Eureka Previdenza

Messaggio 12082 del 04 maggio 2010

Oggetto: Rimborso dei buoni lavoro ‘cartacei’ per lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’art. 70 del D. lgs. n. 276/2003 e successive modifiche. Pagamento dei voucher cartacei in caso di smarrimento o furto. Contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito- Aggiornamenti procedura di gestione.


Testo

Ufficio Legislativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi
e Tecnologici

Direzione Centrale Prestazioni a sostegno
del reddito

Direzione Centrale Bilanci e Servizi fiscali


Premessa

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni su alcune questioni relative alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio.
In particolare si forniscono le indicazioni operative in merito alla modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati dai committenti, di cui si era fatta riserva di istruzioni nelle circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008 e n. 104 del 1° dicembre 2008, anche in considerazione delle richieste di rimborso di buoni lavoro cartacei già pervenute presso alcune sedi, nonché le modalità applicative relative alla contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito che svolgono lavoro occasionale accessorio.


In particolare, nella circolare n. 81/2008 è stato previsto che ‘su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro”.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:
- 9,50 € per il buono lavoro da 10 €,
- 19 € per il buono lavoro ‘multiplo’ da 20 €
- 47,5 € per il buono lavoro ‘multiplo’ da 50 €.
Infatti il controvalore è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (art. 72, comma 4, D. Lgs. N. 276/2003 e successive modifiche), in considerazione dell’attività amministrativa svolta dall’Istituto per la gestione dei voucher.


Si precisa preliminarmente che il rimborso sarà consentito anche:
Ø per l’acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro,
Ø per l’acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare - o utilizzando solo in parte – l’importo versato.
Per questi casi ci si riserva di fornire le relative istruzioni operative. Le sedi possono nel frattempo acquisire eventuali richieste di rimborso attinenti ai casi sopra indicati.


A1. Istruzioni operative per il rimborso dei voucher cartacei


1. Il committente presenta richiesta di rimborso, anche per via postale, utilizzando il modulo predisposto (allegato 1, pubblicato in Intranet, voce utilità, modulistica, sezione ‘Aziende e contributi’) alla sede presso la quale ha acquistato i buoni lavoro, allegando copia del bollettino di versamento; la presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le associazioni di categoria.


2. la sede ritira i buoni non utilizzati, verificando che siano integri, e rilascia ricevuta secondo la prassi consueta; la sede verifica, tramite la procedura di gestione del lavoro occasionale accessorio, i dati relativi al bollettino di versamento e la corrispondenza con i voucher di cui si chiede il rimborso, in particolare in caso di impossibilità per il committente di produrre il bollettino di versamento (a causa di smarrimento, o di consegna dei buoni lavoro da parte delle Associazioni di categoria).


In caso di voucher acquistati dalle Associazioni di categoria - qualora nella procedura di gestione non si riscontrassero i dati relativi al committente, che ne chiede il rimborso - è necessario comunicare i dati relativi alla richiesta di rimborso alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per le opportune verifiche; a seguito delle verifiche effettuate a livello centrale la sede riceverà una espressa autorizzazione a procedere al rimborso.
Analoga procedura ‘centralizzata’ è adottata nel caso di richiesta di rimborso di voucher venduti da Poste, durante la fase sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, nelle regioni Veneto e Friuli V.G.


3. A seguito delle verifiche citate, la sede provvede a registrare i voucher restituiti nella sezione “Gestione Voucher” della procedura di gestione.
La richiesta di storno di voucher cartacei si articola nelle seguenti fasi:
o indicare il codice fiscale del committente che ha chiesto lo storno dei voucher nell’apposito campo della sezione “Gestione Voucher” e cliccare sul pulsante “Storno Voucher”,
o indicare il numero del carnet che contiene i voucher per i quali si intende chiedere lo storno;
o la procedura controlla che il carnet sia stato effettivamente distribuito al committente precedentemente indicato e, in caso di esito positivo del controllo, mostra a video i voucher cartacei appartenenti al carnet;
o inserire un numero di protocollo che verrà associato alla pratica di storno;
o selezionare i voucher da stornare e confermare l’operazione cliccando sul pulsante “Storno voucher”;
o la procedura controlla se il numero di protocollo inserito è valido;
o in caso di esito positivo del controllo di cui al punto precedente, la procedura conferma la ricezione della richiesta di storno e ne attiva la “LAVORAZIONE”.


4. La procedura, tramite un processo off-line, verifica – attraverso un flusso di comunicazione con Poste - che i voucher non risultino eventualmente già pagati da Poste. Nel caso in cui almeno uno dei voucher che compongono la pratica di storno risulti già pagato da Poste, il sistema evidenzia come anomala tutta la pratica di storno. In tal caso, la sede deve inviare una comunicazione al gruppo Lavoro Occasionale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).


5. A partire dal giorno successivo alla registrazione della pratica di storno, l’operatore può verificare l’esito della pratica tramite la funzione “Pratiche Storno” della sezione “Utilità” della procedura. La pratica di storno può assumere quattro diversi stati, a seconda dell’esito dei controlli effettuati in collaborazione con Poste sui singoli voucher:

SIMBOLO IN PROCEDURA STATO DELLA PRATICA STATO DEI VOUCHER NOTE
IN LAVORAZIONE NON STORNATO Tutti i voucher della pratica non sono stati ancora controllati: la pratica risulta in LAVORAZIONE.
COMPLETATA STORNABILE Tutti i voucher della pratica possono essere stornati: la pratica è completata e chiudibile. Il committente può essere rimborsato.
ANOMALIA PAGATO Uno o più voucher della pratica risultano già pagati, la pratica assume uno stato di anomalia.
CHIUSA STORNATO Tutti i voucher della pratica sono stati stornati, la pratica è stata chiusa.


La definizione della procedura di storno prevede da parte di Poste italiane il riaccredito dell’importo dei voucher nel conto corrente postale relativo al lavoro occasionale accessorio.

Quando la pratica assume lo stato “COMPLETATA”, la sede deve:
o procedere con il rimborso del committente,
o chiudere la pratica tramite l’apposito pulsante “Chiusura” ad essa corrispondente. A seguito di tale azione, la pratica di storno assumerà lo stato “CHIUSA”.

Per maggiori dettagli operativi sulla gestione delle pratiche di storno si rimanda alla sezione “Storno Voucher” del Manuale Utente Intranet della procedura POA, pubblicato in Intranet sezione processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio.


6. In caso positivo (la corrispondente pratica di storno si trova nello stato “COMPLETATA”), la sede provvede ad annullare con un timbro, con la dicitura ‘annullato’, i buoni restituiti, a riportare sul buono il controvalore valevole per il rimborso (9,50 € per il voucher da 10 €, 19,00 € per il voucher multiplo da 20 € e 47,50 € per il voucher multiplo da 50 €) e ad emettere un bonifico domiciliato o effettuare un accredito su c/c a favore del committente per il controvalore dei buoni non utilizzati.
Per rimborsare agli interessati gli importi spettanti deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura dei “Pagamenti vari” e le operazioni da eseguire sono:

- creare una collezione di pagamenti denominata “RIMB:VOUCHER” che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi:
· causale “Rimborso voucher”
· campi “nomi/conti” impostati con le sigle:
TV9.50, TV19.00, TV47.50

- accedere al pannello di acquisizione del pagamento (opz. 5/1) inserendo nel pannello di ricerca, in alternativa:
· il codice fiscale o i dati anagrafici del datore di lavoro (cognome, nome e data di nascita) e la posizione deve essere presente in Arca con il codice fiscale validato al Fisco;
· la matricola DM dell’Azienda;
· la denominazione dell’azienda ed il suo indirizzo.
I dati prelevati da Arca o dall’archivio DM o quelli immessi nel pannello di acquisizione, precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo, che può essere modificato dall’operatore;
- acquisire l’importo da rimborsare nel campo “importo”;
- indicare nel campo “pagamento” la modalità scelta dal datore di lavoro. Per le persone fisiche è accettato sia il bonifico domiciliato = 1 che l’accredito su C/C bancario o postale = 2 per il quale va inserito il codice IBAN. Per le Aziende individuate con matricola o denominazione è possibile solo l’accredito su c/c;

- completare la causale già impostata con la dicitura “Rimborso voucher” aggiungendo il numero di protocollo della domanda di rimborso;
- inserire nella sezione “nomi/conti”, nei campi denominati TV9.50, TV19.00 e TV47.50, rispettivamente il numero dei voucher da € 9,50, da € 19,00 e da € 47,50 oggetto del rimborso. Il risultato del prodotto dei numeri inseriti con il rispettivo valore deve essere uguale alla cifra inserita nel campo “importo”;
- eseguire la quadratura della collezione (opz.5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6 bis da trasmettere all’Ufficio ragioneria di Sede.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della procedura “Pagamenti Vari” si rimanda al manuale operativo reperibile al seguente indirizzo intranet:

http://intranet.inps – Utilità – Manuali, software e documentazione - Prestazioni non pensionistiche - Pagamenti Vari.
A2. Istruzioni contabili

In considerazione del fatto che gli adempimenti contabili relativi alla riscossione e al pagamento dei voucher sono accentrati presso la Direzione generale le Sedi interessate, effettuato il rimborso secondo le modalità specificate nei punti precedenti, provvederanno a trasferire il relativo importo alla Direzione generale stessa mediante mod. SC 10/R.
In tale modello deve essere riportata la seguente causale: “Rimborso voucher ai committenti per lavoro occasionale di tipo accessorio” con l’indicazione distinta del numero dei voucher rimborsati a seconda che il loro controvalore sia pari a € 9,50, a € 19,00 o a € 47,50 (tali dati sono ricavabili dal documento di totalizzazione prodotto dalla procedura “Pagamenti vari”) in maniera tale che possa essere correttamente determinato l’importo da reintroitare a titolo di rimborso spese a favore dell’Istituto.
Gli estremi del mandato di pagamento devono essere riportati sulla domanda e sui voucher oggetto di rimborso.


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B. Smarrimento o furto di voucher
Con l’occasione si forniscono indicazioni per la gestione dei casi di smarrimento o di furto di voucher cartacei, occorsi sia a committenti sia a prestatori.
In via preliminare si precisa che l’utente dovrà presentare denuncia alla competente autorità.

In caso di furto o smarrimento occorso ad un prestatore si procede nel seguente modo:

1. Il prestatore comunica alla sede il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
2. la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher in questione tramite l’invio di una segnalazione alla casella di posta dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , allegando la denuncia del prestatore;
3. i voucher su richiesta effettuata a livello centrale vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto corrente postale previsto per il lavoro occasionale accessorio;
4. la sede attende la comunicazione relativa allo storno dell’importo;
5. la sede emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore, utilizzando la collezione nella procedura dei “Pagamenti vari”, e provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale con mod. SC10/R nel quale deve essere riportata la seguente causale: “pagamento per voucher smarriti o rubati”;
6. la sede comunica alla casella di posta dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. l’emissione del bonifico e l’esito della riscossione.

In caso di furto o smarrimento occorso ad un committente si procede secondo le operazioni indicate fino al punto 4. A seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei nuovi voucher, registrandoli in procedura di gestione in sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione al versamento originario. In tal caso, infatti, non è previsto il riaccredito dell’importo da parte di Poste.

C. Contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito

Il comma 1-bis dell’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni prevede che in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

In questo caso i lavoratori fruiscono tuttavia di contribuzione figurativa, legata alla prestazione di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale che percepiscono. In tali situazioni la norma sopra citata prevede pertanto che “l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 88 del 9 luglio 2009 (punto 4) sull’argomento, si fa presente che la quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del buono (1,3 € per ogni buono da 10 €) non verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma andrà a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione figurativa. La somma affluirà pertanto alla gestione INPS a cui carico è posta la contribuzione figurativa (la gestione prestazioni temporanee per quanto riguarda i beneficiari di integrazioni salariali ordinarie e disoccupazione ordinaria, la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno per i beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, indennità di mobilità e prestazioni di disoccupazione speciale).


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Aggiornamenti procedura di gestione

Per consentire un servizio più diretto e immediato agli utenti e una gestione più completa e autonoma da parte delle Sedi, si informa che è stata pubblicata una nuova versione della procedura da utilizzare per la ‘Registrazione dei datori di lavoro/lavoratori’, che presenta alcuni aggiornamenti relativi a:
· Gestione Partita Iva associata a persone fisiche (ditte individuali)

· Richiesta facoltativa assegnazione INPS Card da parte del prestatore

· Nuova comunicazione a Poste per variazione indirizzo di residenza

· Funzione "Gestione Deleghe"

· Modifica sul massimale per prestatore su base annua.


Il manuale aggiornato della procedura intranet può essere scaricato collegandosi al sito di supporto:

http://intranet.inps/Intranet/portale_documenti/LavoroOccasionaleAccessorio/Documenti/INPS-POA-PEA_Intranet_User_Manual.pdf


1.Gestione Partita Iva associate a persone fisiche (ditte individuali)


E’ stata inserita una funzionalità che consente l’iscrizione di committenti tramite partita IVA.

2.Richiesta facoltativa assegnazione INPS Card da parte del prestatore

E’ stata prevista una nuova funzionalità che consente, su richiesta del prestatore, di scegliere la modalità di pagamento desiderata, tramite ricevimento dell’INPS card o tramite lettera di bonifico domiciliato.


3.Variazione indirizzo del prestatore

Con la nuova funzionalità, la sede può autonomamente procedere alla variazione dell’indirizzo presso il quale il prestatore vuole ricevere le comunicazioni e la documentazione relativa alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio (Inps card, lettera di bonifico domiciliato).


4.Funzione ‘Gestione delle deleghe’

E’ stata proceduralizzata anche la gestione delle deleghe, prevalentemente per l’utilizzo della procedura telematica da parte dei committenti di natura giuridica. La funzionalità relativa alla gestione delle deleghe sarà accessibile dalla procedura di gestione del lavoro occasionale. Per le indicazioni tecniche si rimanda al manuale utente Intranet.
L’abbinamento tra delegante e delegato ad operare per l’acquisto di buoni lavoro per lavoro occasionale di tipo accessorio deve essere richiesto alla direzione provinciale con una specifica domanda, utilizzando il modulo predisposto (allegato 2, pubblicato in Intranet, voce utilità, modulistica, sezione ‘Aziende e contributi’).


5.Limite economico per prestatore su base annua

Con il rilascio della procedura aggiornata, si è provveduto ad azzerare il ‘contatore’ relativo al limite economico riferito al prestatore; pertanto è possibile procedere all’operazione di consuntivazione anche per i prestatori che nell’anno 2009 avevano raggiunto il limite economico dei 5.000 € netti per singolo committente.


Pertanto per le operazioni di variazione dell’indirizzo del prestatore e di gestione delle deleghe non è più necessario rivolgersi al gruppo di lavoro a livello centrale.


Il Direttore Generale
Nori

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