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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 71253 del 25 gennaio 2013

Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 
92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle 
prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in funzione 
dell'effettiva aliquota di contribuzione. (Decreto n. 71253). 
(13A04170) 
(GU n.113 del 16-5-2013) 

IL MINISTRO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 


di concerto con 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in 
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita», e successive modificazioni; 
Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata legge n. 92 
del 2012, che con decorrenza 1° gennaio 2013 ha istituito e 
disciplinato l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego ) e mini - ASpI; 
Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce 
che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennita' concorrono i 
contributi di' cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, 
della legge 3 giugno 1975, n. 160; 
Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce: 
al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di 
cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano applicazione, e 
in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il 
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a 
causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di 
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 
2005; 
al secondo e terzo periodo che per i lavoratori sopra citati a 
cui le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate si potra' 
procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui 
all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in assenza del quale le 
disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo 
non trovano applicazione, ad un allineamento graduale della nuova 
aliquota ASpI con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli 
anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 
2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo, 
si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo 
destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 
1978, n. 845; 
al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno 
allineamento alla nuova aliquota ASPI, le prestazioni di cui ai commi 
da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione 
dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di 
ogni anno precedente quello di riferimento; 
Considerato che il decreto interministeriale sopra indicato deve 
essere emanato tenendo presente, in via previsionale, l'andamento 
congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli 
istituti delle indennita' mensili di cui sopra e garantendo in ogni 
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla 
retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione 
dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al 
livello a regime; 
Ritenuto di dover adottare il decreto interministeriale sopra 
citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle 
prestazioni ASpI e mini ASpI. 

Decreta: 

Art. 1 

1. In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge 
28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per l'anno 
2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui 
all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 
92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i 
quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 risultano gia' interamente applicate. 
Art. 2 

2. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le 
indennita' ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 
2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione 
e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo 
pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai 
sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 
giugno 2012, n. 92. 
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 25 gennaio 2013 

Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
Fornero 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN.salute e 
MIN.lavoro, registro n. 4, foglio n. 286

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