Eureka Previdenza

Decreto 18 aprile 2012 Ministero della Salute

Modifica al decreto 26 febbraio  2012,  recante:  «Definizione  delle
modalita' tecniche per la predisposizione e  l'invio  telematico  dei
dati delle certificazioni di malattia al SAC». (12A06252)

(GU n.128 del 4-6-2012)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 
                           di concerto con
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                                  e
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»;
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modifiche e, in particolare, il comma 5-bis,  introdotto
dall'art. 1,  comma  810  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
concernente  il  collegamento  telematico  in  rete  dei  medici  del
Servizio sanitario nazionale (SSN) e la trasmissione telematica delle
certificazioni  di  malattia  all'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge  n.  269
del 2003, convertito,con modificazioni, nella legge n. 326 del  2003,
e successive modifiche, concernente  le  modalita'  tecniche  per  il
collegamento telematico in rete dei  medici  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  la  trasmissione  telematica  delle  certificazioni  di
malattia all'INPS;
  Visto l'art. 8, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 26  marzo  2008,  il  quale  prevede  che  con
decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita'  attuative
del citato art. 50, comma 5-bis;
  Visto l'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modifiche, il quale prevede per il settore pubblico
la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la  rilascia,
all'INPS,  secondo  le  modalita'  stabilite  per   la   trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal  citato  art.  50,
comma 5-bis, e l'inoltro da  parte  del  predetto  Istituto,  con  le
medesime modalita', all'amministrazione interessata;
  Visto il decreto 26 febbraio 2010 del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono  state  definite
le modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei
dati  delle  certificazioni  di  malattia  al  Sistema  centrale   di
accoglienza (SAC);
  Visto l'art. 25 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  concernente
l'applicazione per il rilascio e la trasmissione  della  attestazione
di malattia  dei  dipendenti  di  datori  di  lavoro  privati,  delle
disposizioni di cui al citato art. 55-septies del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modifiche;
  Visto l'art. 42, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.  183,  il
quale prevede che, nei casi  di  infermita'  comportante  incapacita'
lavorativa, derivante da  responsabilita'  di  terzi,  il  medico  e'
tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia;
  Considerato che, a seguito di specifiche richieste formulate  dalle
regioni in data 21 settembre  2010  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico
congiunto amministrazioni centrali interessate -  regioni,  istituito
preso la conferenza Stato-regioni, sono stati  costituiti  presso  il
Ministero  della  salute  tre  gruppi  tecnici  ristretti  di  lavoro
composti   dei   rappresentanti   delle   amministrazioni    centrali
interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  e  Dipartimento
della funzione pubblica,  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica) e  dai  referenti  regionali,  con  il
compito  di  approfondire  e  individuare   le   soluzioni   per   le
problematiche inerenti a:
    1)  aspetti  normativi,  organizzativi  e   medico-legali   della
trasmissione on-line dei certificati;
    2) aspetti tecnici  del  sistema,  ivi  compreso  monitoraggio  e
soluzioni delle problematiche legate al territorio;
    3)  aspetti  giuridico-amministrativi  per  l'applicazione  delle
sanzioni;
  Considerato che in data 8 febbraio 2011 sono  state  presentate  al
suddetto   tavolo   tecnico,   istituito   presso    la    conferenza
Stato-regioni, le conclusioni dei lavori dei predetti gruppi tecnici,
che hanno individuato  le  azioni  necessarie  al  superamento  delle
criticita'  inerenti  la  piena  messa  a  regime  del   sistema   di
trasmissione per via telematica dei certificati  di  malattia  e  che
alcune  di  tali   soluzioni   richiedevano   interventi   risolutivi
realizzabili  in  tempi  brevi,  mentre  altre  azioni   comportavano
necessariamente un'evoluzione del sistema di trasmissione  telematica
dei dati delle certificazioni di malattia  al  SAC,  con  conseguenti
modifiche del disciplinare tecnico  allegato  al  citato  decreto  26
febbraio 2010;
  Considerato che i predetti gruppi di  lavoro  tecnici,  pur  avendo
esaurito il proprio mandato, hanno ritenuto  utile  e  opportuno,  in
considerazione della composizione  interistituzionale  degli  stessi,
proseguire congiuntamente  nelle  attivita'  volte  a  individuare  i
necessari  interventi   di   evoluzione   del   sistema,   anche   in
considerazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia;
  Ritenuto, pertanto, in relazione alle  risultanze  dei  lavori  dei
suddetti gruppi  tecnici,  di  dover  procedere  alle  modifiche  del
disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010 e di
prevedere, in relazione alle esigenze  rappresentate  nel  corso  dei
tavoli sia dall'INPS sia dalle regioni,  un'adeguata  tempistica  che
consenta alle strutture centrali del SAC  e  dell'INPS  nonche'  alle
regioni, di adeguare i propri sistemi in coerenza  con  le  modifiche
introdotte nel nuovo disciplinare;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modifiche, concernente il codice in materia di  protezione  dei  dati
personali;
  Sentito l'INPS;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
          Modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico
                allegato al decreto 26 febbraio 2010
 
  1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, parte  integrante
del presente decreto, sostituisce il disciplinare tecnico allegato al
decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.
  2. Le strutture centrali del SAC e dell'INPS, adegueranno i  propri
sistemi in coerenza con  le  modifiche  introdotte  nel  disciplinare
tecnico allegato 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto.
  3. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno  i  propri
sistemi in coerenza con  le  modifiche  introdotte  nel  disciplinare
tecnico allegato 1.
  4. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito ai commi 2  e  3,
si applica il disciplinare tecnico allegato al  decreto  26  febbraio
2010 citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 18 aprile 2012
 
                      Il Ministro della salute
                              Balduzzi         
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                              Fornero                      
 
 
            p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
                      Il vice Ministro delegato          
                              Grilli                     
 

                                                           Allegato 1
 
                        DISCIPLINARE TECNICO
 
Modalita' tecniche per la predisposizione e  l'invio  telematico  dei
           dati delle certificazioni di malattia all'INPS
 
1 Introduzione
 
  Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche
  per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle
  certificazioni di malattia al SAC, nonche' le modalita' di messa a
  disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato
dal medico curante all'INPS.
 
2 Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati
 
  Per quanto riguarda le modalita' di accesso al SAC,  si  rimanda  a
quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.
  Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di
  riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM
26 marzo 2008.
 
3 Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS
 
  Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la
  predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di
  malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per  la  messa  a
disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro:
  1. servizio per l'interrogazione  da  parte  del  medico  dei  dati
anagrafici del lavoratore
  2. servizio per l'invio del certificato all'INPS
  3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
  4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
  5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore
di lavoro dell'attestato di malattia
  6. servizio erogato  dall'INPS  per  consentire  al  lavoratore  la
consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
  7. servizio per la comunicazione di inizio ricovero
  8. servizio per l'invio di un certificato di malattia  in  sede  di
dimissione
 
3.1 Servizio per  l'interrogazione  da  parte  del  medico  dei  dati
anagrafici del lavoratore
 
  Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle
  informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da
  parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso.
  L'operazione e' propedeutica ma non vincolante alla predisposizione
  e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare,
  attraverso il SAC, la validita' del codice fiscale e di accedere ai
  dati identificativi del lavoratore che risultano dalla  banca  dati
degli assistiti.
  Il medico riceve la risposta dal SAC  con  i  dati  del  lavoratore
(cognome, nome)
  In caso di esito negativo circa la validita' del codice fiscale  il
SAC emette un apposito diagnostico.
 
3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS
 
  Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore
  e il completamento delle informazioni relative al certificato con i
  dati di diagnosi, prognosi ed eventuali integrazioni dei dati del
  lavoratore (indirizzo di reperibilita'), di trasmettere al SAC le
  informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione,
  tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte
  dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC),
  e' possibile procedere alla stampa della copia cartacea del
  certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia  da
consegnare al lavoratore.
  Tale servizio e' utilizzato anche per l'invio  del  certificato  di
malattia rilasciato dal Pronto soccorso.
 
3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
 
  L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di
  malattia gia' inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del
periodo di prognosi.
  L'operazione e' consentita  esclusivamente  entro  il  termine  del
periodo di prognosi indicato dal certificato.
 
3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
 
  L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di
annullamento di un certificato gia' inviato.
  L'operazione  e'  consentita   esclusivamente   entro   il   giorno
successivo alla data di rilascio.
 
3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al  datore
di lavoro dell'attestato di malattia
 
  L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di
  malattia relativi ai  certificati  ricevuti,  secondo  le  seguenti
modalita':
    - mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice
    fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato  (PUC),
e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
    - mediante il Contact Center dell'INPS (803.164), fornendo il
    codice fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato
    (PUC)   e'   possibile   ricevere   le   informazioni    relative
all'attestato di malattia;
    - mediante accesso  diretto  al  sistema  INPS  tramite  apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;
    - mediante invio alla casella di  Posta  Elettronica  Certificata
indicata dal datore di lavoro.
 
3.6 Servizio  erogato  dall'INPS  per  consentire  al  lavoratore  la
consultazione del proprio certificato e attestato di malattia
 
  L'INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati e gli
  attestati di malattia ricevuti, attraverso le seguenti modalita':
    - mediante accesso al sito web dell'INPS, inserendo il codice
    fiscale e il numero di protocollo univoco del certificato  (PUC),
e' possibile la visualizzazione degli attestati di malattia;
    - mediante il servizio reso disponibile sul sito web dell'INPS,
    tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS medesimo, il
    lavoratore potra' visualizzare la lista dei propri certificati  e
attestati di malattia;
    - mediante invio dei certificati e degli  attestati  di  malattia
alla casella di Posta Elettronica Certificata;
    - mediante invio di copia degli attestati di malattia presso  una
casella di posta elettronica semplice indicata dal lavoratore.
  Il lavoratore, tramite le credenziali rese disponibili dall'INPS o
  inoltrando la richiesta via CEC PAC (Comunicazione Elettronica
  Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), potra'
  inoltre attivare un sevizio per  ricevere  via  SMS  il  numero  di
protocollo univoco del certificato (PUC).
 
3.7 Servizio per la comunicazione di inizio ricovero
 
  Il servizio consente alla azienda sanitaria, attraverso
  l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le
  informazioni  relative  al  lavoratore  e  trasmettere  al  SAC  la
comunicazione di inizio ricovero.
  L'operatore, tramite SAC, riceve conferma dell'accettazione
  dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di
  protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR),
  e puo', su richiesta del lavoratore, procedere alla stampa di una
  copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero. Le
  informazioni della comunicazione di inizio ricovero saranno messe a
  disposizione del lavoratore e del datore di lavoro  con  le  stesse
modalita' del certificato di malattia telematico.
 
3.8 Servizio per l'invio di un certificato di  malattia  in  sede  di
dimissione
 
  In fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di
  richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il
  numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero
  (PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura
  sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la
  diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. Dopo la
  ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e
  l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco
  del certificato (PUC), e' possibile procedere alla stampa della
  copia  cartacea  del   certificato   di   malattia   telematico   e
dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.
 
4 Modalita' di fruizione dei servizi del SAC
 
  Il medico puo' usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalita'
  multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti
paragrafi.
  Il SAC, inoltre, consente al medico di dichiarare il ruolo (Medico
  SSN/Libero professionista) in cui opera al momento del rilascio del
certificato.
 
4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale  del
medico o azienda sanitaria
 
  Il sistema software gestionale del medico o azienda sanitaria puo'
  essere integrato a cura del fornitore del software con le
  funzionalita' necessarie al fine di  poter  usufruire  dei  servizi
erogati dal SAC in modalita' web services.
  Il SAC rende inoltre disponibili segnalazioni specifiche, per
  permettere al medico o azienda sanitaria di verificare le eventuali
  anomalie riscontrate nell'interazione con il sistema software
  gestionale del medico o azienda sanitaria  la  cui  responsabilita'
ricade sul medico o azienda sanitaria.
  Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti
  internet MEF e INPS, secondo quanto  previsto  dal  DPCM  26  marzo
2008.
  Il servizio e' implementato utilizzando linguaggi e tecnologie
  differenti, per le quali e' poi generata un'interfaccia WSDL e
  altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento
  necessario per renderlo accessibile  attraverso  la  rete  mediante
protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML.
  Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono
  redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando
  l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la
  codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non
  supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.
  Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei
  file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o
i valori possibili per ognuno di loro.
 
4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.
 
  Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di
  invio dei dati relativi alla comunicazione di inizio ricovero, dei
  certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e
  annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni
  di stampa della copia cartacea della comunicazione di inizio
  ricovero, del certificato di malattia e dell'attestato di malattia,
attraverso apposito sistema WEB.
  Il sistema WEB consentira' anche di inviare copia in formato pdf
  della comunicazione di inizio ricovero, del certificato di malattia
  e dell'attestato di malattia alla  casella  di  posta  elettronica,
indicata dal lavoratore.
  L'accesso al sistema WEB e' possibile attraverso link che saranno
  pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero
  dell'economia e delle finanze e dell' INPS. I servizi erogati
  tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di
quelli erogati secondo le modalita' previste al punto 4.1.
 
4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi
 
  Il medico potra' procedere alle operazioni di predisposizione e di
  invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di
  rettifica e annullamento di certificati, anche per il tramite del
  "risponditore automatico" messo a disposizione del SAC e
  raggiungibile attraverso un apposito numero verde. La
  disponibilita' di ulteriori canali e le relative modalita' di
  fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero  della
salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS
 
5 Specifiche tecniche dei servizi
 
  Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi
  previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del
  messaggio in formato XML, con i formati dei campi e i controlli
  sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero
  dell'economia e delle finanze  e  dell'INPS  secondo  le  modalita'
previste dal DPCM 26.3.2008.
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
6 Stampe delle copie cartacee delle certificazioni
 
  Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato di malattia
  e del certificato di malattia in sede di dimissione con la
  restituzione del numero di protocollo univoco del certificato
  (PUC), il sistema software gestionale del medico o della struttura
  sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa per
  il rilascio di una copia cartacea del certificato per il
  lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori
  degli elementi "DataRicezione"  e  "  IdCertificato",  e  di  copia
cartacea dell'attestato per il datore di lavoro
  I fac-simili della copia cartacea dei certificati di malattia e
  degli attestati di malattia sono allegati al presente  disciplinare
tecnico (allegati A,B,C e D).
  Dopo l'accettazione da parte dell'INPS della comunicazione di
  inizio ricovero con la restituzione del numero di protocollo
  univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), il sistema
  software gestionale della struttura sanitaria deve rendere
  disponibili opportune funzioni di stampa per il rilascio di una
  copia cartacea della comunicazione di inizio ricovero per il
  lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante  i  valori
degli elementi "DataRicezione" e "IdInizioRicovero".
  Il fac-simile della copia cartacea della  comunicazione  di  inizio
ricovero e' allegato al presente disciplinare tecnico (allegato E).
  Nel caso in cui il medico utilizzi l'interfaccia web di cui al
  punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte  direttamente  dal
sistema WEB in formato pdf.

                                                           Allegato A
 
                 Certificato di malattia telematico
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B
 
                  Attestato di malattia telematico
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C
 
            Certificato di malattia in sede di dimissione
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D
 
             Attestato di malattia in sede di dimissione
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato E
 
                  Comunicazione di inizio ricovero
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

  

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