Eureka Previdenza

Messaggio 331 del 12 dicembre 2001

Oggetto:
Pensioni supplementari e calcolo contributivo

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto se all'atto della liquidazione di una pensione supplementare a favore di un soggetto, titolare di un trattamento pensionistico a carico di Enti o Amministrazioni che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbia iniziato l'attività lavorativa dipendente o autonoma con iscrizione all'INPS successivamente al 31 dicembre 1995 debba essere utilizzato il sistema di calcolo contributivo ovvero, qualora il richiedente sia in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva presso l'altra forma previdenziale di almeno diciotto anni, quello retributivo.
Al riguardo si fa presente quanto segue
Ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di una pensione, devono essere presi in considerazione esclusivamente i contributi - relativi ovviamente a periodi compresi entro tale data - da utilizzare per la liquidazione della pensione stessa, salvo che non si tratti di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti da liquidare nei confronti di lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere anche contribuzione da lavoro autonomo. In tal caso devono essere computati tutti i periodi di contribuzione fatti valere al 31 dicembre 1995 non sovrapposti temporalmente,ancorché non utilizzabili in sede di prima liquidazione, ma solo a supplemento, attese le disposizioni dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155 (v. circolare n.180 del 14 settembre 1996, punto 6) Pertanto, nel caso prospettato, la pensione supplementare deve essere liquidata con il sistema contributivo


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DE STEFANIS

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