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La pensione supplementare
Pensione supplementare e AOI
Si precisa che l’assegno ordinario d’invalidità, pur considerandone le peculiarità, rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito delle prestazioni pensionistiche (msg.24536/2006).
Pertanto i titolari di assegno d’invalidità hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile, che, relativamente agli iscritti alla gestione separata, nonché agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria privi di anzianità contributiva nell’assicurazione medesima al 1° gennaio 1996, è stabilita dall’ articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Peraltro, poiché il diritto alla pensione supplementare è collegato alla titolarità di un altro trattamento pensionistico, la revoca o la mancata conferma dell’assegno ordinario d’invalidità, comportano la conseguente revoca della pensione supplementare. Si invitano, pertanto, tutte le Sedi dell’Istituto a porre attenzione nei casi di revoca o mancata conferma di un assegno ordinario di invalidità, verificando che all’interessato non sia stata precedentemente liquidata una pensione supplementare. In caso affermativo si dovrà procedere alla revoca della pensione supplementare medesima. "