Eureka Previdenza

Messaggio 19583 del 2 settembre 2009

" Chiarimenti sul concetto di “convivenza”, espresso nella sentenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo straordinario di cui all’art. 42, 5° co., del D. Lgs. n. 151/2001." 

Con circolare n. 41 del 16/03/2009 è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, con la quale è stata estesa al figlio convivente la possibilità di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.

In riferimento all’esatta portata del termine “convivenza”, citato nella suindicata sentenza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su espressa richiesta di questa Direzione, ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale circa la necessità primaria “di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso”.

Ne consegue, pertanto, a parere dello stesso Ministero, che, alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c.

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