Eureka Previdenza

Messaggio 16920 del 28 gennaio 1999

Oggetto: INDENNITA' DI MOBILITA' IN FAVORE DEI LAVORATORI CHE RIVESTONO CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE O SINDACALI.

A SEGUITO DI QUESITI AVANZATI DA ALCUNE SEDI E' STATO
NUOVAMENTE APPROFONDITO IL PROBLEMA RIGUARDANTE IL RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MOBILITA' IN FAVORE DEI LAVORATORI
IN OGGETTO IN MERITO AL QUALE E' STATO CHIESTO UNO SPECIFICO
PARERE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

IL SUDDETTO MINISTERO - SOTTOLINEATA L'ESIGENZA DI FISSARE
UNA IDENTICA DISCIPLINA PER TUTTI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE O SINDACALI - HA PRECISATO CHE AI LAVORATORI
IN QUESTIONE DEVE ESSERE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA' DI CUMULARE
L'INDENNITA' DI MOBILITA' CON L'INDENNITA' E/O I GETTONI
PERCEPITI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI IN QUESTIONE NEI
LIMITI STABILITI DALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, DELLA LEGGE 23 LUGLIO
1991, N. 223, E CIOE' NEI LIMITI NECESSARI PER GARANTIRE LA
PERCEZIONE DI UN REDDITO COMPLESSIVO PARI ALLA RETRIBUZIONE
PERCEPITA AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO IN MOBILITA' , FERMO
RESTANDO IN OGNI CASO IL DIRITTO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
CONSEGUENTE ALL'INDENNITA' DI MOBILITA' STESSA.

LE SEDI PERTANTO DOVRANNO PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DELLE
DOMANDE, RIESAMINANDO QUELLE GIA' DEFINITE IN MANIERA DIFFORME
DA TALE CRITERIO SU ISTANZA DELL'INTERESSATO E SEMPRE CHE NON SIA
GIA' INTERVENUTA LA RELATIVA DECADENZA, CON L'APPLICAZIONE DEI
CRITERI INDICATI NELLA CIRCOLARE N. 229 DEL 21.11.1996.


IL DIRETTORE CENTRALE
F.TO DE STEFANIS

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