Eureka Previdenza

Circolare 7 del 16 gennaio 2004

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali
Oggetto:
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità. Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia. Sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998; n. 4829 e n. 4911 del 2001. Applicabilità delle disposizioni alle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale.
SOMMARIO:

Applicazione alle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale delle disposizioni attineneti la trasformabilità dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia.

Con Circolare n. 91 del 15 maggio 2002 sono state fornite disposizioni operative in ordine alla trasformazione delle pensioni di invalidità in pensioni di vecchiaia ovvero di anzianità e degli assegni di invalidità in pensioni di anzianità, in applicazione dei principi posti dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998 e n. 4829 e n. 4911 del 2001.

Al riguardo si precisa che le disposizioni della predetta circolare debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale, tenendo presente che:

- le domande debbono essere istruite e definite con la collaborazione dell'Organismo estero, pertanto deve essere attivato il relativo collegamento attraverso l'emissione dei formulari, anche qualora le pensioni di anzianità e di vecchiaia possano essere liquidate in regime autonomo.

- la liquidazione delle pensioni di anzianità o di vecchiaia deve far riferimento alla normativa internazionale rispetto al regime (comunitario o bilaterale) nel quale è stata definita la prestazione di invalidità ovvero alla normativa nazionale ove ricorrano le condizioni per la liquidazione in regime autonomo.

- Ove la legislazione dell'altro Stato convenzionato preveda l’analoga trasformazione delle prestazioni di invalidità in pensioni di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, la domanda di trasformazione della pensione estera è da considerarsi anche come domanda di trasformazione ai sensi della legislazione italiana. Nel caso in cui la trasformazione estera sia effettuata d’ufficio si potrà procedere all’esame d’ufficio dell’eventuale diritto a pensione di vecchiaia a favore del titolare di pensione di invalidità liquidata in regime internazionale, anche in assenza di apposita domanda dell’interessato.

Per quanto riguarda le condizioni generali di riliquidazione, pur rimandando - anche per le pensioni in regime internazionale - al contenuto della circolare n. 91 del 15 maggio 2002, si conferma che:

- la domanda di pensione di anzianità o di pensione di vecchiaia non può essere presentata da eredi di pensionati deceduti;

- la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia derivanti dalla trasformazione hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

- l'accoglimento della domanda di trasformazione è condizionato al miglior trattamento della pensione di vecchiaia o anzianità rispetto agli assegni o pensioni di invalidità. Il confronto dei trattamenti deve fare riferimento agli importi in pagamento, comprensivi di tutti gli elementi costitutivi della prestazione.

IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO

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