Eureka Previdenza

Messaggio 23506 del 23 ottobre 2008

OGGETTO: Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e Finanze relativa all’attuazione del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 concernente “modalità di attuazione dell’art. 48 bis DPR 602 del 29 settembre 1973 n. 602 , recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni “. Chiarimenti.

Con messaggi nn. 11275/2008,12185/2008, 13543/2008 e 14269/2008 – qui da intendersi integralmente richiamati - sono state fornite le prime indicazioni operative in ordine all’applicazione del Decreto ministeriale in oggetto, nell’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito ed in particolare per i trattamenti di fine rapporto.

Il precitato decreto – entrato in vigore il 29 marzo 2008 – ha dettato disposizioni in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. e delle società a partecipazione pubblica.

In particolare la previsione normativa ha sancito l’obbligo per i “soggetti pubblici” , prima di effettuare , a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento , segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Recentemente , a seguito di varie segnalazioni, e’ stata emanata la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e Finanze– che ha superato tutte le istruzioni precedentemente emanate con le circolari nn. 28 del 6 agosto 2007 e 29 del 4 settembre 2007- con le quali erano stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione della normativa ormai vigente.

Si riepilogano, ad ogni buon fine qui di seguito, alcuni elementi informativi di necessaria conoscenza estratti dalla predetta circolare, e precisamente:

1) Rapporti nell’ambito della P.A.

Dalle ampie argomentazioni profuse nella circolare in parola si evince con chiarezza come non sia necessaria la verifica prevista dall’art. 2 del DM 40/2008 nelle ipotesi di pagamenti e , a fortiori, di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.

2) Definizione di Pagamento

Cosi’ come stabilito nella circolare che si commenta il “pagamento” e’ l’adempimento di un obbligo contrattuale , di natura assolutamente privatistica e, pertanto, si reputa che la norma in argomento non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica Amministrazione , non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso sopra illustrato.

Tra gli esborsi esclusi dall’obbligo di verifica possono essere annoverati, tra gli altri, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (es. indennità post-sanatoriale disposta dall’art. 5 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 per i cittadini colpiti da tubercolosi), sussidi e provvidenze per maternità, malattia.
L’elenco esaustivo e’ descritto nella circolare cui si fa esplicito rimando.

3) Pagamenti di somme soggette alla ritenuta alla fonte

Se il pagamento ha ad oggetto somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, la soglia dei 10.000,00 euro va riferita all’importo da pagare al netto delle ritenute effettuate trattandosi di somme in realtà trattenute in ossequio a puntuali disposizioni legislative.


4) Pagamenti di somme relative a trattenute operate.

Spesso le Amministrazioni Pubbliche, per alcune somme poste in pagamento, sono tenute ad operare trattenute a diverso titolo, per norme di legge o in virtu’ di convenzioni (es. ritenute previdenziali, ritenute sindacali ecc.,) ed al loro successivo versamento a terzi in nome e per conto dei soggetti ai quali le trattenute sono state compiute, operazioni queste inquadrabili nelle cd. partite di giro.

Al fine di non pregiudicare il soggetto al quale e’ stata effettuata la trattenuta, soggetto estraneo agli eventuali rapporti del beneficiario che potrebbe risultare inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o piu’ cartelle di pagamento, detta tipologia di pagamenti e’ esclusa dall’obbligo di verifica dell’art. 2 del decreto in parola.

5) Determinazione importo pagamento in ordine all’IVA

Per il pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo dell’IVA, la soglia dei 10.000,00 euro per far scattare l’obbligo di verifica, deve ritenersi al lordo dell’IVA.

6) Pagamento a favore di soggetti residenti all’estero

Per quanto attiene i pagamenti che le PP.AA. devono effettuare nei confronti di soggetti residenti al’estero, il controllo va effettuato , laddove il creditore sia in possesso di un codice fiscale in Italia.

Diversamente nel caso in cui il creditore estero non sia in possesso di codice fiscale italiano, la Pubblica Amministrazione debitrice potrà procedere al pagamento senza alcun obbligo di verifica, atteso che, la mancata attribuzione del codice fiscale e’ sintomatica della inesistenza di cartelle di pagamento, essendo il codice ficale uno degli elementi essenziali alla emissione della cartella stessa (art. 1 D.M. 3 settembre 1999 n. 321).

7) Fattispecie escluse e documentazione giustificativa

Nelle ipotesi in cui il MEF ha ritenuto escludere l’obbligo della verifica di cui all’art. 48 bis , al fine di poter riscontrare la effettiva sussistenza dell’ipotesi di esclusione, e’ necessario che l’Amministrazione Pubblica ordinante il pagamento ne dia adeguata dimostrazione.

E’ necessario, a tal fine, che dal mandato di pagamento emerga la natura del pagamento eseguito, dalla quale sia agevolmente desumibile l’ipotesi di esclusione, ovvero il mandato stesso dovrà essere corredato di idonea motivazione o documentazione giustificativa , anche con un rinvio per relationem ad altri atti già in possesso della P.A.


Premesso quanto sopra, sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di verifica le prestazioni temporanee ad eccezione dei trattamenti di fine rapporto, cosi’ come disposto dalla circolare n.22/2008 del MEF ( indennità connesse allo stato di salute della persona, sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento).

Per quanto concerne, invece, le ipotesi in cui sussiste tale obbligo, si invitano le Sedi ad effettuare, in ossequio all’art. 48bis del DPR 602/1973 relativo alle modalità di attuazione di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le verifiche per i pagamenti superiori a 10.000,00 euro, cosi’ come già prescritto con i messaggi nn. 13543 e 14269 del 2008.

Si raccomanda da ultimo, per le ipotesi in cui non sussiste l’obbligo della verifica de quo, di allegare al mandato di pagamento la documentazione giustificativa relativa alle fattispecie tassativamente escluse come indicato al punto 7.

Si allega ad ogni buon fine la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Il direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito
Ruggero GOLINO


Il direttore del Polo Integrato Fiscale e Tributario
Antonio Antonellis

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