonte  a titolo di imposta o ad imposta  so-
stitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del  co-
dice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine  rapporto  comunque
denominati,  le  anticipazioni sui trattamenti stessi,  le  competenze
arretrate  soggette a tassazione separata, nonche' il proprio  assegno
ed il reddito della casa di abitazione.
Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo
il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della leg-
ge  di  riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e  privati  che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura  corrispondente
ad  un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo  del-
l'assegno sociale.
MISURA DELL'ASSEGNO - SOSPENSIONE - RIPRISTINO
Come accennato in premessa, l'importo dell'assegno sociale e' fissato,
per  l'anno 1996, in misura pari a lire 480.000 mensili da  corrispon-
dere per 13 mensilita'. L'assegno non e' reversibile.
Il comma 6 prevede che l'erogazione avvenga con carattere di provviso-
rieta'  sulla  base di una dichiarazione  rilasciata  dal  richiedente
circa i redditi di cui beneficia nell'anno di decorrenza della presta-
zione.
Ovviamente, qualora il richiedente risulti coniugato la  dichiarazione
dovra' riguardare i redditi di entrambi i coniugi.
L'importo  in  pagamento verra' conguagliato entro il mese  di  luglio
dell'anno successivo a quello di decorrenza sulla base della dichiara-
zione dei redditi effettivamente percepiti.
Gli  eventuali  incrementi del reddito oltre il limite  massimo  danno
luogo  alla  sospensione dell'assegno  ed  al  recupero  delle   somme
che in relazione a cio' dovessero risultare riscosse indebitamente.
Per il ripristino dell'assegno sociale a seguito del  nuovo  perfezio-
narsi  dei  requisiti  reddituali dovra'  essere  presentata  apposita
istanza in funzione della quale sara' fissata la decorrenza.
Il comma 7, infine, stabilisce che la misura dell'assegno puo'  essere
ridotta fino ad un massimo del 50% nel  caso  in cui l'interessato sia
ricoverato in Istituto o comunita' con retta a carico di enti  pubbli-
ci.
Riguardo alla variabilita' della percentuale ed  all'elemento in   re-
lazione  al quale tale  variabilita' deve  realizzarsi saranno  forni-
te piu' precise indicazioni non appena il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  di concerto con il Ministero del  tesoro,  avra'
emanato l'apposito decreto previsto dal comma 7.
A  cura del medesimo Dicastero sara' altresi precisato  secondo  quali
modalita' ed in che termini gli interessati devono espletare le forma-
lita' necessarie per il conseguimento dell'assegno.
Si fa,pertanto, riserva di successive istruzioni.
PENSIONI SOCIALI IN ESSERE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
La formulazione della norma ha fatto sorgere perplessita' sia in meri-
to  alla eventualita' che con effetto dal 1* gennaio 1996 le  pensioni
sociali  in  essere al 31 dicembre 1995, erogate a  beneficiari  nelle
condizioni reddituali previste dalla legge di riforma, dovessero esse-
re  trasformate in assegni sociali sia riguardo al trattamento da  ri-
servare a quelle corrisposte a beneficiari che non si trovino, invece,
nelle  condizioni  reddituali  per  avere diritto  alla nuova  presta-
zione.
A  seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, apposita-
mente interessato, si precisa che le pensioni sociali in essere al  31
dicembre 1995 continueranno ad essere erogate sulla base della  previ-
gente  normativa, sia ai fini  della misura della prestazione che  dei
requisiti per il relativo diritto.
Nessuna  trasformazione in assegno sociale interessera', pertanto,  le
pensioni sociali percepite da beneficiari nelle condizioni  reddituali
richieste  per la  nuova  prestazione, come pure nessuna revoca dovra'
essere  operata nei confronti di titolari di pensione sociale che  non
si trovino nelle anzidette condizioni reddituali.
AUMENTO EX ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 140/1985 E N. 544/1988
Ai  sensi  dell'articolo 2 della legge n. 140 del 1985 e  della  legge
n. 544  del 1988  l'aumento della pensione  sociale  spetta  anche  ai
soggetti  esclusi dalla pensione sociale in relazione alle  condizioni
di reddito, sempreche' ovviamente facciano valere i requisiti  richie-
sti.
Anche per tali prestazioni si e' posto il problema se dovessero conti-
nuare  ad  essere erogate successivamente al 31 dicembre 1995,  e,  in
caso affermativo, in quale misura.
In  analogia  alla soluzione prospettata per le pensioni  sociali,  su
conforme  indicazione del Ministero del lavoro, si precisa che i  sog-
getti che attualmente percepiscono l'aumento  della  pensione sociale,
pur non fruendo della pensione sociale, dovranno continuare a percepi-
re tali trattamenti, secondo la previgente normativa, nell'importo  in
essere al 31 dicembre 1995.
ASSEGNI VITALIZI PREVISTI DALLA LEGGE 20 MARZO 1980, N. 75
Anche in merito ai riflessi della nuova normativa sugli assegni  vita-
lizi e' stato interpellato il Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale.
In  conformita' alle indicazioni fornite dal predetto  Dicastero,  per
tali  prestazioni dovra' essere  osservato  il criterio  secondo cui i
trattamenti in essere alla data del 31 dicembre 1995 restano discipli-
nati   dalla  preesistente normativa, mentre i trattamenti il cui  di-
ritto e' perfezionato a decorrere dal 1* gennaio 1996 saranno  erogati
nella misura dell'assegno sociale.
Si  ricorda che gli assegni vitalizi in argomento sono  i  trattamenti
trasferiti a norma della legge n. 75 del 1980 a carico dell'INPS,  li-
quidati o da liquidarsi per  cessazioni dal servizio fino al 31 dicem-
bre  1975 e quelli da  liquidare per  decessi successivi a tale  data,
dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto naziona-
le  assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto  Postelegrafoni-
ci, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo
6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177.
I  criteri  di  definizione delle  pratiche  riguardanti i trattamenti
in  questione sono  contenuti  nelle  circolari n. 737  A.G.O. del  23
aprile 1980 e n.738 A.G.O. del 2 marzo 1981.
MINORATI CIVILI - PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN SOSTITUZIONE DEL
TRATTAMENTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO
Anche nei confronti dei minorati civili gia' beneficiari della pensio-
ne sociale, come pure di quelli che compiono i 65 anni successivamente
al  31 dicembre 1995, si e' posto il problema in ordine  agli  effetti
prodotti dalla nuova normativa.
La questione e' stata sottoposta all'attenzione del Ministero del  la-
voro e da questi ad altro Dicastero e potranno  quindi essere  fornite
istruzioni non appena perverranno i necessari chiarimenti.
Nel frattempo, le pensioni sociali sostitutive in essere alla data del
31 dicembre 1995 continueranno ad essere erogate sulla base della pre-
vigente normativa.
Si fa pertanto riserva di successivi chiarimenti.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO

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