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Messaggio 8236 del 22 marzo 2004
Oggetto: Legge 104/1992. Permessi per assistenza agli handicappati
A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente è emerso che molti fruitori della legge 104/1992, pur avendo la residenza anagrafica presso la località dove risiede la persona handicappata da assistere, lavorano abitualmente in località diverse, molto distanti dal luogo di residenza “ufficiale”. Configurandosi tale ipotesi, sia nel caso si tratti di lavoratore che compare nel nucleo familiare registrato in anagrafe dell’handicappato da assistere sia che lo stesso risulti iscritto in un nucleo diverso, viene meno la finalità a cui la legge 104/92 è diretta, che è quella di assicurare un’assistenza giornaliera costante e continua al disabile da parte di chi fruisce dei permessi in questione.
In attesa di aggiornare i moduli di domanda Hand, si invitano codeste Sedi a voler far indicare e sottoscrivere all’interessato -al momento di presentazione della domanda- oltre alla località di residenza anagrafica (come previsto attualmente nel modello di domanda) anche l’eventuale luogo ove lo stesso esplica l’attività lavorativa e l’indirizzo dove di conseguenza abitualmente dimora.
Ovviamente in fattispecie in cui risulta che l’interessato lavora abitualmente in località diversa da quella di residenza dell’handicappato e non ricorrano i requisiti indicati da ultimo nella circolare n. 128/2003, a proposito della distanza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve, codeste Sedi provvederanno a respingere la domanda diretta ad ottenere i permessi in questione dandone comunicazione anche al datore di lavoro.
Quanto sopra vale pure per le richieste di congedo straordinario retribuito.
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU