Eureka Previdenza

Decreto del 3 agosto 2012

Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione  professionale  del  personale
dipendente dalle imprese di credito. (Decreto n. 67329). (12A09099)

(GU n.194 del 21-8-2012)
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
nella parte in cui prevede che,  in  attesa  di  un'organica  riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via  sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive  di  sostegno  del
reddito   e   dell'occupazione   nell'ambito    dei    processi    di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare  situazioni  di  crisi,
per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n.  477,
con  cui  e'  stato  emanato  un   regolamento-quadro,   propedeutico
all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
  Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per   i   casi   di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
  Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio  1998,  con
cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra  richiamate,  e'
stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
  Visto  il  Regolamento  relativo  all'istituzione  del   Fondo   di
solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito, approvato con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158,
di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158;
  Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5  maggio
2005,  recante  modifiche  al  contratto  del   28   febbraio   1998,
concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
  Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo
all'istituzio del Fondo di solidarieta' per il sostegno del  reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito», approvato con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
  Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e  occupazione»,
stipulato in data  16  dicembre  2009,  tra  l'Associazione  Bancaria
Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,  depositato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  14  gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie  dei  citati  accordi  del  28
febbraio 1998 e del 5 maggio  2005,  hanno  inteso  apportare  talune
modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
  Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.  102,  in
base al quale «con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   possono   essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 - 2010, norme in  deroga
a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1.
del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  27
novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
  Visto  il  decreto  interministeriale  concernente   modifiche   al
«Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarieta' per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione professionale del personale del credito»,  approvato
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.  51635  del
26 aprile 2010,  in  attuazione  della  sopra  citata  norma  di  cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  con  efficacia
fino al 31 dicembre 2010;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al  quale  e'
stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011. del termine di  cui
all'art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011  con  il  quale,  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  dalla  legge  26
febbraio 2011,  n.  10,  il  termine  del  31  marzo  2011  e'  stato
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;
  Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14 con il quale e' stato disposto che la  scadenza  dell'art.  1-bis,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e  dei  decreti
adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e' fissata al  31  dicembre
2012;
  Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente  al  31  dicembre  2011,  il  numero   dei   soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14  e  15
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  dai  commi
2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.
216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.
14, nonche' dal decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011
continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4  dicembre
2011, non erano titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma  28,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di  accesso
ai predetti fondi era previsto da  accordi  stipulati  alla  suddetta
data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo
anno di eta';
  Visto  l'Accordo  Quadro  siglato  in  data  8  luglio   2011   tra
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,
depositato presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data  20  luglio
2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e  le  organizzazioni
sindacali,  depositato  presso  il  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali in data 7 novembre  2011,  con  i  quali  le  parti
firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011
hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo
del fondo;
  Visti  gli  Accordi  siglati  in   data   20   ottobre   2011   tra
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,
depositati presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
in data 7 novembre 2011 con i quali le parti  firmatarie  dei  citati
accordi, hanno inteso apportare talune  integrazioni  al  Regolamento
istitutivo del fondo;
  Visto il Verbale di  accordo  interpretativo  siglato  in  data  12
gennaio  2012  tra  l'Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  e   le
organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;
  Considerata  l'esigenza  di  adottare  disposizioni  in  deroga  al
decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art.  1-bis  del  sopra
citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28  aprile  2000,  n.
158,  il  «Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno  del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, e'
rinominato  «Fondo   di   solidarieta'   per   la   riconversione   e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito».

                               Art. 2
 
  1. In deroga all'art. 5, comma 3, del decreto 28  aprile  2000,  n.
158, gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del  periodo
di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, su richiesta  del
datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione  anticipata  o
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria  (ivi
compresi gli  adeguamenti  alle  speranze  di  vita),  a  favore  dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo
di 60 mesi, o inferiore a 60  mesi,  dalla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro.

                               Art. 3
 
  1. In deroga all'art. 8, comma 1, del decreto 28  aprile  2000,  n.
158, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione  alle
esigenze tecnico -produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di  lavoro  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

                               Art. 4
 
  In deroga all'art. 10 del  decreto  28  aprile  2000,  n.  158,  e'
stabilito quanto segue:
    1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1)  del
decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento  delle
ore  destinate  alla  realizzazione   di   programmi   formativi   di
riconversione  o  riqualificazione   professionale   e'   pari   alla
corrispondente  retribuzione  lorda  percepita   dagli   interessati,
ridotto dell'eventuale concorso  degli  appositi  fondi  nazionali  o
comunitari.
    2. Nei casi di  riduzione  di  orario  o  sospensione  temporanea
dell'attivita' di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile,
di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28  aprile
2000, n. 158, il Fondo  eroga  ai  lavoratori  interessati  l'assegno
ordinario per  il  sostegno  del  reddito  -  ridotto  dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente - calcolato nella misura del 60 per cento  della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore  per  i
periodi non lavorati, con un massimale pari ad un  importo  di:  Euro
1.078   lordi   mensili,   se   la   retribuzione    lorda    mensile
dell'interessato e' inferiore a Euro 1.984; Euro 1.242 lordi  mensili
se la retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  compresa  tra
Euro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione
lorda mensile dell'interessato e' superiore a  detto  ultimo  limite.
Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma
e quelli di cui all'art. 11-bis, comma 3, introdotto,  in  deroga  al
decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall'art. 6 del decreto n. 51635  del
26 aprile 2010, sono aumentati con i criteri e nelle misure  in  atto
per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
    3.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  alla
condizione che il  lavoratore  destinatario  durante  il  periodo  di
riduzione dell'orario o di  sospensione  temporanea  del  lavoro  non
svolga alcun tipo di  attivita'  lavorativa  in  favore  di  soggetti
terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle  normative  vigenti
in tema di diritti e doveri del personale.
    4. Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  2  non  possono  essere
superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di  vigenza
del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori  periodi
di riduzioni di orario o  sospensione  temporanea  dell'attivita'  di
lavoro fino a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite  nell'arco
di vigenza del Fondo.
    5.  La  retribuzione  mensile  dell'interessato  utile   per   la
determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente
articolo e' quella individuata secondo le  disposizioni  contrattuali
nazionali in vigore, ovvero la retribuzione  sulla  base  dell'ultima
mensilita' percepita dall'interessato  secondo  il  criterio  comune:
1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
    6. Per i lavoratori a tempo parziale gli  importi  di  cui  sopra
vengono determinati proporzionando  gli  stessi  alla  minore  durata
della prestazione lavorativa.
    7. Nei casi di riduzioni stabili dell'orario di  lavoro,  attuate
con la volontarieta'  dei  lavoratori  interessati,  per  un  periodo
massimo di quarantotto mesi pro capite  con  riduzione  proporzionale
della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo  indeterminato
di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
    8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),  del  decreto
28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un  assegno  straordinario  di
sostegno al reddito il cui valore e' pari:
      a)  per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la   pensione
anticipata prima di quella di' vecchiaia,  alla  somma  dei  seguenti
importi:
        1) l'importo netto del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il  diritto  alla  pensione
anticipata.  Nei  confronti  dei  lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o  pari  a  38.000,00
euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua  lorda  sia
superiore a 38.000,00  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano  ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
        2)   l'importo   delle   ritenute   di   legge   sull'assegno
straordinario.
      b) per i lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata.  alla  somma  dei  seguenti
importi:
        1) l'importo netto del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia.  Nei  confronti  dei   lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o  pari  a  38.000,00
euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua  lorda  sia
superiore a 38.000,00  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano  ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012;
        2)   l'importo   delle   ritenute   di   legge   sull'assegno
straordinario.
    9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera  a),  punto
1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo
i criteri di cui al comma 5.
    10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e il  mese  precedente  l'accesso  al  trattamento
pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla  fine
del mese antecedente  a  quello  previsto  per  la  decorrenza  della
pensione, fermo il limite massimo di cui all'art.  5,  comma  3,  del
decreto 28 aprile 2000, n. 158.
    11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione  delle
prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzioni  di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art.  5,
comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000,  n.  158  e
per i periodi di erogazione dell'assegno  straordinario  di  sostegno
del reddito di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  b)  del  medesimo
decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il  mese
antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo
il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del  medesimo  decreto,
e' versata a carico del Fondo ed e' utile per  il  conseguimento  del
diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  o   anticipata   e   per   la
determinazione della loro misura.
    12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione  dell'orario
di lavoro o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche'
per  i  periodi  di  erogazione  dell'assegno  straordinario  per  il
sostegno al reddito, e' calcolata sulla base  della  retribuzione  di
cui al comma 5.
    13.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  tempo  per  tempo  vigente  e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre
successivo.
    14.  Il  suddetto  assegno  straordinario  e   la   contribuzione
correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al  preavviso  e
alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare  per  i
lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed  eventuali
ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto  per  riduzione  di  posti  o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
    15.  Nel  caso  in  cui  l'importo  dell'indennita'  di   mancato
preavviso  sia  superiore  all'importo  complessivo   degli   assegni
straordinari  spettanti,  il  datore  di  lavoro  corrispondera'   al
lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato  la  rinuncia  al
preavviso, in aggiunta agli assegni  suindicati  una  indennita'  una
tantum di importo  pari  alla  differenza  tra  i  trattamenti  sopra
indicati.
    16. In mancanza  di  detta  rinuncia,  il  lavoratore  decade  da
entrambi i benefici.

                               Art. 5
 
  1. In deroga all'art. 12 del decreto 28 aprile  2000,  n.  158,  le
parole  «Fondo  di  solidarieta'  per  il   sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito» sono  sostituite,  ai  sensi
dell'art.  1,  dalle  seguenti  «Fondo   di   solidarieta'   per   la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

                               Art. 6
 
  1. In deroga all'art. 14 del decreto 28 aprile  2000,  n.  158,  le
parole  «Fondo  di  solidarieta'  per  il   sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito» sono  sostituite,  ai  sensi
dell'art.  1,  dalle  seguenti  «Fondo   di   solidarieta'   per   la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

                               Art. 7
 
  1.  Il  presente  decreto  lascia  impregiudicato  quanto  disposto
dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, il  quale,  nel  determinare  in  ulteriori  55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente  al  31  dicembre  2011,  il  numero   dei   soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14  e  15
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  dai  commi
2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.
216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.
14, nonche' al decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di  entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai  lavoratori
che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di  settore  di  cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per  i
quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi
stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo
fino al sessantaduesimo anno di eta'.

                               Art. 8
 
  1. L'efficacia del presente decreto  e'  limitata  al  31  dicembre
2012, ai  sensi  dell'art.  6.  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2012
 
                                               Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                              Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Twitter Facebook