Eureka Previdenza

Messaggio 30721 del 1° ottobre 2004

Allegati 2

OGGETTO:
Prime indicazioni sull’attuazione della normativa sull’incentivo per il posticipo del pensionamento (cosiddetto ‘bonus’)

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

A seguito di numerosi chiarimenti richiesti dalla Sedi si forniscono, anche ai fini di un’univoca applicazione della normativa indicata in oggetto, i primi chiarimenti nelle more dell’emanazione del decreto attuativo dell’art. 1, commi da 12 a 17 della legge n. 243 del 2004 e della circolare dell’Istituto.

La legge n. 243 del 2004 entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre. Pertanto, le domande di “bonus” avranno effetto giuridico, ai fini della concessione del medesimo “bonus”, dal periodo di paga di ottobre e sono valide anche le domande ricevute prima della suddetta data del 6 ottobre.

Il diritto al “bonus” per i soggetti che ne facciano richiesta e per i quali siano verificati tutti i requisiti richiesti dalla legge decorre dalla prima finestra di accesso al pensionamento, se la richiesta di “bonus” è stata ricevuta prima della predetta data o nel mese di apertura della finestra.

Se la richiesta viene ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi all’apertura della finestra, il “bonus” decorre dallo stesso mese di ricezione.


Esempio:
maturazione dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica nel terzo trimestre del 2004;
finestra di accesso gennaio 2005;
se l’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore avviene entro il 31 dicembre 2004 (o entro il 31 gennaio 2005) il “bonus” decorre a partire dal 1° gennaio 2005. Qualora avvenga, invece, nel mese di febbraio 2005, l’esonero dal versamento decorre a partire dal 1° febbraio dello stesso anno, essendosi già aperta la finestra per l’assicurato nel mese di gennaio 2005.


Il conseguimento del diritto al “bonus” comporta la rinuncia ai versamenti della contribuzione IVS all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive della medesima. Rimane fermo l’assoggettamento della retribuzione alle altre forme contributive.

Il diritto al “bonus” decade il 31 dicembre 2007. Per tutti i soggetti che a tale data vorranno continuare l’attività lavorativa si ripristina l’obbligo di versamento contributivo.

Al soggetto optante potrà essere accreditata contribuzione figurativa per periodi di malattia, cassa integrazione, disoccupazione, che si verifichino dopo la decorrenza del “bonus”.

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il “bonus”, avendo già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, possono decidere di andare in pensione, presentando la domanda, in qualsiasi momento. L’ottenimento della pensione è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro e la stessa verrà corrisposta a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda o, alla cessazione, se posteriore alla presentazione della domanda.
Una volta ottenuta la pensione non sarà più possibile esercitare l’opzione.

Analogamente è esclusa la facoltà di opzione per i titolari di altro trattamento pensionistico diretto.


Abrogazione dell’art. 75 della legge 388 del 2000

L’art. 1, comma 17, della citata legge n. 243 del 2004, ha abrogato l’art. 75 della legge n. 388 del 2000.

Si danno, quindi, i seguenti chiarimenti ai fini del raccordo dell’applicazione dell’abroganda normativa con quella dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, commi da 12 a 17.

Preliminarmente si osserva che i lavoratori interessati potranno esercitare la facoltà di cui al predetto articolo 75 fino al 6 ottobre 2004. Pertanto, potranno stipulare o rinnovare il contratto a tempo determinato anche con decorrenza 1° ottobre 2004, secondo le modalità illustrate con circolare n. 181 del 2001 e circolare n. 133 del 2004.

I lavoratori interessati al nuovo incentivo per il posticipo del pensionamento per i quali è ancora vigente il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del predetto art. 75, potranno, in presenza di ogni requisito di legge (non aver compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, essere ancora iscritti all’AGO o a forme sostitutive della medesima assicurazione e essere dipendenti del settore privato), esercitare l’opzione di rinuncia all’accredito contributivo prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, alla scadenza del contratto stesso.

L’esercizio dell’opzione è subordinato al rinnovo del contratto con il datore di lavoro, stante la scadenza del precedente contratto a tempo determinato.

La possibilità di beneficiare del nuovo incentivo per il posticipo al pensionamento è possibile anche per quei soggetti che, alla scadenza del contratto, si rioccupino, senza soluzione di continuità, con altro datore di lavoro, appartenente al settore privato.


Istituzione di un punto di assistenza e consulenza.

Come già preannunciato nella riunione dei referenti regionali avvenuta a Roma il 22 luglio u.s. è stato istituito presso la Direzione Centrale Prestazioni un punto di assistenza e consulenza verso le Sedi per la soluzione delle problematiche connesse all’utilizzazione delle procedure informatiche e alla uniforme applicazione della normativa in materia di pensioni.

Per rivolgersi al punto di assistenza le strutture periferiche dovranno necessariamenteutilizzare il sistema di e-mail con indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. con esclusione di altri mezzi di comunicazione (es. telefono e fax).

Il punto Callpensioni fornirà direttamente risposte alle Sedi in merito ai quesiti procedurali e normativi inviati ovvero li inoltrerà alle competenti Aree della Direzione centrale monitorandoli sino alla loro conclusione ovvero alla Sede Regionale di competenza.

A regime Callpensioni rappresenterà un punto stabile di interfaccia della Struttura Centrale Prestazioni con le Sedi per la soluzione dei problemi connessi con l’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

In questa prima fase sarà esclusivamente dedicato alla soluzione delle problematiche procedurali e normative connesse con l’applicazione della Legge 243 del 23 agosto 2004 in tema di certificazione del diritto a Pensione e Bonus.





La procedura per la certificazione del diritto e per l’esercizio del bonus.

Sul sito internet dell’Istituto – sezione moduli - sono disponibili i modelli per la richiesta della certificazione del diritto e relativi allegati (modello LC1) e per l’esercizio del bonus (modello LC7) che comunque si allegano al presente messaggio.

Il decreto in corso di emanazione prevede che la comunicazione da parte del lavoratore avvenga per lettera, fax o e-mail alla sede territoriale competente, in relazione alla residenza del lavoratore. Per facilitare il contatto con l’Istituto, il lavoratore può, comunque inoltrare la comunicazione anche attraverso i canali telematici (call center, internet con utilizzo del PIN), ovvero avvalendosi dell’assistenza degli Enti di Patronato che saranno abilitati alla trasmissione per via telematica.

In caso di esercizio del diritto al bonus il decreto stesso prevede che la certificazione debba essere fornita dalle Sedi dell’Istituto entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o dalla data successiva resa necessaria per il completamento della documentazione da parte dell’interessato.

La gestione delle domande da parte delle Sedi avverrà avvalendosi di nuove opzioni della procedura pensioni in corso di rilascio.


La procedura raggiunge i seguenti risultati:

- gestisce in modo automatizzato le fasi relative all’istruttoria della domanda con caricamento in EAD75;

- preleva i dati relativi ai conti assicurativi;

- emette la certificazione che attesta il diritto alla pensione (in caso negativo emette la reiezione della domanda);

- in caso di richiesta di bonus certifica al datore di lavoro il diritto del lavoratore ad ottenere il bonus;

- emette l’estratto conto – sulla base del quale la certificazione è stata rilasciata- evidenziando opportunamente i dati comunicati dal richiedente rispetto a quelli risultanti dagli archivi dell’Istituto;

- memorizza le informazioni nei data base dell’Istituto.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenuti dalle Sedi, si precisa, con occasione, che per la certificazione del diritto e per l’attestazione dei requisiti per il bonus sono previsti moduli specifici le cui informazioni vengono memorizzate in appositi archivi caratterizzati da una numerazione di riferimento.

Per quanto superfluo, si ribadisce che il modello ECOCERT – sicuramente utile per il lavoratore per conoscere la propria posizione assicurativa - non ha le caratteristiche per essere sostitutivo né del modello per la certificazione del diritto né tanto meno dell’attestato dei requisiti per il bonus.

In attesa del rilascio della procedura di certificazione e bonus si invitano le Sedi a monitorare in modo adeguato i fenomeni e a fornire alla data del 5 ottobre alla Sede Regionale i dati relativi:

- numero delle richieste di bonus pervenute

- numero delle richieste di certificazione pervenute (escluse quelle per le quali è stata inoltrata richiesta di bonus).



IL DIRETTORE GENERALE
Crecco

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