Eureka Previdenza

Legge 427 del 13 agosto 1980

Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria
relativa alle categorie operaie e impiegatizie.
Vigente al: 8-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Articolo unico

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione
guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una
integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli
impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a)
l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi
massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal
1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e
b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
((2))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA - FOSCHI -
PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 44, comma 6) che
il secondo comma del presente articolo unico "si interpreta nel senso
che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione
salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un
massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita'
aggiuntive".

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