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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione di anzianità
Disciplina vigente dal 1° gennaio 2009
(circ.108/2008)
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le disposizioni in esame non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.
Parimenti sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina (v. circolare n. 55 del 8 marzo 2001).
Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.