Eureka Previdenza

Circolare 101 del 5 maggio 1999

OGGETTO:

Legge 3 agosto 1998 , n.315. Borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

SOMMARIO:
    

1. Normativa.

2. Base imponibile.

3. Contributi.

4. Adempimenti dei committenti.

5. Adempimenti dei beneficiari delle borse.

    Normativa.

L’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n.315, recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca", aumenta l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e dispone l’applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri da determinarsi con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In attuazione della predetta disposizione il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto dell’11 settembre 1998, ha disposto che dal 1° gennaio 1999 le borse di studio in parola siano assoggettate al contributo dovuto alla gestione separata istituita presso l’INPS nella misura, per l’anno 1999, dell’8% a carico dell’Amministrazione e del 4% a carico del soggetto beneficiario.

Con successivo decreto dello stesso Ministro è stato precisato che gli importi delle borse di studio devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico degli enti, relativi al contributo dovuto alla Gestione separata dell’INPS.

Per effetto di quanto precede deve ritenersi abrogata, a decorrere dal primo gennaio 1999 ed in relazione alle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 26 dell’art.2 della citata legge n.335/1995, in base alla quale erano esclusi dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata tutti gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Va evidenziato, in premessa, che il richiamo contenuto nella disposizione al comma 26 dell’art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335 ed all’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 individua, senza possibilità di diverse interpretazioni, nella Gestione separata istituita presso l’Istituto, l’amministrazione destinataria della contribuzione e nella disciplina per tale Gestione dettata, la regolamentazione dei conseguenti rapporti assicurativi e contributivi. E ciò ancorché i soggetti ammessi al dottorato di ricerca risultino già iscritti a casse professionali. In tal senso, del resto, si esprimono i citati decreti ministeriali.

2. Base imponibile.

Le disposizioni in esame introducono, inoltre, una deroga alla vigente disciplina della base imponibile contributiva che, come è noto, é individuata, per la generalità degli iscritti alla Gestione separata, nel reddito da lavoro autonomo di cui all’art.49, comma 1 e comma 2, lettera a) del T.U.I.R., determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Viceversa, il reddito imponibile da prendere a base per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione, secondo quanto disposto dall’art. 1 della citata legge n.315/1998, è costituito dall'intero ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non inquadrabile, in base alle norme del T.U.I.R., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Contributi.

In attuazione della disposizione contenuta nella legge in esame, il decreto ministeriale 11 settembre1998 citato in premessa determina nel 12%, per l’anno 1999, la misura dei contributi dovuti, ripartendo il relativo onere tra l’Istituto erogatore ed il beneficiario della borsa di studio nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3.

Detto decreto fa quindi riferimento alla contribuzione prevista per la generalità degli iscritti alla Gestione separata che non siano, nel contempo, titolari di diversi rapporti assicurativi e contributivi o titolari di pensione, sia in relazione all’assicurazione IVS (11,5%), sia in relazione al trattamento di maternità ed all’assegno per il nucleo familiare (0,5%).

Ciò nonostante, anche in riferimento ai beneficiari delle borse di studio in argomento deve ritenersi che il contributo sia dovuto nella misura del 10% allorché, durante il periodo di svolgimento dei corsi, si sia in presenza di concomitanti rapporti assicurativi e contributivi. Resta in ogni caso ferma la ripartizione dell’onere nella misura di 2/3 e di 1/3.

4. Adempimenti degli Istituti erogatori.

L’Istituto erogatore è tenuto al pagamento dell’intero ammontare del contributo dovuto, alla scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato, in tutto o in parte, l’importo della borsa di studio, con le modalità previste per la generalità dei contribuenti. In relazione alle somme eventualmente già erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1999, il versamento dei contributi potrà essere effettuato entro il 16 giugno 1999, unitamente ai contributi relativi agli importi corrisposti nel mese di maggio 1999, elencando separatamente, se del caso, i relativi periodi di riferimento.

L’Istituto è tenuto, altresì, alla presentazione delle denunce trimestrali degli emolumenti erogati, tramite il mod.GLA/D, entro il mese successivo al trimestre di riferimento o, in caso di denuncia dei dati tramite supporto magnetico, entro il secondo mese successivo al medesimo trimestre. In fase di prima attuazione delle disposizioni in argomento la denuncia relativa al primo trimestre 1999, potrà essere prodotta entro i termini previsti in riferimento al secondo trimestre.

Nei modelli GLA/D i beneficiari delle borse di studio saranno contraddistinti dal codice attività "18" istituito per il dottorato di ricerca.

5. Adempimenti dei beneficiari delle borse di studio.

Per effetto di quanto disposto dalla legge n.315/1998 i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8-8-1995, n.335 - a far data dall'1-1-1999 - quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della Gestione stessa.

Conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda d'iscrizione alla Gestione separata, in qualità di collaboratori. Qualora l’ammissione ai corsi sia già intervenuta, l’iscrizione sarà ritenuta tempestiva se effettuata entro il mese di giugno 1999.

L'iscrizione dovrà richiedersi, su moduli già predisposti, preferibilmente presso la Sede INPS nella cui competenza territoriale è ubicata la Sede dell'Ente erogatore della borsa di studio. Ciò in quanto è quest'ultimo, in qualità di committente, a dover effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta. Nelle domande sarà indicata la dizione " dottorato di ricerca" seguita dal codice 18.

Al termine dei corsi di dottorato, e qualora gli interessati non abbiano intrapreso altra diversa attività per la quale sia dovuto il pagamento dei contributi nella stessa Gestione separata, gli stessi dovranno comunicare la data di cessazione del corso presso la Sede INPS ove è avvenuta l'iscrizione.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano le direttive impartite per la generalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

      

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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