Eureka Previdenza

Messaggio 11110 del 07 aprile 2006

Oggetto: Concetto di retribuzione globale per la determinzione della base di calcolo delle integrazioni salariali.
1. MISURA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

1.1. Retribuzione globale ‘’integrabile’’

A norma dell’art. 2 della legge n. 164/75 l’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali.

La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale massimale dall’1.1.96 in base all’art. 2 c. 16 della L. 549 del 28.12.95 è applicabile anche ai trattamenti di CIGO fatta eccezione per il contratto di solidarietà e la CISOA (circ. n. 25 del 27.1.96).

Dal 3.1.94 (art. 1, c.6 del D.L. n. 40 del 18.1.94, msg. N. 10668 del 7.2.94, circ. n. 113 del 11.4.94, circ. n. 48 del 17.2.95, circ. n. 25 del 27.1.96) sono applicabili all’importo mensile lordo della retribuzione due massimali diversi ciascuno dei quali si riferisce ad un limite massimo retributivo ed applicabile entro tale limite. L’importo va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese ed il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese (circ. n. 50 GS/12 del 21.1.82).

Al fine di stabilire l’esatto massimale di riferimento per i lavoratori part-time occorrerà rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (circ. n. 155 del 19.5.94).


1.2. QUOTE DI MENSILITA’ AGGIUNTIVE E MASSIMALE

La retribuzione globale integrabile è composta oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese sono tuttavia da comprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione.

Ne deriva che in concreto le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’INPS in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultramensile (13° e 14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese dopo mese non può in ogni caso superare il massimo spettante.

Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi:

- l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al massimale per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive, ore di intervento CIG in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario.

- l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale.

Anche le quote di CIG calcolate sulle somme forfettarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto di per sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso.


1.3. ELEMENTI INTEGRABILI DELLA RETRIBUZIONE

Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura ed al lordo da ritenute come corrispettivo della attività prestata in dipendenza del rapporto di lavoro (circ. n. 60724 GS del 7.11.67).

Gli elementi essenziali della retribuzione sono:

1. paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati ed i quadri
2. indennità di contingenza
3. aumenti periodici di anzianità, che continuano a maturare durante il periodo di CIG
4. aumenti contrattuali.

Gli elementi accessori della retribuzione sono:

1. maggiorazione per turno
2. indennità di trasferta
3. indennità di mensa (circ. n. 15 del 18.1.94)
4. indennità di cassa
5. indennità di trasporto (circ n. 15 del 18.1.94).

In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che:

a) abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà
b) siano riferiti ad orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali.

Fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge dai contratti collettivi in ogni caso astrattamente ipotizzabili può essere operata una suddivisione tra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione di lavoro rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale (es. compensi forfettari per lavori disagevoli, per mansioni particolari etc.) ed indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale e non astrattamente prevedibile prestazione di lavoro (es. tipico indennità di trasferta).

Sono quindi integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro.

Ovviamente sono da escludersi dal computo delle voci della retribuzione sulla quale calcolare le integrazioni salariali, i compensi non collegati alla prestazione ordinaria per lavoro ordinario vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate, pur se in via ricorrente, oltre l’orario ordinario contrattualmente previsto con il limite massimo di 40 ore settimanali.


    
Il Direttore Centrale
Dr. Ruggero Golino

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