Eureka Previdenza

Messaggio 14520 del 12 luglio 2011

Oggetto: Sospensione dell’indennità di mobilità per lavoro dipendente agricolo.

Testo
Si fa seguito al messaggio n. 11560 del 26/5/2011 – punto 5 – per fornire ulteriori istruzioni.
È stato riscontrato che alcuni beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, durante il periodo di fruizione della stessa, hanno ricevuto l’indennità di disoccupazione agricola.
Ciò si è verificato perché a detti lavoratori, che hanno sottoscritto un contratto di lavoro dipendente nel settore dell’agricoltura con la qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, le Strutture territoriali, che hanno in gestione le domande di mobilità ordinaria, hanno inserito nella relativa procedura la sospensione corrispondente all’intero periodo del contratto sottoscritto.
In tal modo la domanda di indennità di disoccupazione agricola, presentata l’anno successivo, per le giornate di mancata occupazione nell’ambito del contratto di lavoro agricolo, è stata accolta determinando di conseguenza per i lavoratori:
la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola con relativo accredito dei contributi figurativi;
l’ampliamento del periodo di percezione dell’indennità di mobilità ordinaria dovuto allo slittamento, ex art. 8, commi 6 e 7, della Legge n. 223 del 1991.
Ciò ha comportato, in tali situazioni in cui il contratto di lavoro agricolo si collochi all’interno del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, l’erogazione indebita dell’indennità di disoccupazione agricola: l’art. 7, comma 8, della Legge n. 223 del 1991 stabilisce, infatti, espressamente, che “l’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione…”.
Al riguardo si precisa, pertanto, che la sospensione dell’indennità di mobilità da inserire nella procedura DS-WEB dovrà riguardare, esclusivamente, le giornate di lavoro effettivo svolte nel periodo del contratto a tempo determinato nel settore agricolo. Ne consegue che la data di inizio del periodo di sospensione coinciderà con quella del contratto e la data finale dovrà essere ricavata aggiungendo a detta data iniziale le giornate effettivamente lavorate in agricoltura.
In particolare, per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare presentate da lavoratori che si trovino nelle suddette situazioni, dal calcolo della prestazione dovrà risultare:
La reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola adeguatamente motivata e completa, con l’indicazione, cioè dei motivi specifici di reiezione;
l’eventuale erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per le sole giornate di effettivo lavoro agricolo.
Gli esiti della definizione della domanda (reiezione della indennità di disoccupazione agricola ed eventuale accoglimento dell’assegno per il nucleo familiare) dovranno essere comunicati all’operatore incaricato della definizione delle domande di indennità di mobilità per consentirne l’erogazione esclusivamente per i periodi di mancata occupazione all’interno del contratto di lavoro nel settore agricolo e il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare eventualmente richiesto e spettante.
Con messaggio n. 13057 del 17/06/2011 sono state fornite istruzioni sulle modalità operative da seguire per filtrare le pratiche interessate da presenza di indennità di mobilità e per inserire le giornate da detrarre per ottenere gli esiti suddetti.
Nei casi in cui, invece, il contratto di lavoro agricolo si collochi al di fuori del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, permane il diritto all’indennità di disoccupazione agricola qualora sussistano i presupposti (requisiti e capienza) per l’erogazione dell’indennità medesima.
Ad esempio, un lavoratore che sia cessato dalla fruizione dell’indennità di mobilità in corso d’anno e successivamente svolga attività con la qualifica di operaio agricolo, avrà diritto all’indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali o ridotti qualora:
- risulti iscritto negli Elenchi nominativi per un numero di giornate sufficiente a garantire il requisito contributivo;
- possa fare valere la prevalenza di attività di lavoro dipendente nel settore agricolo;
- residuino nell’anno giornate indennizzabili.


Il Direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito
Ruggero Golino

 

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