Eureka Previdenza

Circolare 71 del 28 marzo 2000

OGGETTO:
Legge n. 488/1999 – articolo 62, commi 1 e 2: disposizioni in materia di indennità di mobilità.
Estensione della mobilità alle aziende che esplicano attività logistica.
SOMMARIO:
Disposizioni in materia di estensione e proroga dell’indennità di mobilità.


A - LEGGE N. 488/1999: ESTENSIONE E PROROGA DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, reca, tra l’altro, all’articolo 62, commi 1 e 2, (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali), nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità.
Si forniscono di seguito i necessari chiarimenti.

1 – Articolo 62, comma 1, lettera b)
Tale norma dispone che, in favore dei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, l’indennità di mobilità è prorogata fino al 31 dicembre 2000.
La proroga in parola potrà peraltro essere applicata nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, comprensivo dei percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.
Il limite massimo di spesa per la concessione delle due suddette prestazioni è pari a lire 75 miliardi e 600 milioni.
Le Sedi, pertanto, potranno procedere al pagamento della proroga dell’indennità di mobilità in questione fino al 31 dicembre 2000 soltanto in favore dei lavoratori, a suo tempo individuati da ciascuna Sede, ai quali è stata corrisposta la proroga della mobilità fino al 31 dicembre 1999, così come disposto con messaggio n. 19503 del 13 dicembre 1999, e nel rispetto del numero di unità già segnalate alla propria Sede Regionale.
Poiché il comma 2 del suddetto articolo 62 dispone che tale indennità è ridotta del 10 per cento, in attesa del rilascio delle necessarie modifiche procedurali le Sedi potranno effettuare i pagamenti fuori procedura utilizzando la nuova procedura dei pagamenti vari.

2 – Articolo 62, comma 1, lettera g)
Tale norma stanzia la somma di lire 50 miliardi per la corresponsione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi ovvero licenziati, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2000, dalle imprese commerciali, dalle agenzie di viaggio e di turismo e dagli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 22, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni.
Per poter disporre il pagamento dell’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese sopracitate, nonché da quelle di cui al punto B) della presente circolare che occupino fino a 200 dipendenti, le Sedi Regionali dovranno comunicare – per le Sedi di rispettiva competenza – alla scrivente struttura, fax n. 06-59053814, entro il 17 aprile p.v., il numero delle domande di indennità presentate nel periodo 1° gennaio/31 marzo 2000, divise per mese.
In attesa di poter disporre il pagamento dell’indennità di mobilità ai lavoratori interessati, si invitano le Sedi a corrispondere provvisoriamente l'indennità ordinaria di disoccupazione, se spettante, a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità stessa.

3 – Articolo 62, comma 1, lettera h)
Le istruzioni per l’estensione della proroga al 31 dicembre 2000 dell’indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del SULCIS, sono state fornite con messaggio n. 000267/200/0005 del 15 marzo 2000.

4 – Articolo 62, comma 1, lettera i)
Tale norma dispone che l’indennità di mobilità è prorogata al 31 dicembre 2000 in favore:
dei lavoratori titolari di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (v. circolare n. 168 del 12.8.1999 e messaggio n. 16708 del 18.11.1999).
dei lavoratori, di cui all’articolo 1-nonies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell’articolo 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell’accordo stesso (VALBASENTO).
Per il pagamento delle suddette proroghe la norma stabilisce un limite di spesa di lire 21 miliardi, di cui 10,5 miliardi per i lavoratori di cui al punto a) e lire 10,5 miliardi per quelli di cui al punto b).
Poiché il comma 2 del suddetto articolo 62 dispone che anche tale indennità è ridotta del 10 per cento, in attesa del rilascio delle necessarie modifiche procedurali le Sedi potranno effettuare i pagamenti fuori procedura utilizzando la nuova procedura dei pagamenti vari.
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B - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLA MOBILITA’ AI LAVORATORI LICENZIATI DA AZIENDE COSTITUITE PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI LOGISTICA

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che l’attività esercitata dalle aziende operanti nel settore dei servizi logistici per conto terzi, seppure espletata nelle forme e con le modalità imposte dalla terziarizzazione dei rami aziendali delle grandi imprese, deve ritenersi di natura commerciale.
Di conseguenza la Direzione Centrale delle entrate contributive, con circolare n. 58 del 6 marzo 2000, ha disposto che tali aziende, qualora ne ricorrano le condizioni, devono essere assoggettate tra l’altro agli obblighi contributivi per la mobilità secondo la normativa vigente per le aziende commerciali.
Pertanto ai lavoratori licenziati dalle aziende in parola deve essere riconosciuta l’indennità di mobilità purché, all’atto in cui è avviata la procedura di mobilità, l’azienda esercente attività di logistica risulti già inquadrata con il CSC "7.04.01" e assoggettata agli obblighi contributivi del settore commerciale.
Di conseguenza tale indennità potrà essere concessa ai dipendenti delle suddette aziende che occupino più di 200 dipendenti, mentre per quelli licenziati da aziende che occupino da 50 a 200 dipendenti trovano applicazione le istruzioni di cui al punto A).2 della presente circolare


IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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