Eureka Previdenza

Legge 81 del 5 febbraio 1992

Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza.

Vigente al: 3-3-2014

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui

all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1› gennaio 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote

di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente:

a) sigarette 55,28 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;

d) tabacco da fumo 54,28 per cento;

e) tabacco da masticare 25,28 per cento;

f) tabacco da fiuto 25,28 per cento.

3. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono

modificate nel modo seguente:

a) sigarette 54,78 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;

d) tabacco da fumo 53,78 per cento;

e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

4. All'onere derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di

lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi per l'anno 1993, si provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata

a conferire, ad aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., la somma complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. L'Azienda predetta deve utilizzare tale finanziamento per la realizzazione di progetti debitamente approvati dagli organi statutari.

2. Al fine di cui al comma 1 e' assegnato all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato un contributo straordinario dello Stato di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Ristrutturazione ATI S.p.a.".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il completamento dell'informatizzazione dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e' realizzato, mediante apposito atto di affidamento in concessione alla Societa' generale di informatica (SOGEI), nel quadro generale di sviluppo dell'attuale sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Per i fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 3

miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 133 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1992 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che

rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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