Eureka Previdenza

Circolare 158 del 29 luglio 1999

OGGETTO:
Articolo 5, comma 11, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Periodi di lavoro a tempo parziale: computo proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. Sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999 della Corte Costituzionale.

SOMMARIO:

Meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali.

L’articolo 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, dispone che "Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", cioè alla data del 6 gennaio 1985.

Con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n.22 del 2 giugno 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola in riferimento agli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione.

Ciò nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall’inizio.

La predetta Corte ha, tra l’altro, osservato che "parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonché, successivamente all’ordinanza di rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta dall’intero testo e dall’origine storica della legge, individuandola nell’intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, è stato persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell’unicità del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale".

La Corte di Cassazione aveva già ritenuto applicabile con sentenza n. 11.482 del 1997 la disciplina della legge n. 863 anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall’inizio.

Ne consegue che il meccanismo di computo proporzionale dell’anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore, come precisato in premessa, della legge di conversione 19 dicembre 1984, n.863,deve trovare applicazione non solo nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa ma anche nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali. Sulla base della dizione della normativa in esame è possibile distinguere tre principali sottospecie di contratti, cioè part-time orizzontale (lavoro svolto per tutti i giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro), part-time verticale (lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale) e part-time ciclico (lavoro svolto per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno).

Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria I.V.S.(articolo 7, commi 1/5, della legge n.638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n.389/89), ai fini del calcolo della pensione deve ritenersi operante il particolare meccanismo di computo proporzionale dei periodi di lavoro a tempo parziale.

Quindi, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva da prendere in considerazione ai fini della misura della pensione (sia che si tratti di pensioni autonome o supplementari o di supplementi di pensione) è necessario:

a) determinare il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale. Nell’anno di decorrenza della pensione (o del supplemento di pensione) il computo proporzionale deve essere effettuato limitatamente ai periodi di lavoro a tempo parziale compresi tra l’inizio dell’anno solare considerato e la data di decorrenza della prestazione;

b) dividere il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno. Le operazioni descritte alle lettere a) e b) per la determinazione delle settimane di contribuzione utili ai fini della misura della pensione sono effettuate dai datori di lavoro. Il numero delle settimane così determinato è esposto, a partire dal 1999 con riferimento all’anno 1998, nel punto 76 "Settimane Utili" del quadro SA del modello 770. Precedentemente tale dato era esposto nella casella "Sett. Utili" contenuta nel quadro B del Mod. O1M. La somma dei quozienti risultanti dalle singole divisioni costituisce il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili per i periodi di lavoro a tempo parziale;

c) sommare il numero delle settimane di cui alla precedente lettera b) a quello delle altre settimane di contribuzione fatte valere dall’interessato; il dato ottenuto costituisce l’anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione.

Ai fini della individuazione delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione pensionabile devono essere prese in considerazione, in corrispondenza dei periodi di lavoro a tempo parziale, le settimane di contribuzione risultanti dal computo proporzionale illustrato alle precedenti lettere.

Il valore retributivo di ciascuna settimana risultante dal predetto computo deve essere determinato dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi di lavoro a tempo parziale dell’anno solare per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili, per lo stesso anno, in base ai criteri sopra illustrati.(circolare n. 53631 AGO – n. 818 RCV/246, punti 4, 4.1, e 4.2).

Devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare le domande di pensione pendenti nonché quelle di futura presentazione.

A domanda degli interessati dovranno essere riliquidate anche le pensioni già in essere nei limiti della prescrizione decennale.

Ciò sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.6491 del 23 maggio/18luglio 1996, in tema di indennità di disoccupazione agricola, secondo cui "la prestazione, con domanda, è richiesta e dovuta nella sua interezza, non essendo concepibile una domanda per una parte soltanto del trattamento di disoccupazione, di guisa che, modificata la misura dell’indennità per effetto della sentenza costituzionale, l’indennità corrisposta risulta inferiore al dovuto; ciò che è avvenuto, in realtà, è un adempimento soltanto parziale, in relazione al quale la residua parte dovuta è soggetta alla prescrizione ordinaria".

Ove sia intervenuta sentenza negativa del diritto al computo proporzionale passata in giudicato, le somme dovute a titolo di maggior importo di pensione dovranno essere poste in pagamento dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza, e comunque, entro il limite della prescrizione ordinaria.

Si richiamano, da ultimo le istruzioni di cui alla circolare n. 274 del 2 dicembre 1993 con la quale è stato, tra l’altro, precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992, ha sancito che la forma scritta è un requisito essenziale del contratto a tempo parziale ed ha escluso che esso possa contenere le cosiddette "clausole elastiche", che attribuiscano al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa. Ne deriva che l’assenza della forma scritta produce la conseguenza della inapplicabilità del regime legale definito dall’articolo 5 della legge n. 863/1984.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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