Eureka Previdenza

Messaggio 3043 del 6 febbraio 2008

Oggetto:
Articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Sostituzione dell’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 “Assegno mensile agli invalidi civili parziali”

Testo
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, avente ad oggetto “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, all’articolo 1, comma 35, in sostituzione dell’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concede agli invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 64° anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per la durata di tale condizione, un assegno mensile, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, di € 242,84, al netto della perequazione automatica delle pensioni, per tredici mensilità.
Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l’interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg.del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.
Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada lo stesso ad iscriversi nelle liste di collocamento.
L’assegno di cui trattasi è corrisposto con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione d’inabilità, dall’articolo 12 della predetta legge n. 118/1971; pertanto, il reddito da considerare come limite per l’erogazione della prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale.
Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall’articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (vedi T.U. in materia di imposte dirette e relativi aggiornamenti).
Il requisito del reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione deve sussistere anche nei casi di impiego presso cooperative sociali o di lavoro mediante convenzioni quadro

Resta confermato che, nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della dichiarazione di cui trattasi, debba essere presentato un certificato medico, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (v. anche messaggio n. 15641 del 31.5.2006).
Si acclude al presente messaggio il modello ICLAV2008, che riassume i dati di cui sopra e che annulla e sostituisce il modello ICNC01, allegato 3 alla circolare n. 142 del 28.12.2007, sul rinnovo delle pensioni per l’anno 2008.
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità delle procedure aggiornate.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORI

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