Eureka Previdenza

Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Vigente al: 15-3-2014

 

TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

((Capo I
VERSAMENTI DIRETTI))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega

legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con

modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma

dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;


Decreta:

Art. 1.

Modalita' di riscossione


Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

a) ritenuta diretta;

b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle

sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) iscrizione nei ruoli.

Art. 2.

Riscossione per ritenuta diretta


Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla

legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 3.

Riscossione mediante versamenti diretti


Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23,

24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18)

2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche'

l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;

4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692; (18)

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27

e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla

dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei

deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del

decreto indicato al primo comma, numero 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base

alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui

all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26,

secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis

e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del

decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e

dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. (18) (19)

((h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle

tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)).

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AGGIORNAMENTO (18)
Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Art. 3-bis

Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche


Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di

cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

((Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando

l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille)).

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241))

Art. 5-bis.

((Versamento ad ufficio incompetente


Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le

quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza. ((14))

Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e'

prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. ((14))

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di

cui all'art. 93)).

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le

disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1 gennaio 1974".

Art. 6.

Distinta dei versamenti diretti


Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a

distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalita' del

contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata

distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla

distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai

modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende

versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. ((PERIODO SOPPRESSO DALD.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920)).

Art. 7.

Versamento diretto mediante conti correnti postali


Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro

sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 1990, N. 261, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 331)). ((29))

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AGGIORNAMENTO (29)
Il  D.L.  15  settembre  1990, n. 261, convertito con modificazioni
dalla  L.  12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo decorre dal 1°
gennaio 1990.

Art. 8.

Termini per il versamento diretto


I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in

cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;) (18)

2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

3) nel termine stabilito per la presentazione della

dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo

alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); (18) (24)

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello

di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). (18)

4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461;

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15

gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (19)

((5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della

dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.

Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del

secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

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AGGIORNAMENTO (18)
Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni

dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 1, tabella III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare".

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326))

((Capo II
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))

Art. 10.

(((Definizioni).


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione

il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute

formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.))

Art. 11.

(((Oggetto e specie dei ruoli).


1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo

per la riscossione.))

Art. 12.

(Formazione e contenuto dei ruoli).


1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli

ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. ((64))

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice

fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal

titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. ((64))

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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla

L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter, lettera e)) che "Le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".

Art. 12-bis.

(((Importo minimo iscrivibile a ruolo).


1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire

ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.))

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 14.

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo


Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 15.

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi


Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per ((un terzo)) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Art. 15-bis.

(((Iscrizioni nei ruoli straordinari).


1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte,

gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.))

Art. 16.

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156))

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 19.

(Dilazione del pagamento).


1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DALD.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODOv DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DALD.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione.

((1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.))

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.

3. In caso di mancato pagamento ((, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive)):

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. (45)

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. (72) (79)


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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma 2, lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;

b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo"".

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Aggiornamento (72)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dallaL. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 83, comma 23, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha inoltre previsto che in ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Aggiornamento (79)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dallaL. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-ter) che "Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione."

Art. 19-bis.

(((Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali).


1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o

relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.))

Art. 20.

(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).


Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla

liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire ((dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.)) e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. (3) (8) (26) (36) (41)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.

14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.

2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che

"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma

141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Art. 21.

((Interessi per dilazione del pagamento))


((Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai

sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.))

L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento

con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui

redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. (3) (8) (26) (36) (41)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.

14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.

2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che

"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma

141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Art. 22.

Esecutorieta' dei ruoli


Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 24.

(((Consegna del ruolo al concessionario).


1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito

territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti

che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche.))

Art. 25.

(Cartella di pagamento).


1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore

iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

((a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;)) (64)

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'

divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello

approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della

data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e'

considerato giorno festivo. (62)

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AGGIORNAMENTO (62)

La Corte costituzionale con sentenza del 7-15 luglio 2005, n. 280

(in G.U. 1a s.s. del 20/07/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal D.L. 17

giugno 2005, n.106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il

31 dicembre 2001."

Art. 26.

Notificazione della cartella di pagamento


La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. ((82))

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (68)


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AGGIORNAMENTO (68)

La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

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AGGIORNAMENTO (82)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche' «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".

Art. 27.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 28.

(Modalita' di pagamento).


1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato

presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere

effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le

modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.

((3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante

individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso

risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il

gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati)).

Art. 28-bis.

Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali


I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti, del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato puo' chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, puo' chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 28-ter.

(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).


1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle

entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della

riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della

riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato

tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive

sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono

approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5. ((76))


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AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a

millecinquecento euro."

Art. 28-quater.

(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).


1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. ((A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito)). L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Art. 28-quinquies.

(( (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). ))


((1.I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Art. 29.

Rilascio della quietanza


Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve

rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti

dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Art. 30.

(Interessi di mora).


1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo ((, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,)) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. (50) ((78))


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AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento".

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AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2-septies) che "La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 31.

Imputazione dei pagamenti


L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.

Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu' remota.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 32.

Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili


Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 33.

Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi


Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 34.

Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche


Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 35.

Solidarieta' del sostituto di imposta


Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 36.

Responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci


I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile.

Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 37.

Rimborso di ritenute dirette


Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ((entro il termine di decadenza di quarantotto mesi)) chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.

(48)

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 38.

Rimborso di versamenti diretti


Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. (27)

L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

((I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.))

(48)

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3) che "In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38".

Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che tali rimborsi sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 39.

(((Sospensione amministrativa della riscossione).


1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.))

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dallaL. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (40a)
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,  come  modificato  dal  D.L.  8
agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre
1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione
del comma 1 del presente articolo.
    
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Art. 40.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 41.

Rimborso d'ufficio


Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 42.

Esecuzione del rimborso


Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al

contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis. (40)

L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora

eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi

con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla

base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore

annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la

propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma

244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

Art. 42-bis.

(Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata)


Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiali non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 43.

Recupero di somme erroneamente rimborsare


((L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi)).

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

(48)

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 43-bis.

(Cessione dei crediti di imposta)


1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (40)((48))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 43-ter.

(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)


1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

((In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita)).

3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis. (40) (48)


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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 44.

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate


II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. (3) (8) (26) (36) (41) ((48))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento.

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato al sei per cento.

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AGGIORNAMENTO (26)
La  L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli  interessi  per  la  riscossione  o  per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1°  gennaio  1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il  D.L.  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,   sono   dovuti   a   decorrere   dal   1  gennaio  1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 44-bis.

(Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata)


Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, quarto comma.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31. ((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA

((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))

Art. 45.

(((Riscossione coattiva).


1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme

iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.))

Art. 46.

(((Delega ad altro concessionario).


1. Il concessionario cui e' stato consegnato il ruolo, se

l'attivita' di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo' riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a

ruolo e' eseguito al delegato.))

Art. 47.

(Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche).


1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari

eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. ((57))

2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera

e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

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AGGIORNAMENTO (57)
Il  D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1
che  la  modifica  apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
luglio 1999.

Art. 47-bis.

(Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).


1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano

gratuitamente ai concessionari ((e ai soggetti da essi incaricati))le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui

vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

Art. 48.

(((Tasse e diritti per atti giudiziari).


1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed

in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo'

abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.))

Art. 48-bis.

(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575((, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto)).

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

((Capo II
EPROPRIAZIONE FORZATA

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI))

Art. 49.

(Espropriazione forzata).


1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario

procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

((1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al concessionario.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.

La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.

1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di

cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore)).

2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle

norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate

dagli ufficiali della riscossione.

Art. 50.

(Termine per l'inizio dell'esecuzione).


1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e'

inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica

della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica ((, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.)) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello

approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

Art. 51.

(((Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia' iniziati).


1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro

procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore

procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al

momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.))

Art. 52.

(Procedimento di vendita).


1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 ((, 79 e 80, comma 2, lettera b),)) con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

((2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.))

Art. 53.

(Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).


1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi ((duecento)) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Art. 54.

(((Intervento dei creditori).


1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono

notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di

partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata

per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.))

Art. 55.

(((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati).


1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di

procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.))

Art. 56.

(((Deposito degli atti e del prezzo).


1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova

degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la

somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi

diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.))

Art. 57.

(((Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).


1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di

procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di

procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,

il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.))

Art. 58.

(Opposizione di terzi).


1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura

civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati

nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a ((loro)) appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore ((o dei medesimi coobbligati)).

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del

debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se

presentata;

b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato

origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;

c) al momento in cui si e' verificato il presupposto

dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Art. 59.

(((Risarcimento dei danni).


1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione

contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio

anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.))

Art. 60.

(((Sospensione dell'esecuzione).


1. Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo

esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.))

Art. 61.

(Estinzione del procedimento per pagamento del debito).


1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento

di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce ((la prova dell'avvenuto pagamento)).

((Sezione II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
MOBILIARE))

Art. 62.

(Disposizioni particolari sui beni pignorabili).


((1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.))

((1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.))

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.

Art. 63.

(((Astensione dal pignoramento).


1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o

desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.))

Art. 64.

(((Custodia dei beni pignorati).


1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice

di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode.

2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione

del custode.

3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i

beni pignorati sono presi in consegna dal comune.))

Art. 65.

(((Notifica del verbale di pignoramento).


1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un

suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.))

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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 5, comma 4, lettera c) che al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno".

Art. 66.

(Avviso di vendita dei beni pignorati).


1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario

affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente ((la descrizione dei beni e)) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi

dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo'

ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

Art. 67.

(((Incanto anticipato).


1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando

la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.))

Art. 68.

(((Prezzo base del primo incanto).


1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa

o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso

per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.))

Art. 69.

(((Secondo incanto).


1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del

codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.))

Art. 70.

(((Beni invenduti).


1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il

concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle

disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non

ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.))

Art. 71.

(((Intervento degli istituti vendite giudiziarie).


1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche

registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.))

((Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI))

Art. 72.

(((Pignoramento di fitti o pigioni).


1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al

debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede,

previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.))

Art. 72-bis.

(Pignoramento dei crediti verso terzi).


1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

Art. 72-ter.

(Limiti di pignorabilita').

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

((2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.))

Art. 73.

(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).


1. ((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se)) il terzo, presso

il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente

articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita)).

Art. 74.

(Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).


1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per

((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso

lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

Art. 75.

(((Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni).


1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le

province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti

corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.))

Art. 75-bis.

(((Dichiarazione stragiudiziale del terzo).


1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,

l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un

termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento

dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)).

((Sezione IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN
MATERIA
DI
ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE))

Art. 76.

(Espropriazione immobiliare).


((1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.))

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.


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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dallaL. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo, e' ridotto a cinquemila euro.

Art. 77.

(Iscrizione di ipoteca).


1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,)), purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. (81)

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. (78)


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AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-decies)) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e' inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) ottomila euro, negli altri casi".

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 78.

(Avviso di vendita).


1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;

f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.

((2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.))

Art. 79.

(Prezzo base e cauzione).


1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a

norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((, moltiplicato per tre)).

2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le

disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura

civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base. (25)

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AGGIORNAMENTO (25)
Il  D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma
1)  che  "Il  limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato
a lire 500 mila".

Art. 80.

(Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita).


1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

((1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.))

((2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene.))

((2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.))

Art. 81.

(((Secondo e terzo incanto).


1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di

offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto,

il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.))

Art. 82.

(((Versamento del prezzo).


1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta

giorni dall'aggiudicazione.

2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice

dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.))

Art. 83.

(((Progetto di distribuzione).


1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario

deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.))

Art. 84.

(((Distribuzione della somma ricavata).


1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori

intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice

dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.))

Art. 85.

(Assegnazione dell'immobile allo Stato).


1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il ((prezzo base del terzo incanto)), depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. (77)

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo' essere inferiore a sei mesi.

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.


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AGGIORNAMENTO (77)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 ottobre 2011, n. 281 (in G.U. 1a s.s. 2/11/2011, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche' per il prezzo base del terzo incanto".

((Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE DI
BENI MOBILI REGISTRATI))

Art. 86.

(Fermo di beni mobili registrati).


1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

((2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione)).

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (65)

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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma 41) che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503".

((Capo IV
PROCEDURE CONCORSUALI

Sezione I
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))

Art. 87.

(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).


1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate,

presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su

iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

((2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.))

Art. 88.

(((Ammissione al passivo con riserva).


1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il

credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con

decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario

liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al

concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione

finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.))

Art. 89.

(((Esenzione dell'azione revocatoria).


1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla

revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))

((Sezione II
CONCORDATO PREVENTIVO
E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA))

Art. 90.

(((Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata).


1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o

all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il

credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))

Art. 91.

Espropriazione di navi e aeromobili


All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto. ((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu' l'art. 91.

Art. 91-bis.

(Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).


1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu' l'art. 91-bis.

TITOLO III
SANZIONI

Art. 92.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 92-bis.

(((Mancata o irregolare documentazione probatoria)


1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della

maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.))

Art. 93.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 94.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 95.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 96.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 97.

Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

Art. 98.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Versamento delle ritenute sui dividendi


Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge

29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione e' deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

Art. 100.

Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi


Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art.

82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le

disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le

iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei

ruoli principali e suppletivi e' ripartita in ((due rate consecutive)) con le scadenze indicate nell'art. 18.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi

restano a carico del contribuente.

Art. 100-bis

((Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974


I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi

presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita' stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza

mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita' delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne' per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1

gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di societa', avvenute

posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche' l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))

Art. 100-ter

((Ammontare degli acconti


Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza

mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui

redditi dei fabbricati.

L'aliquota di cui alla lettera a) e' ridotta al 7,50 per cento per

i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi

imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla

lettera c) del primo comma e' dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))

Art. 100-quater

((Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974


Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di

ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di societa'

ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni

e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15,

secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa' risultante dalla trasformazione o fusione o della societa' incorporante.

Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte,

cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara' effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.))

Art. 100-quinquies

Riscossione degli acconti


((Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in

ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e' soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il

diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate

speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974.

Art. 100-sexies

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))

Art. 101.

Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi


I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio

1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 102.

Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi


Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad

applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 103.

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato


Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto,

concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorieta' dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche' ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura ((ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione)).

Art. 104.

Disposizioni abrogate


A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui

al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

Art. 105.

Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei, decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma addi', 29 settembre 1973


LEONE


RUMOR - COLOMBO - TAVIANI

- LA MALFA - GIOLITTI


Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI

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