Eureka Previdenza

Circolare 94 del 17 Maggio 2002

OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, n. 337.
SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel D.M. 25 maggio 2001, n. 337 alla luce di quanto previsto dal D. M. 18 gennaio 2002, n. 34, circa l’applicazione della disciplina dell’ISE per le prestazioni sociali concesse dai Comuni .
Il Decreto 21.12.2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 49 della legge 22.12.1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448", entrato in vigore il 7.4.2001, stabiliva, all'art. 9, che, fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento alla relativa disciplina, gli assegni di maternità e per il nucleo familiare dei Comuni dovessero essere concessi in base alla disciplina dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. 109/98 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.
In data 21 agosto 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n 337, entrato in vigore il 22.8.2001, contenente il Regolamento recante modifiche al suddetto Decreto n. 452/2000.
Oltre a dettare nuove disposizioni normative in materia di assegno per il nucleo familiare e di assegno di maternità, il Regolamento fissa nuovi criteri di applicazione della disciplina dell' ISE per la corresponsione di dette prestazioni, stabilendo, all'art. 1, che per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1°.7.2001, debba essere applicata la disciplina dell'ISE di cui al D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e relativi decreti attuativi.
In merito alla dichiarazione unica lo stesso Regolamento stabilisce che per le domande di assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001 e presentate nel corso dell'anno prima del 22.8.2001, i Comuni richiedano agli interessati una dichiarazione sostitutiva unica di cui all' art. 4 del decreto legislativo n. 109/1998 come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata, e revochino i provvedimenti di concessione già disposti ovvero modifichino detti provvedimenti sulla base della nuova dichiarazione presentata.
Per l'assegno di maternità prevede che l'assegno, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino al 30.6.2001 debba essere concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto n. 452/2000, vigenti prima del 22.8.2001.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanava una nota con la quale informava che era in corso di predisposizione un nuovo regolamento, modificativo di quello di cui al decreto 337/2001, che fa salvi i provvedimenti di concessione emessi dai Comuni prima del 22.8.2001.
Tale nuovo Regolamento è contenuto nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 gennaio 2002, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del l5 marzo 2002, il quale, all'art. 1, stabilisce che restano salvi i provvedimenti di concessione in materia di assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità disposti fino alla data del 22 agosto 2001.
Pertanto, per le domande ancora in corso di valutazione, o comunque definite oltre il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa, i Comuni sono tenuti a richiedere agli interessati una nuova dichiarazione unica, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata, al fine di procedere ad una istruttoria che tenga conto delle norme del nuovo Regolamento (Decreto 34/2002).

I provvedimenti di concessione eventualmente già disposti dopo il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa dovranno quindi essere revocati o modificati sulla base della nuova dichiarazione unica.

Per la gestione dei casi di variazione dei dati forniti all'INPS da parte dei Comuni e di recupero di prestazioni indebite, le strutture periferiche opereranno tenendo conto delle indicazioni fornite con la circolare 11.12.2000, n. 206.

Si coglie l'occasione per precisare che, per quanto riguarda la determinazione, da parte dei Comuni, del diritto alle prestazioni sociali in argomento, la stessa deve essere effettuata secondo i criteri di cui all'art. 5 del Decreto 337/2001.

Pertanto, il calcolo dei benefici verrà fatto mettendo a confronto l'indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del Decreto 452/2000 come modificato dal citato Decreto 337/2001.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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