Eureka Previdenza

Circolare 13 del 18 gennaio 1995

Oggetto:

accredito contributi figurativi in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20.5.1970 n. 300.

     In  applicazione  della disposizione di legge citata in
oggetto, e' noto che i lavoratori dipendenti, per i  periodi
durante i quali siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali  nazionali  o  pro-
vinciali e siano stati, a tal fine, collocati in aspettativa
non retribuita dal proprio datore di  lavoro,  hanno  titolo
all'  accreditamento  figurativo  di  tali periodi nella ge-
stione previdenziale alla quale erano iscritti all'atto  del
collocamento  in  aspettativa  e  cio'  quando  non  ricorra
l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria ai
sensi della legge 27.12.1985 n. 816.
     Nel confermare le disposizioni impartite con precedenti
circolari sull'argomento ed in particolare quelle  contenute
nella  circolare  n.  337  C.  e  V.  / 95 del 23.5.1973, si
ritiene  necessario  richiamare  la  particolare  attenzione
delle  SAP  sull' osservanza di tali disposizioni e ad ulte-
riore chiarimento di esse si precisa quanto segue :
a) - presupposto essenziale e' la sussistenza di una  effet-
tiva  prestazione  di  lavoro  subordinato  comportante   l'
obbligo assicurativo  a carico del datore di lavoro e     l'
adozione  del  provvedimento  di collocamento in aspettativa
non retribuita  da parte dello stesso datore di lavoro ( non
sono  equiparabili  all'aspettativa i " permessi" , ai quali
lo Statuto dei lavoratori ha dato una diversa disciplina);
b) - la funzione o la carica che l'assicurato e' chiamato  a
svolgere  deve  avere, da una parte, le proprie connotazioni
( funzione pubblica elettiva di primo  o  di  secondo  grado
ovvero  carica sindacale direttiva espletata anche in quali-
ta' di membro di un organismo direttivo, comunque a  livello
nazionale  o  provinciale  e  non anche inferiore ) e, dall'
altra, deve essere tale da non configurarsi anch' essa  come
una prestazione di lavoro a carattere subordinato;
c)  -  le  retribuzioni  da accreditare figurativamente sono
commisurate a  quelle  della  categoria  e  della  qualifica
professionale  posseduta dal lavoratore all' atto del collo-
camento in aspettavita e  vanno adeguate di volta  in  volta
in  relazione  alla  dinamica  salariale e di carriera della
stessa categoria e qualifica. In particolare,  tenuto  conto
che  durante l' aspettativa il rapporto di lavoro e' sospeso
e che e' sospesa anche l' obbligazione della prestazione  di
lavoro,  gli  emolumenti  e  gli  incrementi  retributivi da
accreditare sono quelli unicamente collegati alla  qualifica
e  alla  maturazione  dell'  anzianita' di servizio. Sono da
escludere, pertanto, gli aumenti  periodici  della  retribu-
zione  quando risultino collegati alla effettiva prestazione
della attivita' lavorativa, gli istituti  non  previsti  dai
contratti  di  lavoro, le competenze accessorie spettanti in
tutto o in parte in base alla presenza in servizio o  condi-
zionatamente ad una determinata produttivita' o a seconda di
un certo risultato del lavoro svolto, i compensi per  lavoro
straordinario ancorche' forfetizzato etc.
d)  -  per  il personale collocato in aspettativa da Partiti
politici o  da  Organizzazioni  sindacali,  quando  manchino
specifiche normative interne o contrattuali che disciplinano
il trattamento economico per la  generalita'  del  personale
dipendente,  le  retribuzioni  da  accreditare devono essere
commisurate a quelle fissate dai  contratti  nazionali  col-
lettivi  di  lavoro  per  gli impiegati delle imprese metal-
meccaniche ( art. 8 della legge n. 155/1981 e circ.  n.  574
R.C.V. dell' 8. 10. 1981) .
     Nel  richiamare la particolare attenzione sul contenuto
della presente circolare, si raccomanda  di  verificarne  la
puntuale  e corretta applicazione procedendo, in presenza di
eventuali anomalie, ai necessari accertamenti.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO

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