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L'assegno ordinario di invalidità
Requisiti per il diritto
Requisiti contributivi
(art. 4, commi 1, 2 e 3) (Circolare 262/84)
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9, n. 2), del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.
La verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n.222/1984 nel quinquennio precedente la domanda di assegno o pensione d'inabilità va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione.
Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda (circ.8/1998 e circ.171/1989).