Eureka Previdenza

Messaggio 6847 del 16 marzo 2011

Oggetto: Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 57955 del 14 marzo 2011. Concessioni di CIGS e Mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza per l’anno 2011.

Testo
AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI


OGGETTO: Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 57955 del 14 marzo 2011. Concessioni di CIGS e Mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza per l’anno 2011.

Si trasmette, in allegato, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 57955 del 14 marzo 2010 che all’articolo 1 autorizza, ai sensi dell’articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la proroga dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, relativamente all’anno 2011, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 e fino a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e per le imprese di vigilanza, con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

· euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
· euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

L’indennità di mobilità in questione spetta soltanto ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011 e dovrà essere corrisposta, nei limiti di durata stabiliti dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del Mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011.

Le Sedi dovranno provvedere a corrispondere il trattamento di mobilità, negli anzidetti limiti di durata, ai lavoratori licenziati negli anni precedenti dalle imprese esercenti attività commerciali, che occupino più di 50 addetti e fino a 200, utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 013, e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 014.

A favore dei lavoratori licenziati dalle predette imprese nel 2011, le Sedi dovranno provvedere ad effettuare il pagamento dell’indennità di mobilità, sempre negli anzidetti limiti di durata, e, a favore di quelli, cui è stato già corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione, dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità le anticipazioni concesse a tale titolo, semprechè naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell’indennità di mobilità.

Agli interessati spetta eventualmente l’assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l’accredito della contribuzione figurativa.

Ai sensi dell’art. 5 del decreto in esame l’INPS, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria prevista, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui sopra. La Direzione centrale PSR assicurerà il monitoraggio quindicinale della spesa e comunicherà tempestivamente ai Ministeri vigilanti l’andamento dei pagamenti relativi alle prestazioni ed i residui di finanziamento ancora disponibili.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità in parola, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione Centrale Contabilità e Bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ruggero Golino)

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