Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Decreti DE 1993 Decreto 142 del 17 febbraio 1993
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 7093
Decreto 142 del 17 febbraio 1993
Regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'.
Vigente al: 19-6-2014
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 17, comma 3, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visti gli articoli 5 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di indennita' di mobilita', ivi compresi gli oneri a carico delle imprese;
Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comma 5, nella
parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalita' e delle condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', delle modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore si occupi alle altrui dipendenze, nonche' delle modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della richiamata legge n. 223/1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 30 novembre 1992;
Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;
Inviato lo schema del presente regolamento per la prescritta
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 12 gennaio 1993;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
Domanda e relativa documentazione
1. Ai fini della corresponsione anticipata dell'indennita' di cui
all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori in mobilita', che intendano intraprendere un'attivita' autonoma o associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti, devono presentare istanza all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, per il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente, in relazione al luogo di residenza del lavoratore.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovra' essere corredata dalla
documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo o associato in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attivita' sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, l'istanza per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita' dovra' essere corredata da documentazione idonea ad attestare il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi stessi. Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione nel registro delle societa' presso il tribunale, compentente per territorio, nonche' nel registro prefettizio.
Art. 2.
Adempimenti procedurali
1. La sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per
territorio, provvede a svolgere gli adempimenti necessari ad accertare:
a) l'iscrizione del richiedente nelle liste di mobilita';
b) l'idoneita' della documentazione presentata dall'interessato,
attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. Le domande sono trasmesse, con cadenza mensile, alla sede INPS
competente per territorio, corredate da un parere in ordine alla regolarita' della documentazione presentata.
3. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del
richiedente alla anticipazione dell'indennita' di mobilita', dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta sulla base dell'importo mensile dell'indennita' spettante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'interessato medesimo, senza tener conto degli adeguamenti di cui al comma 3 del richiamato art. 7.
4. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori delle aree di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi diritto all'indennita' di mobilita', l'aumento fino ad un massimo di quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita', secondo le condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 7, e' attribuito subordinatamente al possesso del requisito di anzianita' gia' fatto valere per la concessione dell'indennita' stessa, elevato in misura pari al periodo trascorso tra l'11 agosto 1991 e la data del collocamento in mobilita'.
5. La sede INPS competente per territorio comunica alla sezione
circoscrizionale l'accoglimento delle domande di corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'. La sezione circoscrizionale fornisce, con cadenza mensile, l'elenco delle domande accolte all'agenzia dell'impiego, competente per territorio, nonche' all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente interessato, per gli adempimenti di competenza.
Modalita' e condizioni per la restituzione delle somme in caso di occupazione alle altrui dipendenze
1. I lavoratori che dopo aver percepito le somme di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si occupino alle dipendenze di terzi entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme stesse, sono tenuti, entro dieci giorni dall'assunzione, a darne comunicazione per iscritto alla sede INPS che ha effettuato la liquidazione delle somme.
2. In tutti i casi di rioccupazione intervenuta nel suddetto
periodo, l'INPS provvede al recupero delle somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un'unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu' di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui e' sorto l'obbligo della restituzione.
Art. 4.
Modalita' per la riscossione delle somme dovute dalle imprese
1. Agli effetti del versamento delle somme di cui all'art. 5, commi
4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese devono presentare all'INPS, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, la documentazione atta ad individuare i lavoratori collocati in mobilita', le somme dovute, la forma di pagamento rateale o in un'unica soluzione.
2. Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata delle
somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilita'. Le rate successive sono corrisposte con la periodicita' prevista per la presentazione delle denunce contributive.
3. Per i lavoratori posti in mobilita' nel periodo intercorrente
tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge n. 223/1991, le frazioni residuali di giorni inferiori a trenta non producono effetti ai fini del calcolo dell'aumento di cinque punti percentuali previsto dall'art. 5, comma 6, della legge stessa.
4. Il pagamento delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' eseguito in un'unica soluzione nel caso di cessazione o sospensione dell'attivita' dell'impresa. Qualora la cessazione o la sospensione di attivita' intervenga nel corso della rateazione, devono essere saldate in un'unica soluzione le rate residue.
5. Il pagamento rateale di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223, non comporta aggravio di interessi.
6. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dell'importo
complessivo o delle singole rate di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 1993
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
CRISTOFORI
p. Il Ministro del tesoro
GIAGU DEMARTINI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1993
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 155