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Decreto 19 marzo 2013
Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle
prestazioni erogate agli invalidi civili. (13A07675)
(GU n.223 del 23-9-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante
«Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291»;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla
disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21
novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori
invalidi»;
Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed
integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991,
recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di
accertamento dell'invalidita' civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei
benefici economici»;
Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante
«Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile» che
riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il recupero delle
prestazioni di invalidita' e inabilita';
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica»;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 9 novembre 2010, n. 183,
recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro» che stabilisce che le
prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennita') in
favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti
illeciti di terzi, sono recuperate dall'INPS, nei confronti del
responsabile civile e della compagnia di assicurazione;
Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il
valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante
criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;
Vista altresi', la nota n. 0004221.U del 7 dicembre 2010 del
presidente dell'INPS con la quale e' stata inviata la relazione
tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate
da parte del Coordinamento generale statistico attuariale
dell'Istituto e finalizzate all'emanazione del decreto
interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre
2010, n. 183;
Vista la nota n. 3970 del 19 gennaio 2011 del Ministero
dell'economia e finanze, con la quale il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa
sociale (Ufficio VIII), comunica «di non avere osservazioni da
formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»;
Vista la nota n. 0003553.U del 15 luglio 2011 del presidente
dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha provveduto a
rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n.
183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici;
Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile 2011
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri
per il funzionamento degli organi degli enti pubblici non economici
vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura del presidente
dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al
Consiglio di amministrazione;
Vista infine, la nota n. 0064 del 2 ottobre 2012, con cui
l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette copia
conforme all'originale della determinazione n. 145, adottata dal
presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di
decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della citata
legge 4 novembre 2010, n. 183, con la quale si esprime parere
favorevole sul testo del citato decreto interministeriale, ad
eccezione dell'allegato tecnico che, in ragione delle intervenute
modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene debba
essere sostituito dalla documentazione allegata alla citata
determinazione;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall'art. 41,
comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1,
2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello
stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 19 marzo 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 9, foglio n. 71
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010
1. Premessa.
Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti
dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 e' rappresentato
dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.
I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del capitale
che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di
assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto
al pagamento della prestazione.
2. Struttura della tariffa.
La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate
dettagliatamente nel seguito dell'allegato.
In base alla periodicita' di pagamento, le prestazioni destinate
agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che
siano corrisposte in 12 o 13 mensilita'.
In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i
coefficienti sono distinti in base al sesso e all'eta' del
beneficiario della prestazione.
Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono
prestazioni non reversibili.
Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili
prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della
indennita' di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al
beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l'indennita' di
frequenza e' una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18
anni di eta'.
E' opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono
la tariffa.
Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali).
L'indennita' di accompagnamento per gli invalidi civili totali e'
di gran lunga la prestazione piu' diffusa. E' stata istituita dalla
legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 e' di
euro 492,97 per 12 mensilita'.
L'indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta' del
beneficiario ed e' una prestazione non reversibile.
Tavola 2 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla
pensione di inabilita' (invalidi civili totali).
La prestazione in questione e' destinata ad individui con eta'
maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed e' corrisposta in 13
mensilita'. Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i
coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe
le tavole e' stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la
stessa tavola di mortalita'.
La prestazione e' vincolata al reddito del beneficiario, che nel
2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non e' reversibile.
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in
esame e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012
l'importo mensile di detta prestazione e' di euro 267,57; al
compimento del 65° anno di eta', detta prestazione viene trasformata
in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, e' di euro 429,00.
Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in
questione, corrisposta in 13 rate, e' costituito dalla legge n. 118
del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e'
di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell'invalido non puo'
superare i 4.596,02 euro; detto assegno viene corrisposto alle
persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65°
viene trasformato in assegno sociale.
Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il
diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali).
I ciechi civili assoluti beneficiano dell'indennita' di
accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennita'
destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n. 406
del 28 marzo 1968 ed il cui importo mensile nel 2012 e' di euro
827,05.
L'indennita' speciale per i ciechi parziali e' stata istituita
con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilita' e spetta
ai ciechi parziali di qualunque eta' indipendentemente dal reddito
personale degli stessi. Nel 2012 l'importo mensile di questa
pressione e' di euro 193,26. L'indennita' speciale per i ciechi
parziali e' incompatibile con l'indennita' di frequenza ma e'
compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.
Entrambe le indennita' sono non reversibili e vengono corrisposte
in 12 mensilita'.
Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla
pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in
esame e' costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.
Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per
i ciechi parziali e' previsto che il beneficiario disponga di un
reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel
2012, a 15.627,22 euro.
Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilita', va
precisato che:
l'importo mensile della pensione per i ciechi assoluti e' di
euro 289,36 se il beneficiario non e' ricoverato in istituto di cura
o di euro 267,57 se invece e' ricoverato in istituto di assistenza
con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di
un ente pubblico; inoltre e' richiesto che il beneficiario sia
maggiorenne;
l'importo mensile della pensione per i ciechi parziali e' di
euro 267,57; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti
requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale e'
incompatibile con l'indennita' di frequenza.
Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto
all'indennita' di comunicazione.
L'indennita' di comunicazione e' stata istituita dalla legge 21
novembre 1988, n. 508.
I criteri di concessione sono diversi a seconda che il
richiedente abbia piu' o meno di 12 anni.
Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a
60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell'orecchio migliore.
Se ha piu' di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a
75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l'insorgenza
della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.
Detta indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta'. Nel
2012 l'importo mensile e' pari a euro 245,63 per 12 mensilita'.
Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla
pensione.
La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei
sordomuti, l'assegno mensile di assistenza che ha assunto la
denominazione di pensione con l'art. 14-septies della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
La pensione e' concessa solo nel caso che queste condizioni
vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i
requisiti sanitari fissati nell'art. 1, comma 2 della legge 20
febbraio 2006, n. 95.
Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un
reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all'anno, nel 2012,
e deve avere eta' compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del 65°
anno di eta' la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Nel 2012 l'importo della pensione e' di euro 267,57 per 13
mensilita'.
Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto
all'indennita' mensile di frequenza.
L'indennita' di frequenza e' stata istituita dalla legge n. 289
dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficolta' persistenti a
svolgere le funzioni dell'eta' o con perdita uditiva superiore a 60
decibel dall'orecchio migliore. E' subordinata alla frequenza di un
centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale,
di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e
grado ed e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed,
inoltre, il beneficiario non puo' disporre di un reddito personale
superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012 l'importo mensile ammonta ad
euro 267,57 corrisposte in 12 mensilita'.
Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono
oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono
associate alle singole prestazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Esempi.
Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il
funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.
Per semplicita' si supporra' che l'azione di rivalsa sia
successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta
verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.
Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per
tutti gli esempi nel seguito esposti.
Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa e' dato dal
prodotto di tre fattori:
l'importo mensile della prestazione;
il numero di mensilita' in cui detta prestazione viene erogata
nell'anno;
il coefficiente della tariffa che e' funzione della
prestazione, del sesso e dell'eta' del beneficiario della stessa
prestazione.
Esempio n. 1.
A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il
diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento ad una donna di
49 anni di eta' divenuta invalida civile totale.
Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione
di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (invalidi
civili totali)».
Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare e' pari a:
17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro.
Esempio n. 2.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo
di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.
Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione
di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi
assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi
parziali)».
Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare e' pari a:
9,4684.
L'ente erogatore chiedera' all'assicuratore, ai sensi dell'art.
41 della legge n. 183/2010, un importo pari a:
12×827,05×9,4684=93.970,08 euro.
Esempio n. 3.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo
di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la
pensione.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla somma
di due addendi:
per la parte relativa all'indennita' di accompagnamento dei
ciechi, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola 4
- Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita'
speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 52 anni, per
un maschio il coefficiente e' pari a: 17,5052.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
12×827,05×17,5052=173.732,11 euro;
per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il
coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi
parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente e': 17,5084.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
13×289,36×17,5084=65.861,00 euro.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 173.732,11+65.861,00=239.593,11
euro.
Esempio n. 4.
A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene
riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata
l'indennita' di accompagnamento.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 -
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (invalidi civili totali)»; in corrispondenza
dell'eta' di 15 anni, il coefficiente e' pari a: 30,0873.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro.
Esempio n. 5.
A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene
riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto
all'assegno mensile di assistenza.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 -
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile
di assistenza (invalidi civili parziali)»; in corrispondenza
dell'eta' di 22 anni, il coefficiente e' pari a: 41,6232.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato da:
13×267,57×41,6232=144.782,56 euro.
Esempio n. 6.
A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la
pensione e l'indennita' speciale spettante ai ciechi parziali.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla somma
di due addendi:
per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi
parziali, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola
5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione
(ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 39
anni, per una donna il coefficiente e' pari a: 28,8680.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
13×267,57×28,8680=100.414,74 euro;
per la parte relativa all'indennita' speciale, il coefficiente
va prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono
il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero
il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; per una donna
di 39 anni il coefficiente e': 28,8647.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
12×193,26×28,8647=66.940,70 euro.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 100.414,75+66.940,70=167.355,44
euro.
Esempio n. 7.
A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire
l'indennita' speciale prevista per i ciechi parziali.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa
per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita'
speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza di 74 anni, il
coefficiente per una donna e' 10,4770.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara':
12×193,26×10,4770=24.297,42 euro.
Esempio n. 8.
A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa
sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa
per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in
corrispondenza dell'eta' di 36 anni il coefficiente e' pari a:
35,2472.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara':
13×267,57×35,2472=122.604,21 euro.
Esempio n. 9.
Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a
percepire l'indennita' di comunicazione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa
per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennita' di
comunicazione»; in corrispondenza dell'eta' di 10 anni il
coefficiente e' pari a: 46,3467.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara':
12×245,63×46,3467=136.609,68 euro.
Esempio n. 10.
Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene
riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di frequenza.
Il coefficiente da applicare per calcolare l'importo della
surroga va prelevato dalla «Tavola 8 - Tariffa per i minori che
acquisiscono il diritto all'indennita' mensile di frequenza»; in
corrispondenza dell'eta' di 7 anni, per un bambino il coefficiente da
utilizzare e' 10,6516.
Pertanto, l'importo dell'azione di rivalsa sara':
12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.