Eureka Previdenza

Circolare 146 del 23 luglio 2001

Oggetto:

Assegno per il nucleo familiare per i nipoti minori che risultino a carico degli ascendenti. Applicazione tabelle ANF e AF.


SOMMARIO:

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati si applicano le tabelle ANF e AF previste per i nuclei familiari con figli.

Con circolare n. 195 del 4.11.1999, parte III, l’Istituto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, ai fini dell’erogazione dei trattamenti di famiglia ha riconosciuto il diritto ad includere nel nucleo dell’ascendente il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, anche in assenza di una formale provvedimento di affidamento.

Pervengono ora allo scrivente diversi quesiti, circa l’individuazione della tabella da applicare nei casi in questione. In particolare si chiede se debbano essere applicate le tabelle relative ai nipoti o quelle relative ai figli.

Al riguardo si precisa che, per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.

Pertanto, ai fini di una corretta corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, si ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le tabelle previste per i nuclei familiari con figli.

E’ appena il caso di precisare che tale equiparazione si estende anche ai casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell’ascendente anche prima della citata sentenza della Corte Costituzionale, in virtù dell’art. 6 L. 153/88, purchè in possesso degli stessi requisiti previsti dalla sentenza stessa (minore età e vivenza a carico dell’ascendente).

Anche a tali fattispecie, finora considerate nella categoria dei "nipoti" e quindi escluse dalle particolari maggiorazioni previste solo per i figli ed equiparati ai sensi del citato art. 38, dovranno essere applicate le tabelle relative ai nuclei con figli.

Del pari, in presenza di nipoti minori a carico dell’ascendente (ai sensi sia dell’art. 6 L. 153/88 che della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999), non dovranno essere più effettuate le decurtazioni previste per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti.

Restano invece ferme le disposizioni a suo tempo impartite per i fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale non formalmente affidati dai competenti organi a norma di legge nonché per i nipoti in linea retta non in possesso dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale. Per tali soggetti è prevista l’applicazione delle tabelle per i nuclei familiari senza figli, ovvero, in presenza di figli ed equiparati nel nucleo, quella delle tabelle per nuclei familiari con figli, ma con le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti.

Analogo criterio dovrà essere adottato per l’erogazione degli assegni familiari ai lavoratori autonomi e delle quote di maggiorazione di pensione ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Per tali categorie, infatti, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione della prestazione sono previste apposite tabelle contenenti i livelli di reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento familiare per il primo figlio e genitore a carico e relativi equiparati, nonché i livelli di reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione.

Per l’applicazione di tali tabelle devono essere considerati equiparati ai figli anche i nipoti minori in linea retta, viventi a carico dell’ascendente.

Le Sedi e i datori di lavoro provvederanno a dare attuazione alle presenti disposizioni, che, limitatamente all’erogazione di eventuali differenze d’importo, da liquidare su richiesta degli interessati, troveranno applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.


IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

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