Eureka Previdenza

Circolare 213 del 18 dicembre 2000

Oggetto:
Equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999. Chiarimenti in materia di trattamenti di famiglia e pensioni ai superstiti.
SOMMARIO: I minori possono essere considerati a carico dell'ascendente anche in presenza di uno o entrambi genitori impossibilitati al mantenimento del figlio poiché non svolgono alcuna attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.

Da parte delle Agenzie sono stati formulati numerosi quesiti circa la corretta applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, per gli effetti che ne derivano sui trattamenti di famiglia e sulle pensioni ai superstiti.
A seguito della sentenza in parola, ai fini che interessano, i nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati.
Nella circolare n. 195 del 4 novembre 1999 è stato stabilito che la vivenza a carico, condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, è dimostrata quando sussiste una condizione di non autosufficienza economica del minore, in relazione alle sue fonti di reddito e all'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari, e l'ascendente provvede abitualmente al suo mantenimento.
Al riguardo si precisa ora che, nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente ovvero al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti del minore, purché sia accertata l'impossibilità di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.
Pertanto dovrà essere esperito ogni opportuno accertamento allo scopo di stabilire che il minore è effettivamente a carico dell'ascendente, non potendo essere posto a carico del o dei genitori che non possono provvedere in alcun modo al suo sostentamento.
Le Agenzie effettueranno quindi adeguati controlli circa la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti le prestazioni e loro familiari (gli eventuali genitori del minore) secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 182 del 29.9.1999.
Si ribadisce infine quanto indicato nella circolare n. 195/1999 circa la necessità di sottoporre ad autorizzazione annuale le richieste dell'assegno per il nucleo familiare.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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