Eureka Previdenza

Circolare 87 del 13 aprile 1999

OGGETTO:
Contratto di lavoro a tempo parziale verticale annuo e indennità di maternità.
SOMMARIO:
Nei contratti di lavoro a tempo parziale, quando l'interdizione obbligatoria per maternità inizia durante la fase lavorativa (o entro i 60 giorni successivi) l'indennità di maternità è corrisposta anche per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa previste per pausa contrattuale.

Con circolare n. 82 del 5.4.1993 , attuativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 18-29 marzo 1991, sono state fornite istruzioni in merito alla indennizzabilità dell'astensione obbligatoria per maternità nei confronti delle lavoratrici con contratto a tempo parziale verticale annuo per i casi in cui l'astensione non rientra totalmente la fase lavorativa ed interessa in tutto o in parte la pausa contrattuale.
In particolare era stato previsto che l'indennità dovesse essere corrisposta solo per le giornate comprese nella successiva fase di ripresa lavorativa e che, pertanto, dovessero essere escluse dall'indennizzo quelle cadenti nella pausa contrattuale.
La materia è stata oggetto di ulteriori approfondimenti per il particolare aspetto della prosecuzione dell'astensione obbligatoria oltre il termine della fase lavorativa.
Infatti la Corte di Cassazione, nell'esaminare il caso (diverso da quello trattato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 132/91, riguardante una lavoratrice la cui astensione obbligatoria era iniziata dopo più di 60 giorni di inattività per pausa contrattuale) di una lavoratrice la cui astensione obbligatoria, insorta durante l'attività lavorativa di un contratto a tempo parziale verticale, si era protratta durante la pausa contrattuale, ha riconosciuto il diritto all'indennità per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, e cioè anche per quello cadente nella pausa lavorativa (sentenza 9 dicembre 1997 - 10 agosto 1998, n. 7839).
In applicazione del criterio enunciato dalla Cassazione e tenuto conto delle indicazioni del Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, si forniscono, con riferimento alle prestazioni per maternità, le seguenti disposizioni, parzialmente modificative di quelle contenute nella circolare n. 82/93:
quando l'astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa, l'indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso, quindi, quello rientrante nella pausa lavorativa;
quando l'astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità di maternità è erogabile, ugualmente, per l'intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa.
Resta fermo che nel caso in cui l'astensione obbligatoria inizi oltre il sessantesimo giorno dall'ultimo lavorato, l'indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa; non va corrisposta, cioè, per quelle comprese nella pausa contrattuale. Si confermano pertanto in tale ipotesi le disposizioni della menzionata circolare n. 82/93, secondo quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 132/91
La retribuzione da prendere a riferimento in tutti i casi è quella del mese precedente l'inizio dell'astensione stessa.
Qualora la retribuzione media giornaliera subisca delle variazioni in conseguenza di una distribuzione non costante dell'orario di lavoro -ipotesi disciplinata dalla circolare n. 182 del 4.8.1997 per il part time orizzontale, ma che potrebbe verificarsi anche nel corso di un part time verticale- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità relativa alle giornate di astensione obbligatoria comprese nella pausa contrattuale dovrà essere ridimensionata sulla base del diverso orario svolto nel periodo immediatamente precedente la pausa contrattuale, secondo le istruzioni della citata circolare n. 182/97.
Altrettanto vale per le giornate di astensione obbligatoria successive alla pausa contrattuale, qualora la retribuzione media giornaliera -sempre per effetto di cambiamenti dell'orario di lavoro- subisca, prima della pausa ovvero nel periodo di ripresa lavorativa, una variazione rispetto a quella del mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria. Anche per tali fattispecie si confermano le istruzioni della circolare n. 182/97.
Si precisa, infine, che il diritto a fruire dell'astensione facoltativa prevista dall'art. 7 della legge n. 1204/71 non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile, come è noto, nei soli periodi di svolgimento dell'attività lavorativa.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Twitter Facebook