Eureka Previdenza

Circolare 150 dell'11 novembre 2004

OGGETTO:
Legge n. 243 del 23 agosto 2004: incentivo al posticipo del pensionamento. Istruzioni procedurali e contabili. Istruzioni per i datori di lavoro. Variazioni al piano dei conti.



Con circolare n. 149 del 11 Novembre 2004 sono state fornite le interpretazioni della normativa sull’incentivo al pensionamento introdotta dall’art. 1, commi da 12 a 17, della legge n. 243 del 2004.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’attuazione della normativa medesima.

1. Linee organizzative

La certificazione del diritto a pensione nonché l’esercizio dell’opzione al bonus rappresentano un prodotto/servizio caratterizzato da elementi relazionali di particolare importanza che impongono una gestione diretta dei rapporti con gli assicurati per rispondere in tempi certi alle loro aspettative oltre che un complesso di conoscenze/esperienze assimilabili a quelle necessarie per l’erogazione delle pensioni.

In tal senso:

· Le Direzioni Provinciali e Subprovinciali

Predisporranno perché le attività di front office siano caratterizzate da una particolare attenzione rivolta all’utenza interessata alla legge 243/2004.

Pertanto il front office sarà caratterizzato da:
ü Una “Accoglienza” (la reception) in grado di orientare correttamente le persone e fornire informazioni di carattere generale sulla legge 243/2004.
ü Una “postazione di lavoro esclusiva ”, ben individuata ed identificata, all’interno del Punto di Incontro Assicurato Pensionato che, oltre alla ricezione delle domande, una prima istruttoria delle stesse nonché, laddove possibile, il rilascio in tempo reale del prodotto richiesto, garantirà la gestione globale della domanda anche, e soprattutto, in termini di consulenza. A tal fine la postazione di lavoro sarà presidiata da personale proveniente dalle UdP.

Il Responsabile Isola di Consulenza insieme con il Responsabile Punto di incontro, garantirà il presidio della postazione attraverso una idonea turnazione del personale da concordare, in ogni
caso, con i Responsabili UdP.

Assicureranno, inoltre, le condizioni necessarie ad agevolare l’attività di tale postazione prevenendo l’insorgere di possibili fattori che ne possano limitare l’operato.

Il Responsabile Isola di consulenza assicurerà, inoltre, la gestione dell’Agenda degli appuntamenti e, insieme al Responsabile Punto di Incontro, il rispetto degli standard di servizio in termini di qualità e tempi.

· Le Agenzie
Le Agenzie si faranno carico di qualsiasi problema sia loro rappresentato sulla materia e individueranno appositi spazi dedicati all’utenza interessata ai contenuti della legge 243/2004.



Il Monitoraggio

I Direttori provinciali e subprovinciali, avvalendosi anche dei Responsabili della Comunicazione interna/esterna di sede, monitoreranno, vista la novità e la delicatezza dell’operazione attivata dalla legge 243/2004, ogni aspetto legato alla organizzazione e alla comunicazione perché si possa rispondere in maniera adeguata ai parametri qualitativi oggi richiesti.

L’esercizio dell’opzione e la richiesta di certificazione del diritto acquisito da parte dei lavoratori saranno opportunamente monitorati sia per seguire gli effetti della normativa, sia per misurare e valorizzare, anche ai fini dei compensi incentivanti, gli adempimenti da parte delle strutture periferiche, che saranno impegnate in attività di istruttoria calcolo delle situazioni pensionistiche oggetto di opzione da parte degli interessati e da un’attività di consulenza per agevolarne le scelte.

2. Linee procedurali.

Il certificato del diritto a pensione e all’esercizio del “bonus” è un prodotto/servizio che contiene una notevole valenza consulenziale; il processo sottolinea fortemente tali aspetti nei quali si esprime il maggior contenuto di valore per l’utente.
E’ opportuno segnalare che gli aspetti peculiari del processo, quelli su cui è posta la maggiore enfasi, sono spesso orientati ad esaltare la valenza consulenziale della prestazione.
Da notare anche che il processo introduce elementi di valutazione della situazione contributiva in proiezione pensionistica. Ad es. l’attività Elaborazione provvedimento, stampa, firma e consegna prevede che anche in caso di reiezione, siano comunque indicati nel provvedimento i requisiti di accesso alla pensione attraverso le tabelle normative relative al caso specifico del lavoratore in questione.
Le fasi del processo sono dettagliate negli allegati manuali organizzativo e procedurale che sono parte integrante della presente circolare.
Per gli aspetti relativi al rilascio della certificazione per le situazioni non gestite dalla procedura pensioni (fondi speciali ecc.) si forniranno a parte specifiche istruzioni.

2.1 La presentazione della domanda.

Il processo produttivo è innescato dalla domanda che può essere:
· di certificazione del diritto al conseguimento della pensione (mod. LC1)
· di esercizio del diritto al “bonus” (LC7 “Richiesta per “bonus”);

Il modello LC1 con i relativi allegati è disponibile sul sito internet dell’INPS; esso è similare a quello comunemente in uso per la presentazione della domanda di pensione e, pertanto, il richiedente potrà fornire già al momento della richiesta le informazioni necessarie per permettere la certificazione del diritto alla pensione e al “bonus”.

Per quanto concerne l’esercizio del diritto al “bonus” l’articolo 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2004 stabilisce le modalità di esercizio dell’opzione da parte del lavoratore e gli adempimenti a carico dell’Istituto e del datore di lavoro per procedere all’erogazione del “bonus”.

Il lavoratore deve manifestare la propria volontà, inviando all’INPS e al proprio datore di lavoro il modello di comunicazione (modello LC7) allegato al medesimo decreto attuativo e disponibile anche sul sito Internet dell’Istituto, nonché nelle sedi territoriali.

Il medesimo comma stabilisce che la comunicazione deve essere inviata per lettera, fax o e-mail alla sede territoriale competente. Le indicazioni del decreto non sono da considerarsi tassative. Per facilitare il contatto con l’Istituto, il lavoratore può, quindi, inoltrare la comunicazione anche attraverso i canali telematici (call center, internet con utilizzo del PIN), ovvero avvalendosi dell’assistenza degli Enti di Patronato.

La comunicazione vale anche come richiesta di certificazione del diritto. E’ comunque preferibile che il modello LC7 (richiesta “bonus”) sia accompagnato dal modello LC1 (necessario quest’ultimo in caso di delega al Patronato) con i relativi allegati.

Il lavoratore, fino alla notifica dell’attestazione di possesso dei requisiti per il diritto al “bonus” (modello LC8), può rinunciare all’opzione.

La certificazione del diritto alla pensione può essere richiesta tanto dai lavoratori dipendenti quanto dai lavoratori autonomi e può riguardare sia le pensioni di vecchiaia che quelle di anzianità.

Il bonus può essere richiesto soltanto da assicurati che al momento della richiesta siano lavoratori alle dipendenze di terzi e che abbiano diritto alla pensione di anzianità. Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità può essere utilizzata anche eventuale precedente contribuzione autonoma; in tal caso la finestra utile sarà quella relativa alle pensioni dei lavoratori autonomi.

In base al tipo di domanda sono diverse le attività e le fasi del processo ed anche i provvedimenti prodotti; in particolare:

· nel caso di domanda di certificazione del diritto al conseguimento della pensione il processo prevede tutte le fasi necessarie alla verifica del diritto e all’erogazione del certificato relativo (modello LC2 e modello LC4)
· nel caso di richiesta di bonus il processo prevede anche la verifica del requisito aziendale e rilascio del certificato relativo (modello LC 8 e modello LC2 Bonus)

2.2 Aggiornamento dell’archivio aziende.

Con la citata circolare n. 149 del 11 Novembre 2004 sono stati forniti i criteri di individuazione delle amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, classificate con 3.xx.xx e 2.xx.xx i cui dipendenti sono esclusi dall’ambito di applicazione del “bonus”..

Al fine del rilascio della certificazione utile per il bonus si rende necessario che preliminarmente l’unità di processo Aziende effettui l’individuazione di quelle posizioni aziendali classificate con 2.xx.xx che rientrano nell’ambito della categoria dei datori di lavoro del settore privato e pertanto, come tali inclusi nel campo di applicazione della disposizione in trattazione

Alle predette posizioni, tra le quali rientrano ad esempio le aziende speciali, S.p.A con capitale interamente pubblico, consorzi di bonifica ed in genere enti pubblici economici deve essere attribuito il c.a. “0S”, avente il significato di “Posizione relativa ad azienda ammessa al beneficio del “bonus” perché non rientrante nelle pubbliche amministrazioni”.

Si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità che in caso di datori di lavoro con posizioni classificate con c.s.c. 2.xx.xx e contrassegnate da più codici di autorizzazione della serie “6” (6A, ovvero 6B e/o 6C) che abbiano alla dipendenze lavoratori aventi diritto al “bonus” dovranno essere aperte separate posizioni che saranno classificate con il medesimo c.s.c. e con un solo c.a. della serie “6” in aggiunta al c.a. “0S”.

In assenza del suddetto codice “0S” le procedure informatiche non ammetteranno al beneficio tutte le posizioni aziendali classificate con il c.s.c. 2.xx.xx.

In attesa che siano completate le suddette operazioni, in caso di esito negativo della richiesta di bonus è opportuno che l’u.d.p. assicurato pensionato interessi il referente individuato nell’area u.d.p. aziende per procedere alla verifica dell’effettiva assenza del requisito aziendale.

Si allega la tabella relativa ai c.sc. e ai codici di autorizzazione delle aziende escluse dal bonus

Aziende escluse dal BONUS
CSC
CA
1.13.01
2F and 1D
1.15.01
3G
6.03.02

Tutti
0Z
3.xx.xx
tutti
2.xx.xx
eccetto il CA = 0S


2.3. La procedura per il rilascio della certificazione e del bonus.

Per l’emissione della certificazione del diritto e per il bonus deve essere utilizzata la procedura pensioni che è stata implementata con specifiche opzioni relativamente alle situazioni attualmente gestite. Con messaggio a parte si rilasciano i relativi programmi.

E’ in fase avanzata il completamento della procedura con il rilascio – che sarà comunicato attraverso un apposito messaggio- anche di ulteriori opzioni che consentono di definire le domande presentate da:

Ä iscritti ai Fondi Speciali (Ferrovieri, Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici, Volo);
Ä dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI;
Ä assicurati con contribuzione all’estero;
Ä quanto non gestito attualmente dalla Procedura Pensioni.

Le operazioni necessarie per l’aggiornamento dei conti assicurativi devono essere effettuate direttamente sugli archivi centrali evitando di implementarli e/o di variarli direttamente in Procedura Pensioni.
E’ necessario, quindi, prima di prelevare il conto assicurativo in Procedura pensioni , attivarsi per:

Ä Acquisire da Arca i modelli CUD e O1m/sost presentati per la definizione della domanda;
Ä Acquisire, nel caso di lavoratore autonomo (ART e COM), i dati reddituali autocertificati dal lavoratore con il modello CTR/ARTCO;
Ä Accreditare in ARPA la contribuzione derivante da ricongiunzione e da riscatto;
Ä Accreditare in ARPA la contribuzione figurativa;
Ä Acquisire negli archivi di gestione i versamenti di contribuzione volontaria e lavoro domestico;
Ä Apportare le necessarie variazioni sugli specifici archivi centrali in caso di contribuzione sovrapposta ed incompatibile con altra contribuzione. Si ricorda che la Procedura Pensioni non verifica la compatibilità tra periodi lavorativi che si sovrappongono; sarà quindi cura dell’operatore, nella fase preliminare di aggiornamento del conto, accertare la compatibilità di tali contribuzioni sovrapposte o duplicate, per la corretta utilizzazione dei periodi sia ai fini del diritto che della misura.



2.4 Output del processo.

E’ importante verificare in questa fase la correttezza dei dati identificativi aziendali in caso di bonus confrontando i dati contenuti nel modello di domanda di rinuncia all’accredito contributivo “bonus” (LC7) con quelli che compaiono in questa fase.

Il processo produce i seguenti possibili provvedimenti:

LC2: Certificato del diritto al conseguimento della pensione di anzianità, ha in allegato l’estratto conto analitico e sintetico; nel caso l’interessato abbia i requisiti per esercitare il diritto al bonus sul certificato è indicato l’importo della pensione provvisoria.

LC2Bonus: Certificato del diritto al conseguimento della pensione di anzianità e al diritto all’esercizio del bonus; prevede l’indicazione dell’importo della pensione e ha in allegato l’estratto conto analitico e sintetico.

LC4: Certificato del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia; ha in allegato l’estratto conto analitico e sintetico;

LC5a: Provvedimento di reiezione della domanda di certificato al diritto al conseguimento della pensione di anzianità; ha in allegato l’estratto conto analitico e sintetico e le tabelle specifiche riportanti i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione di anzianità per la tipologia di appartenenza del lavoratore richiedente;

LC5v: Provvedimento di reiezione della domanda di certificato al diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia; ha in allegato l’estratto conto analitico e sintetico;

LC8: Comunicazione all’azienda e, per conoscenza, al lavoratore del diritto all’esercizio del bonus;

LC9: Provvedimento di reiezione della domanda di esercizio del “bonus”. E’ rivolto al soggetto che ha diritto al certificato per la pensione di anzianità ma non ha i requisiti per il bonus (si accompagna al mod LC2);

LC10: Provvedimento di reiezione della domanda di esercizio del “bonus”. E’ rivolto al soggetto che ha diritto al certificato per la pensione di vecchiaia e quindi non ha i requisiti per il bonus (si accompagna al mod LC4);

I documenti vengono stampati in duplice copia, la prima rimane agli atti della Sede e la seconda, con le pagine numerate, deve essere inviata all’assicurato.
Il modello LC8 (certificazione per l’accesso al bonus) viene stampato in unica copia che deve rimanere agli atti della Sede.
L’invio del modello LC8 all’azienda e al lavoratore viene effettuato centralmente tramite Postel attraverso una procedura che ne garantisce la non riproducibilità.
La procedura centrale, che viene resa operativa in data odierna, provvede con cadenza giornaliera a inviare agli interessati i modelli LC8 relativi alle domande di bonus accolte sino al giorno precedente.
Per le domande di certificazione patrocinate provenienti da INTERNET la procedura effettua per tutti i modelli solo la stampa della copia agli atti della Sede, in quanto la comunicazione verrà trasmessa tramite lo stesso canale.

Controllo finale sul buon esito delle operazioni

Si invitano gli operatori a prestare la massima attenzione in ordine alla corretta esecuzione della stampa dei modelli e dell’aggiornamento di tutti gli archivi della procedura. Alla fine dell’intero processo viene visualizzato e stampato un prospetto con l’esito dell’operazione; in caso di esito negativo vengono riportate le segnalazioni di errore.

Manuale della procedura.

Si allega il manuale relativo agli aspetti procedurali e si rammenta che per ogni esigenza di assistenza e consulenza le Sedi potranno rivolgersi al punto creato presso la Direzione Centrale Pensioni e raggiungibile attraverso l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


3. Adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al bonus.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che optano per l’incentivo al posticipo del pensionamento, per espressa previsione di legge, viene meno l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento della contribuzione pensionistica, ivi compreso il contributo aggiuntivo dell’1% ex articolo 3 ter della legge n. 438 del 1992, per il periodo di decorrenza del beneficio e fino al 31 dicembre 2007, ovvero per il minor periodo collegato al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia.
L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi stessi. Come precisato nella lettera circolare del Ministero n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’ammontare dei contributi, sia per la parte a carico dello stesso sia per la parte a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda.

Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive.

E’ necessario richiamare l’attenzione dei datori di lavoro sulla circostanza che soltanto dopo la ricezione della certificazione (modello LC8) da parte dell’Istituto si può dar luogo all’erogazione del “bonus” e, fino a quel momento, i contributi devono essere interamente versati all’INPS.

I datori di lavoro privati alle cui dipendenze risultano occupati i suddetti lavoratori, per il versamento della contribuzione diversa da quella pensionistica e per la compilazione del modello DM10/2, a decorrere dal periodo di paga nel corso del quale sussiste il diritto al “bonus” che, comunque, non potrà essere anteriore al mese di novembre 2004 (scadenza mod. F24 16 dicembre), si atterranno alle modalità di seguito riportate.

Datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione pensionistica al F.P.L.D.

I datori di lavoro in epigrafe:
· determineranno l’importo dei contributi, diversi da quelli di pertinenza del F.P.L.D., dovuti in base alle caratteristiche contributive aziendali (c.s.c., c.a. e qualifica del lavoratore);
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "80" che assume il nuovo significato di "lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004”. Detto codice sarà preceduto dal previsto codice qualifica del lavoratore e seguito dal quarto carattere ove richiesto.

Dovranno essere compilate le caselle “numero dipendenti”, “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”.

Si precisa che il tipo contribuzione “80” non sarà accettato sulle posizioni aziendali con c.s.c. 2.xx.xx e con più codici di autorizzazione della serie “6” (6A, 6B, 6C). Ove necessario dovrà essere richiesta l’apertura di una separata posizione (vedi punto 3.2).

Datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi ovvero a evidenze contabili separate nell’ambito del FPLD, gestiti dall'INPS.

I datori di lavoro privati che occupano personale iscritto a Fondi diversi dal F.P.L.D. ovvero in evidenza contabile separata del F.P.L.D., per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione, opereranno come segue.

Per il versamento delle contribuzioni minori dei lavoratori interessati si atterranno alle modalità di cui al punto precedente.
I predetti lavoratori non dovranno essere, ovviamente, riportati in corrispondenza dei particolari codici utilizzati per il versamento della contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza.
Per le particolari categorie dei Fondi integrativi costituiti per legge (Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste), in attesa di chiarimenti, deve continuare ad essere versato il relativo contributo.

Datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti all’INPS per i quali non sono dovute le contribuzioni minori

I lavoratori beneficiari del “bonus” per i quali, in relazione alle caratteristiche dell’azienda, non sono dovute le contribuzioni minori dovranno essere contrassegnati nel quadro “B-C” del DM10, ai soli fini statistici, con il codice “BN80” avente il significato di “lavoratori con diritto al “bonus”, per i quali non sono dovute le contribuzioni minori”, seguito dal numero dei dipendenti e dal monte retributivo. Ovviamente, nessun dato sarà indicato nella colonna “Contributi”.

Conguagli periodi pregressi

Nel caso in cui la comunicazione e la certificazione pervengano successivamente al conseguimento del diritto al “bonus” il datore di lavoro procede al recupero delle contribuzioni pensionistiche già versate, ivi compreso il contributo aggiuntivo ex legge n. 438 del 1992, portandole a conguaglio nel quadro “D” del modello DM10/2, utilizzando i codici di nuova istituzione:

“L801” avente il significatodi “recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004”;

“L802” avente il significatodi “ recupero contribuzioni pensionistiche già versate nei confronti dei dirigenti ex INPDAI, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004”;

“L803” avente il significatodi “recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti agli ex Fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243 /2004”.

Modalità di compilazione del quadro del modello 770 e del modello CUD.

Ai fini della compilazione della Parte “C” del modello 770/2005 Sempl. e del modello CUD 2005 (dati previdenziali ed assistenziali INPS), i datori di lavoro provvederanno ad indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice "80" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali INPS". Non dovrà essere barrata la voce "IVS" e non dovrà essere compilato il campo "retribuzioni particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS.



4. Istruzioni Contabili

Per la rilevazione contabile del rimborso dei contributi ai datori di lavoro per eventuali versamenti da questi già effettuati nelle more della certificazione da parte dell’Inps per i lavoratori aventi diritto al “bonus”, la procedura DM, in presenza nel quadro “D” del mod. DM 10/2 del codice “L801”, imputa le somme non dovute al già esistente conto FPR 34/000, ovvero, sulla base dei “codici autorizzazione” che identificano, ciascuno, gli ex Enti pubblici creditizi (contabilità separata nell’ambito del FPLD), imputa, per quanto concerne l’onere da porre a carico della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane e del Banco di Sicilia, rispettivamente, i conti FPZ 34/006 e FPZ 34/009, già esistenti.

Per la rilevazione del rimborso dei contributi a carico degli altri ex Enti pubblici creditizi sono stati istituiti i conti FPZ 34/101, FPZ 34/102, FPZ 34/103, FPZ 34/104, FPZ 34/105, FPZ 34/107, FPZ 34/108 e FPZ 34/110, che vengono riportati nell’allegato elenco.

In corrispondenza del codice “L802” che, come già evidenziato al punto 3.2 della presente circolare, contraddistingue il rimborso di contributi a carico della contabilità separata nell’ambito del FPLD per i dirigenti iscritti al soppresso INPDAI, la procedura DM provvede ad imputare il rimborso stesso al conto esistente FPY 34/100.

Infine, in presenza del codice “L803” la procedura DM, sulla base del codice statistico contributivo (c.s.c.) che consente di identificare il Fondo sostitutivo al quale è iscritta l’azienda - ex Fondo degli elettrici, ex Fondo dei telefonici ed ex Fondo dei pubblici servizi di trasporto, divenuti contabilità separate in seno al FPLD, nonché il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende di navigazione aerea -, imputa il rimborso in questione ai rispettivi conti FPU 34/000 (elettrici), FPX 34/000 (telefonici), FPV 34/000 (trasporti) e VLR 34/000 (volo), anch’essi già esistenti.


Il Direttore Generale
Crecco

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