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Circolare 87 del 26 maggio 2004
Oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Determinazione del reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare.
SOMMARIO:
In caso di perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità ordinaria o semplificata è possibile detrarre, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo le perdite di esercizio derivanti dalla sua partecipazione ad imprese in contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da imprese in contabilità ordinaria.
Sono pervenuti molteplici quesiti in merito alla possibilità, ai fini della determinazione del reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare, di detrarre dal reddito di lavoro dipendente le perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità ordinaria o semplificata.
Al riguardo si precisa che l’art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, ha modificato l’art. 8, commi 1 e 3, del T.U.I.R., dettando nuove disposizioni in materia di perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità ordinaria o semplificata.
Più precisamente, per quanto attiene le imprese in regime di contabilità ordinaria, non è più possibile detrarre dal reddito complessivo (inteso in senso fiscale, cioè come somma dei redditi derivanti dalle singole categorie: di lavoro, di impresa, fondiari, di capitale, etc.) le perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità ordinaria, poiché queste ultime possono essere portate in diminuzione, non più dal reddito complessivo, ma soltanto dai redditi derivanti dalle predette attività.
Diverso è invece il trattamento delle perdite che derivano dall’esercizio di imprese in regime di contabilità semplificata: esse possono essere portate in detrazione dal reddito complessivo, solo però limitatamente all’anno di produzione.
Pertanto, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, nel caso di imprese in regime di contabilità ordinaria, non si può più detrarre dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti del nucleo le perdite derivanti dalla sua partecipazione a società di persone in contabilità ordinaria o che abbiano optato per tale regime.
Nell’ipotesi, invece, di imprese in regime di contabilità semplificata, agli stessi fini il lavoratore che dichiara una perdita di esercizio derivante dalla sua partecipazione ad una società in contabilità semplificata ha facoltà di detrarre algebricamente tale perdita dal proprio reddito da lavoro dipendente.
Si ritengono, perciò, superate le disposizioni dettate in merito nella circolare n. 190 del 22 luglio 1992, al punto 1.1.
Il Direttore Generale
Crecco