Eureka Previdenza

Messaggio 26504 del 19 luglio 2005

Oggetto: Articolo 1-bis della legge n. 291/2004: estensione del diritto al trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti.

Testo

AI DIRIGENTI DELLE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI DELLE SEDI PROVINCIALI
AI DIRIGENTI DELLE SEDI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

A- INDENNITA’ DI MOBILITA’

1 Prestazioni

L’articolo 1-bis, comma 1, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, ha esteso dalla data del 1° gennaio 2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite dimensionale di più di 15 dipendenti, il diritto all’indennità di mobilità, secondo la normativa vigente.

Le Sedi, pertanto, potranno riconoscere l’indennità di mobilità ai lavoratori in parola, licenziati successivamente alla data del 1° gennaio 2005, che presentino domanda nei termini di legge (articolo 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e che facciano valere i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato); l’indennità dovrà essere concessa nella misura e nei limiti stabiliti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge.

Per i periodi di fruizione dell’indennità di mobilità agli interessati spetta la contribuzione figurativa ed eventualmente l’assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2 Benefici alle aziende che assumono i lavoratori

Il comma 2 dell’articolo 1-bis ha disposto che i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, hanno diritto ai benefici stabiliti dall’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991 (cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo che non può superare i dodici mesi e, per coloro che hanno superato i cinquanta anni, per un periodo che non può superare i ventiquattro mesi ovvero i trentasei mesi nelle aree del Mezzogiorno). Le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, sono contenute nella circolare n. 252 del 30 ottobre 1992.

I benefici stabiliti dall’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, in favore delle aziende potranno essere concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro; pertanto tale spesa sarà tenuta sotto controllo mediante una rilevazione automatizzata del flusso procedurale “gestione rimborsi aziende” per il quale seguiranno messaggi dispositivi.

3 Monitoraggio

La legge n. 291/2004 ha stanziato, per la copertura della spesa delle suddette prestazioni, complessivamente 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010 a carico del Fondo dell’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, ed ha posto a carico delle aziende del settore aereo l’onere complessivo pari a 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 dell’articolo 1-bis in parola.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 1-bis, l’Istituto deve provvedere al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’assunzione da parte degli stessi dei provvedimenti correttivi. Di conseguenza per tenere sotto controllo la spesa della mobilità, le Sedi dovranno liquidare l’indennità utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 508.

B - TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Per quanto attiene le integrazioni salariali straordinarie per il personale anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, si forniscono le precisazioni di seguito riportate.

1. Lavoratori beneficiari

Sono da considerare beneficiari delle prestazioni in argomento gli operai, gli impiegati (compresi viaggiatori e piazzisti) i quadri, i soci o non soci delle cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori part-time, i lavoratori con contratto di inserimento purché espressamente indicati nel decreto ministeriale di concessione del trattamento CIGS.

Sono da ritenersi esclusi gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

2. Requisito occupazionale

La possibilità di usufruire dell'integrazione salariale straordinaria in base all'art. 2, 3° c. della legge n. 160/88, è subordinata alla circostanza che i lavoratori beneficiari abbiano maturato una anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro.

3. Modalità operative

Le Sedi nel dare ai decreti direttoriali di concessione delle integrazioni salariali straordinarie ex art. 1-bis della legge 291/2004, sulla base della modulistica e modalità operative in uso, relative alle integrazioni salariali straordinarie in genere (IG 15 str, IG 15 str/cong, IG str/aut) dovranno verificare la ricorrenza del requisito occupazionale.

L'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291 al 2° comma (v. all. 1 della circ. n. 28 del 14.2.2005) prevede per la copertura delle prestazioni in questione specifici stanziamenti a carico del Fondo per l'occupazione ed al 4° comma stabilisce che l'INPS provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi.

A tal fine le Sedi nella procedura di autorizzazione e in quella per il pagamento diretto utilizzeranno il codice di intervento 655 e useranno particolare attenzione nell’indicare il numero e la data dei decreti di concessione .

per IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Polettini

Twitter Facebook