Eureka Previdenza

Circolare 147 del 23 luglio 2001

OGGETTO:
Estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 (art. 51, comma 1, lett. d, della legge 23.12.1999, n. 488). Istruzioni contabili e adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:
    

Dal 1 gennaio 2000 la tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata con un minimo di tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti la data del ricovero e con un determinato reddito individuale. Sono esclusi i soggetti che risultano contemporaneamente iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed i pensionati.

    DISPOSIZIONI NORMATIVE

    In attuazione dell’art. 51, comma 1, della legge 23.12.1999, 488, il D.M. 12.1.2001 (all. 1), pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26.3.2001, ha dettato la disciplina per l’estensione, a decorrere dal 1°.1.2000, della tutela relativa alla malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata istituita con legge 8.8.1995, n. 335 (art. 2, comma 26) (1). La prestazione è dovuta nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico contributo dello 0,5% (2) ed in relazione al reddito individuale (riferito al lavoro autonomo in questione).

    DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE

Della nuova tutela, così come stabilito per quella relativa alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare, non beneficiano tutti gli iscritti alla predetta gestione, bensì soltanto quelli che non risultano contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e che non sono già titolari di pensione. Trattasi in sostanza dei soggetti per i quali è previsto (art. 59, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449, modificato dal citato art. 51, comma 1, della legge n. 488/99) l'innalzamento graduale del contributo del 10% fissato, ai fini I.V.S., dalla predetta legge n. 335/1995, nonché l’ulteriore contributo pari allo 0,5%, destinato al finanziamento delle suddette altre prestazioni loro riconosciute.

Sul punto si ricorda, ad ogni buon conto, che dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2001, per i lavoratori in argomento, l’aliquota contributiva totale, comprensiva dello 0,5%, è pari al 13%; dal 1° gennaio 2002 e per un biennio, l'aliquota globale sarà del 14%.

3) CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Viene prevista una indennità giornaliera, che spetta, a decorrere - come detto- dal 1° gennaio 2000, ai soggetti sopra individuati, purché:

    nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;

    nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.95, n. 335, valido per lo stesso anno.

In pratica:

    per le degenze iniziate nel 2000 il limite di reddito (e cioè, si ripete, quello individuale assoggettato a contributo nella gestione separata) per l’indennizzabilità è pari a £ 99.393.700 (Euro 51.332,56 ) (3);

    per le degenze iniziate nel 2001 il limite di reddito è pari a £ 100.984.100 (Euro 52.153,94) (4).

Per gli eventuali periodi di degenza iniziati anteriormente al 1° gennaio 2000, l’indennità, in presenza delle predette condizioni, spetta a decorrere dallo stesso 1° gennaio. In tal caso, il reddito individuale da prendere a riferimento sarà quello dell'anno 1999, in quanto l’evento è da considerare, ai presenti fini, come se fosse iniziato nell'anno 2000.

Circa le modalità di accredito dei contributi, si richiamano i criteri indicati al paragrafo 1)A della circolare n. 47 del 1°.3.1999 (5).

    CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

L’indennità va calcolata -con percentuali diverse (v. in appresso) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno (6) nel quale ha avuto inizio l’evento.

In particolare l’indennità giornaliera sarà pari:

    all’8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;

    al 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;

    al 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

Conseguentemente, per l’anno 2000, in cui il massimale contributivo è risultato pari a £ 144.263.000 (Euro 74.505,62), l’indennità sarà calcolata su £ 395.241 (Euro 209,43) (= 144.263.000 diviso per 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

£ 31.619 (Euro 16,33) in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

£ 47.429 (Euro 24,49) in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

£ 63.239 (Euro 32,66) in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Per l’anno 2001, in cui il massimale contributivo è risultato pari a £ 148.014.000 (Euro 76.442,85), l’indennità sarà calcolata su £ 405.518 (Euro 209,43) (= 148.014.000 diviso per 365) e corrisponderà a:

£ 32.441 (Euro 16,75) in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

£ 48.662 (Euro 25,13) in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

£ 64.883 (Euro 33,51) in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Le predette misure valgono anche per l’eventuale parte di ricovero che cade nell’anno successivo a quello di inizio del ricovero stesso.

    CRITERI DI EROGAZIONE

    L’indennità spetta, previa formale domanda (v. facsimile allegato 2) nella misura prevista, fino al massimo di 180 giorni nell’anno solare, per tutte le giornate di ricovero (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (non sono applicabili quindi le riduzioni previste in caso di ricovero per i lavoratori dipendenti senza familiari a carico, nè l’istituto della carenza). Sono indennizzabili anche i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N.

    In caso di day hospital, sono applicabili, per analogia, i criteri forniti con circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 (par. 4) (7).

    Parimenti, sono applicabili gli indirizzi impartiti circa i limiti di indennizzabilità dei periodi di ricovero connessi all’effettuazione di interventi di chirurgia estetica (v. circ. n. 63 del 7.3.1991).

    Laddove necessario dovrà essere acquisita la cartella clinica.

    Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine -annuale- vigente in materia di prestazioni economiche di malattia, termine decorrente dal giorno successivo alla dimissione, salvo idonei atti interruttivi.

   5.  ADEMPIMENTI DELLE SEDI

Competente alla ricezione e gestione delle domande ed alla liquidazione delle prestazioni in questione è l’unità cui è affidato il terzo processo dell’Agenzia in cui risiede (e cioè ha abituale dimora) l’interessato.

Le Sedi provvederanno a ricevere le domande, complete delle dichiarazioni di responsabilità del lavoratore, che dovranno contenere (quadro C) l’indicazione della data di iscrizione alla Gestione separata di cui trattasi, dell'anno di riferimento e degli importi degli emolumenti (lordi) percepiti negli ultimi 2 anni compreso quello del ricovero, nonché (quadro E) l’autocertificazione da cui risulti il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione alla gestione separata di cui trattasi (nella prevista misura maggiorata rispetto all'ordinaria contribuzione del 10%).

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di degenza.

Nell’ipotesi di ricoveri intervenuti all’estero sarà necessario acquisire anche copia della preventiva autorizzazione del S.S.N. ovvero del rimborso effettuato da parte del S.S.N. stesso.

Le domande riferite alle degenze concluse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi (26.3.2001) dovranno pervenire entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione. Per le degenze terminate prima di tale data (26.3.2001), invece, le domande stesse dovranno essere presentate entro 180 giorni dalla predetta entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 21.9.2001).

I lavoratori che abbiano eventualmente già presentato la domanda, dovranno, se necessario, essere invitati ad integrarla con i dati e la documentazione richiesti con le presenti istruzioni.

Una volta ricevute le domande, le Sedi provvederanno a curarne la relativa istruttoria e definizione, verificando:

    la regolare iscrizione, prima dell’inizio dell’evento (8), alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/95;

    l’esistenza nell’archivio della gestione separata dei versamenti contributivi nella misura del 12 o del 13% (o della diversa misura eventualmente valida per gli anni successivi al 2001) e del relativo accreditamento;

    il non superamento del reddito individuale dell’anno precedente, come dichiarato, ai limiti validi per l’anno di interesse.

Per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che il lavoratore richiedente, collaboratore coordinato e continuativo, esibisca copia delle denunce (se effettuate) riguardanti l’anno del ricovero e l’anno solare precedente, ovvero certificazione dei compensi rilasciata dal/dai committenti (debitamente sottoscritta, timbrata e con il codice fiscale del committente stesso) con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nell’anno del ricovero e in quello precedente e delle ritenute fiscali e previdenziali operate, nonché, possibilmente, della percentuale contributiva applicata.

Il lavoratore libero professionista esibirà a tal fine la copia delle ricevute dei propri versamenti contributivi.

Si ricorda che il sistema di accreditamento contributivo non consente –salvo ovviamente il caso in cui l’importo dei contributi versati già implichi la copertura dell’intero anno- liquidazioni certe prima della fine dell’anno in cui possono essere attribuiti i contributi: peraltro, qualora risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti il ricovero, sarà possibile procedere immediatamente a liquidazioni non definitive della prestazione (da effettuare in base ai contributi che al momento risultano accreditati).

La liquidazione sarà resa definitiva –attraverso comunicazione esplicita in tal senso, accompagnata dalla eventuale corresponsione della differenza in caso di successivi versamenti contributivi che abbiano modificato i parametri precedentemente assunti per la prima liquidazione- solo dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno (per i collaboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell’anno precedente).

In caso di ritardato pagamento dei contributi, la liquidazione dell’assegno potrà diventare definitiva in un momento successivo.

    CONTENZIOSO

Competente a decidere anche sui ricorsi inerenti alle prestazioni in argomento è il Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (v. messaggio n. 000247 del 26.2.2001, all. 3).

I ricorsi in questione dovranno essere inviati alla Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito.

8) PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO

In attesa della realizzazione e del rilascio della procedura specifica di gestione dei trattamenti in argomento, le Sedi debbono utilizzare, per il pagamento degli stessi, la procedura dei "Pagamenti Vari" che è disponibile dalle utenze di modulo base (PNA160/PNA199) selezionando le opzioni:

02. PROCEDURE COBOL PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE

10. PAGAMENTI VARI.

La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e di gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si ricorda che il regime fiscale applicabile a questi trattamenti è diverso in relazione alla diversa tipologia dei richiedenti le prestazioni (v. msg. n. 2000/0040/000071 del 25.1.2001):

- per i Collaboratori Coordinati e Continuativi l’indennità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavoratori dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il periodo di ricovero;

- per i Liberi Professionisti l’indennità è assimilata al reddito da lavoro autonomo con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.

.

Quindi per il corretto calcolo delle ritenute fiscali si deve accertare la posizione contributiva del richiedente la prestazione, per attribuire gli importi negli appropriati campi della collezione, operazione che produce effetti immediati sulla comunicazione che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle certificazioni fiscali da rilasciare agli interessati ed al fisco.

Le collezioni da utilizzare per liquidare le indennità in argomento debbono avere le seguenti caratteristiche:

    "NOME" composto dal prefisso "RICPARASUB" e da altri 2 caratteri che identificano la struttura operativa che effettua il pagamento. Il "nome" è attribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (opzione PF1);

    "NOMI/CONTI" da impostare in fase di inizializzazione della collezione (opzione PF5/PF1) con le seguenti sigle:

    "ASRICOV" per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere ai Liberi Professionisti;

    "TFRICOV" per l’importo delle trattenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere ai Liberi Professionisti;

    "INDENAP" per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi, per ricoveri avvenuti in anno diverso da quello di pagamento;

    "IRPEFAP" per l’importo delle ritenute fiscali trattenute sulle indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per ricoveri avvenuti in anno diverso da quello di pagamento;

    "DIRPEAP" per l’importo delle detrazioni fiscali riconosciute ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per periodi come sopra specificati;

    "INDENAC" per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi, per ricoveri avvenuti nell’anno corrente;

    "IRPEFAC" per l’importo delle ritenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per ricoveri avvenuti nell’anno corrente;

    "DIRPEAC" per l’importo delle detrazioni fiscali riconosciute ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per eventi dell’anno corrente.

ulteriori campi possono essere impostati con i conti di imputazione, per utilizzare i totali degli importi ad essi abbinati nella composizione del biglietto contabile.

    "CAUSALE GENERICA" sulla quale acquisire la dicitura "Tutela ricoveri ai lavoratori parasubordinati"

Sul pannello di acquisizione dei dati del pagamento il campo "Agg.to archivio fiscale (S/N)" deve rimanere impostato con "S" affinché compaia il pannello fiscale precompilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, successivamente in fase di elaborazione della collezione, avvenga l’inserimento del pagamento stesso e delle ritenute nell’archivio fiscale PNP.

Nel pannello fiscale i dati relativi alle indennità da corrispondere vengono esposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di acquisizione. Tali dati debbono essere completati con le date di inizio e fine ricovero e con le giornate solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando i giorni del periodo indennizzato. Se il ricovero è a cavallo di due anni va suddiviso in due periodi: il primo con termine al 31.12 dell’anno di inizio ricovero ed il secondo con inizio dall’1.1 dell’anno successivo. Questa suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle indennità corrisposte ai fini fiscali e contabili.

Per i liberi professionisti, invece, i dati sono presentati convenzionalmente nella colonna degli emolumenti riferiti ad anni precedenti, qualunque sia il periodo indennizzato, ed il pannello deve essere completato solo con l’acquisizione delle date di inizio e fine periodo, indicando un anno diverso da quello corrente. Ai soli fini contabili l’indennità corrisposta deve essere suddivisa tra anni precedenti ed anni in corso, se il ricovero comprende periodi in anni diversi.

La procedura può essere utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.

9) ISTRUZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI

MODIFICHE ISTRUZIONI CONTABILI CIRC. N. 47/1999

Ai fini della rilevazione contabile dell'indennità giornaliera di cui si tratta sono stati istituiti i conti:

- PAR 10/30 - per l'imputazione del debito nei confronti dei beneficiari;

- PAR 30/03 - per l'imputazione dell'indennità di competenza degli anni precedenti;

- PAR 30/73 - per l'imputazione dell'indennità di competenza dell'anno in corso.

Su tali prestazioni saranno effettuate le ritenute fiscali secondo i criteri esposti al precedente punto 8).

Nel caso in cui l'indennità venga corrisposta a soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute operate saranno imputate al conto esistente GPA 27/09.

Qualora l'indennità venga corrisposta a liberi professionisti, le relative ritenute dovranno essere imputate al conto esistente GPA 25/53.

Gli importi trattenuti a titolo di IRPEF dovranno essere comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa Fiscale, unitamente alle altre ritenute operate allo stesso titolo. Al riguardo si fa presente che, in attesa dell'aggiornamento della procedura "IRPE", le ritenute operate sulle indennità corrisposte a coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa continueranno ad essere inserite, con le consuete modalità, al punto 15 della procedura medesima.

Per la contabilizzazione delle indennità in argomento e delle relative ritenute fiscali, il competente Ufficio amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei dati prodotti dalla procedura "Pagamenti vari", apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3 con imputazione in DARE dei conti PAR 30/03 e PAR 30/73, per l'importo delle indennità liquidate, e con imputazione in AVERE del conto PAR 10/30, per l'importo da corrispondere ai beneficiari, e dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, per l'importo pari alle ritenute erariali operate, rispettivamente, nei confronti di coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa e dei liberi professionisti.

All'atto del pagamento, l'importo corrisposto ai beneficiari sarà imputato in DARE del conto PAR 10/30, il quale sarà assistito, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR", attualmente esistente.

Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, con il codice di bilancio 57 già esistente. Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto esistente PAR 10/31.

Per quanto concerne la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite dovrà essere imputato il conto esistente PAR 24/33, contraddistinto, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", dal codice di bilancio " 50".

Alla fine dell'esercizio, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dall'apposita procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà imputato il conto PAR 00/30 per l'importo dei crediti derivanti da tali prestazioni indebite.

I crediti di dette prestazioni divenuti eventualmente inesigibili dovranno essere evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/69, con il predetto codice di bilancio 50 che assume la seguente nuova denominazione: "Prestazioni temporanee indebite - PAR".

In relazione a quanto sopra, al fine di uniformare le modalità di contabilizzazione delle prestazioni economiche temporanee liquidate ai lavoratori di che trattasi, si dispone che, a partire dalla ricezione della presente circolare, il biglietto contabile di mod. SC 3 dovrà essere predisposto anche per l'assegno al nucleo familiare e per l'assegno di parto o aborto mediante imputazione in DARE del conto PAR 30/10 (Assegno per il nucleo familiare) ed in AVERE del conto PAR 10/30 ovvero in DARE del conto PAR 30/40 (Assegno di parto o aborto) ed in AVERE sia del conto PAR 10/30 che dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, a seconda dei casi, per le eventuali ritenute erariali.

Ovviamente anche il pagamento di dette prestazioni dovrà essere imputato in DARE del conto PAR 10/30.

Conseguentemente devono intendersi modificate, per tale aspetto, le istruzioni contabili contenute al punto 5) della citata circolare n. 47 del 1° marzo 1999.

Nell'allegato n. 4 si riportano i conti di nuova istituzione PAR 10/30, PAR 30/03 e PAR 30/73, nonché il conto PAR 24/33 cui è stata variata la denominazione.

      

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO
    

Allegato 2 (documento compresso in formato pdf)

Note

    I soggetti tenuti all’iscrizione sono i liberi professionisti, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incaricati alle vendite a domicilio nonché gli spedizionieri doganali a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza.

    Il contributo è stato introdotto, con effetto dal 1.1.98, dall’art.59, comma 16, della legge 27.12.97, n.449, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla estensione ai medesimi soggetti della tutela relativa alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare.

    Pari al 70% del massimale 1999, corrispondente a £. 141.991.000 (Euro 73.332,23).

    Pari al 70% del massimale 2000, corrispondente a £. 144.263.000 (Euro 74.505,62).

    Pertanto, per il 1999, anno in cui il minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale dall’art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233 è risultato di £. 22.351.888 (Euro 11.543,79) con contribuzione annua del 12% pari a £. 2.682.227 (Euro 1385,25), per l’accreditamento di un mese di contribuzione occorrerà un versamento pari ad almeno £. 223.519 (Euro 115,44); per l’accreditamento di tre mesi (minimo per il riconoscimento della prestazione), un versamento non inferiore a £. 670.557 (Euro 346,31), e via dicendo.

Per il 2000 - minimale di reddito di £. 22.688.224 (Euro 11.717,49) e contribuzione annua del 13% pari a £. 2.949.469 (Euro 1.523,27) - per l’accreditamento di un mese di contribuzione occorrerà un versamento pari ad almeno £. 245.789 (Euro 126,94); per l’accreditamento di tre mesi, un versamento non inferiore a £. 737.367 (Euro 380,82), e via dicendo.

Per il 2001 - minimale di reddito di £. 23.243.896 (Euro 12.004,47) e contribuzione annua del 13% pari a £. 3.021.706 (Euro 1.560,58) – per l’accreditamento di un mese di contribuzione occorrerà un versamento pari ad almeno £. 251.809 (Euro 130,05); per l’accreditamento di tre mesi, un versamento non inferiore a £. 755.427 (Euro 390,15), e via dicendo.

    Il massimale è quello (intero) di cui all'art.2, comma 18, della legge 8.8.1995, n.335, non decurtato cioè al 70% -v.par.3-, misura quest'ultima, oltre tutto relativa all'anno precedente il ricovero, valida ai soli fini del reddito oltre il quale non spetta comunque la prestazione.

    Il day hospital sarà in sostanza equiparabile al normale ricovero solo se comporta, nel caso concreto, incapacità lavorativa per l'intera giornata, tenendo conto anche del tempo di permanenza nella struttura ospedaliera e di quello necessario per il rientro nel luogo di lavoro (abitazione o altro).

    In mancanza della iscrizione, può essere ritenuto sufficiente il versamento dei relativi contributi, in via provvisoria e fatti salvi gli accertamenti e le regolarizzazioni di rito.

Allegato 1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e con

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha

previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei

lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

che ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed

a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternita' e

per gli assegni per il nucleo familiare;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che

ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta

gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di

degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato

contributo ed in relazione al reddito individuale;

Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione legislativa

parametrando la misura dell'indennita' in parola all'entita' dei

contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonche'

escludendo dalla prestazione i soggetti che abbiano dichiarato un

reddito individuale superiore al settanta per cento del massimale

contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,

n. 335;

Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione

separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335, e' dovuta un'indennita' di malattia in caso di

degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le

degenze iniziate prima di tale data, l'indennita' spetta a decorrere

dalla data stessa.

2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad

altre forme obbligatorie ed i pensionati.

3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che,

nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre

mensilita' della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma

stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed

il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare

precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.

Art. 2.

Misura dell'indennita'

1. La prestazione indennitaria e' calcolata in relazione al

massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido

per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per

trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:

8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro

mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la

data di inizio del ricovero;

12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto

mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la

data di inizio del ricovero;

16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici

mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la

data di inizio del ricovero.

2. L'indennita' e' erogata dall'INPS, a carico della gestione

separata di cui all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita

domanda, da parte dell'interessato, con le modalita' stabilite

dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data

di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui

risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo

alla predetta gestione separata.

3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono

essere variate, con periodicita' biennale, in relazione all'andamento

della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335.

4. L'indennita' spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno

solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere

pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale

ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal

Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Solaroli

Il Ministro della sanita'

Veronesi

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001

Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 96

All.3

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito

Ufficio

Prestazioni Maternità Malattia

Messaggio N. 000247 del 26/02/2001 15.41.26

Oggetto:Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni e contributi relativi ai lavoratori autonomi cosiddetti parasubordinati, iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI

A SOSTEGNO DEL REDDITO

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Ai Direttori di Area,

ai Direttori di Agenzia

e p.c.

ai Direttori Regionali

OGGETTO: Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni e contributi relativi ai lavoratori autonomi cosiddetti "parasubordinati", iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.

E’ stato costituito di recente, come è noto, il Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 dicembre 1999, n. 553 (G.U. n. 87 del 13.4.2000), al Comitato predetto è stato attribuito, tra l’altro, il compito di decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti adottati dall’Istituto in materia di prestazioni relative alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare, avanzati dai soggetti iscritti alla predetta gestione che beneficiano anche delle prestazioni suddette, nonché in materia di riscatti e ricongiunzioni ovvero di contributi dovuti alla gestione.

I ricorsi di cui trattasi, istruiti opportunamente dalle Sedi, che formuleranno la relativa motivata proposta, saranno pertanto trasmessi:

· alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, per quanto attiene ai ricorsi in tema di maternità e ANF;

· alla Direzione Centrale Prestazioni, per quanto attiene ai ricorsi in tema di riscatti e ricongiunzioni;

· alla Direzione Centrale Entrate Contributive per quanto attiene ai ricorsi in materia contributiva.

Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce alle prestazioni pensionistiche.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Allegato n. 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione
    

I
      

Codice conto
    

PAR 10/30
      

Denominazione completa
    

Debiti per prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, assegno di parto o aborto e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera)
      

Denominazione abbreviata
    

DEBITI PER PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
      

Tipo variazione
    

V
      

Codice conto
    

PAR 24/33
      

Denominazione completa
    

Entrate varie – Recuperi e reintroiti di prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, assegno di parto o aborto e indennità di malattia per degenza ospedaliera).
      

Denominazione abbreviata
    

E.V.-RECUPERI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
      

Tipo variazione
    

I
      

Codice conto
    

PAR 30/03
      

Denominazione completa
    

Indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c), della legge n. 488/1999, di competenza degli anni precedenti.
      

Denominazione abbreviata
    

INDENN.MALATTIA DEG.OSPED.ART.51 C.1 L.488/99-A.P.
      

Tipo variazione
    

I
      

Codice conto
    

PAR 30/73
      

Denominazione completa
    

Indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c), della legge n. 488/1999, di competenza dell'anno in corso.
      

Denominazione abbreviata
    

INDENN.MALATTIA DEG.OSPED.ART.51 C.1 L.488/99-A.C.

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