Eureka Previdenza

Messaggio 11137 del 15 messaggio 2008

Oggetto:

Pensione supplementare nel sistema contributivo
Come è noto, la legge 23 agosto 2004, n.243, e la legge 24 dicembre 2007, n.247, hanno - tra l’altro - modificato i requisiti richiesti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ed hanno introdotto le c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia.
A seguito di tali modifiche alcune strutture periferiche hanno formulato quesiti in ordine all’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione supplementare ed alla relativa decorrenza nel sistema contributivo, con riferimento a prestazioni da liquidare a far tempo dal 1° gennaio 2008.
Al riguardo si fa presente le “finestre di accesso” introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare. La decorrenza di tale prestazione non può infatti non essere subordinata a quanto previsto, in via generale, dall’articolo 1, comma 5, in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia.
Si fa inoltre presente che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che la salvaguardia per il diritto a pensione prevista dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n.243 del 2004 si applica solamente ai trattamenti principali di anzianità e di vecchiaia, per i quali è necessario aver conseguito sia i prescritti requisiti anagrafici sia quelli contributivi.
Pertanto, le domande di pensione supplementare presentate dopo il 31 dicembre 2007 ricadono nella nuova normativa e l’età pensionabile di 57 anni è elevata 60 anni per le donne e 65 per gli uomini e, per quanto riguarda la decorrenza, devono essere rispettate le c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia.
Peraltro, qualora gli interessati abbiano già maturato nel 2007 i nuovi e più elevati requisiti di età richiesti dalla nuova normativa la “finestra di accesso” dovrà essere determinata facendo riferimento al momento in cui è stato raggiunto il più elevato requisito anagrafico.
Pertanto, a titolo di esempio, se un lavoratore dipendente ha raggiunto i 65 anni prima del quarto trimestre del 2007 può ottenere la pensione supplementare dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Mentre, nel caso di un lavoratore dipendente che ha compiuto i 65 anni nel quarto trimestre 2007,la pensione supplementare non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 2008.
Per quanto riguarda le domande di pensione supplementare presentate nel mese di dicembre 2007 da parte di soggetti che entro il predetto mese avevano compiuto i 57 anni di età previsti dalla normativa all’epoca vigente ed erano titolari del trattamento pensionistico “principale” richiesto dalla legge, si osserva quanto segue.
Per tali soggetti il diritto alla pensione supplementare è stato acquisito nel momento in cui gli stessi hanno presentato la relativa domanda ed hanno conseguito tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e non nel giorno di decorrenza della pensione, che rappresenta, invece, il momento di natura tecnica relativa al procedimento di erogazione.
Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione supplementare con decorrenza 1° gennaio 2008.


IL DIRETTORE CENTRALE
Nori

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