Eureka Previdenza

Circolare 179 del 12 dicembre 2002

OGGETTO:
Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata.
SOMMARIO:
    

Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata.

 Con circolare n. 171 del 4 agosto 1988  sono state impartite, tra l’altro, istruzioni in merito al disposto di cui al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88 che, si rammenta, commina la decadenza dal diritto alla prestazioni nel caso in cui il lavoratore non abbia data preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’Istituto in merito allo svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale.

Si fa presente che in merito all’argomento della compatibilità della integrazione salariale con l’attività autonoma o subordinata sono intervenute varie sentenze della Corte di Cassazione, che hanno affermato e ribadito alcuni principi che inducono ad una modifica dei criteri contenuti al punto 6 della circolare sopra richiamata.

Si premette comunque che resta sempre necessaria la comunicazione preventiva, prevista al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88, resa dal lavoratore sullo svolgimento dell’attività secondaria al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.

Tuttavia, va preliminarmente osservato che il combinato disposto dell’art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dell’art. 8, 4° comma del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, non sancisce la assoluta incompatibilità delle prestazioni integrative del salario con il reddito ritraibile dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata (e in questo ultimo caso, vuoi che sia prestata a tempo pieno vuoi a tempo parziale, ed in base di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine), sebbene vi sia un’incumulabilità tra i suddetti benefici e redditi, in misura variabile a seconda delle modalità e dell’ammontare degli stessi, come appresso specificato a titolo esemplificativo.

1)            nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia ragguagliato alla retribuzione perduta, derivante da un rapporto di lavoro a tempo pieno ed il beneficiario svolga attività di lavoro dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, l’incumulabilità è normalmente totale (e, quindi, si risolve di fatto in un’incompatibilità), perché deve presumersi che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura dell’integrazione salariale rapportata alla durata della attività lavorativa. E’ tuttavia ammessa la prova di una retribuzione inferiore, sicché in tal caso può risultare dovuta una quota differenziale di integrazione salariale (incumulabilità relativa).

2)            Nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia riferito alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale ed il beneficiario presti lavoro subordinato l’incumulabilità sarà totale se l’attività è svolta a tempo pieno, per la ragione indicata al punto 1). L’incumulabilità sarà relativa se invece trattasi di altro lavoro dipendente a tempo parziale; e non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.

3)            Nell’ipotesi in cui il lavoratore in godimento del trattamento di integrazione salariale eserciti una attività autonoma non può attribuirsi alcuna rilevanza né alla circostanza che il lavoro sospeso sia a tempo parziale né alla quantità di tempo che lo stesso intende dedicare al lavoro autonomo, poiché tale attività non è suscettibile per sua natura di una precisa quantificazione e collocazione temporale nel periodo di riferimento delle prestazioni. Ricorrendo questa situazione l’incumulabilità dei proventi da lavoro autonomo va affermata fino a concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.

 
    
IL DIRETTORE GENERALE f. f.

                           PRAUSCELLO

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