Eureka Previdenza

Messaggio 28997 del 18 novembre 2010

Oggetto: gestione delle istanze di pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione, da parte dei datori di lavoro, delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001. Indicazioni integrative.

Testo
Con messaggio n. 18529 del 13.07.2010, di recepimento dell’interpello ministeriale n. 9/2010, è stato evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 del d.l. 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980, il datore di lavoro anticipa per conto dell’Inps le indennità in oggetto, e che i lavoratori in favore dei quali l’Inps deve provvedere al pagamento diretto delle indennità medesime sono soltanto quelli previsti al comma 6 del menzionato art. 1, oltre i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine (circolare n. 119 del 21 maggio 1980).

Al riguardo, le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota del 05.11.2010 n. prot. 25/I/0018630, consentono di individuare i seguenti casi nei quali - essendo stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest’ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta:

1. ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);

2. ipotesi in cui l’Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;

3. ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;

4. ipotesi in cui l’omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata;

5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.

Il pagamento diretto è effettuato, secondo le regole ordinarie, dalla Struttura Inps territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore interessato.

Prima di procedere al pagamento della prestazione richiesta, occorrerà tuttavia effettuare i seguenti specifici adempimenti.

Anzitutto è necessario accertare la situazione, tra quelle suindicate, nella quale versa il datore di lavoro venuto meno all’obbligo di anticipazione.

Qualora si accerti che la mancata anticipazione sia riconducibile ad un datore di lavoro in attività (ipotesi di cui al punto 5), occorrerà diffidare formalmente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) il datore stesso ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all’Inps, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, si provvederà a pagare direttamente l’indennità dovuta con la massima tempestività.

Qualora, invece, il datore di lavoro sia sottoposto a procedura fallimentare (ipotesi di cui al punto 1), il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, dovrà rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell’indennità richiesta; nel caso in cui l’insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore dovrà presentare all’Istituto la richiesta di stralcio del credito insinuato onde evitare il doppio pagamento della prestazione.

In tutte le altre ipotesi accertate (ipotesi di cui ai punti da 2 a 4), si dovrà procedere, invece, al pagamento della prestazione dovuta.

Si precisa che, in ogni caso, le indennità direttamente corrisposte dall’Inps dovranno essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate al medesimo titolo da parte del datore di lavoro: pertanto, al fine di ottenere il pagamento diretto, il lavoratore deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma per quel dato evento (malattia, maternità/paternità, permessi ex lege 104/92 o congedo straordinario). Qualora il datore di lavoro, invece, avesse provveduto ad anticipare una parte dell’indennità spettante, dovrà essere accertato l’importo corrisposto al lavoratore per l’evento in esame in modo da procedere direttamente alla liquidazione del saldo.

In ordine alle modalità di liquidazione, si dovrà operare secondo le procedure ordinariamente seguite nei caso di pagamento diretto stabilite dalla legge: pertanto, anche nelle ipotesi in esame, occorrerà fare riferimento ai dati retributivi contenuti in uniemens (circolari n. 94 del 22.07.2009 e n. 30 del 03.03.2010); in mancanza, i dati retributivi afferenti al periodo di interesse verranno richiesti al datore di lavoro ovvero all’interessato mediante copia della relativa busta paga. Da ultimo, i dati retributivi potranno essere individuati tramite accertamento ispettivo presso l’azienda.

Si rappresenta l’opportunità, nei casi in esame, di prendere utili accordi con gli Uffici interessati per il recupero degli importi indebitamente conguagliati ai titoli in questione e per le dovute segnalazioni alla Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispezione del lavoro) e all’Autorità giudiziaria.


Il Direttore Centrale
Ruggero Golino

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