Eureka Previdenza

Decreto legge 267 del 30 giugno 1972

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.
Vigente al: 1-12-2013
TITOLO I
Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali,
rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in
favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di apportare miglioramenti ad
alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per la pubblica istruzione e per la
sanita';

Decreta:
Art. 1.

A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli
aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data
3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:
lire 30.000 mensili per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;
lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni
di eta'.
Art. 2.

A decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di
cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevato a lire
234.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal
primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
nella misura di L. 156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale
prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequazione
automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma
di detto articolo per i trattamenti minimi a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi.
I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella
stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni
sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti
dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.
Art. 2-bis.

((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro
familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4
agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia,
sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in
virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel
precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di
malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme,
i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto
1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla
corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione
sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara'
ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione
all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25
miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno)).
Art. 3.

((A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:
pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;
pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30
aprile 1968: 10 per cento)).
Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di
riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle
corrispondenti pensioni dirette.
Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1 maggio 1968, gia' riliquidate o da riliquidare in forma
retributiva con decorrenza anteriore al 1 luglio 1972.
Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano
sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo,
complessivamente spettante al 30 giugno 1972.
Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione
alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresi',
alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e degli articoli
50, 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino
temporalmente in data anteriore al 1 luglio 1972, anche se tali quote
siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.
Art. 4.

I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio
1972.
La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti
di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di
avvalersi della norma di cui al comma medesimo.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art.2-quinquies, comma 4) che
"E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485."
Art. 5.

((Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di
pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi,
spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella
misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le
quote di maggiorazione per la pensione diretta)).
Art. 6.

Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo
comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura
percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni
verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata
che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.((3))
I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono
ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei
trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con
futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta
disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle
seguenti misure:
a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge
o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione
di importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli
derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori,
all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 maggio 1975, n.128 (in
G.U. 1a s.s. 4/6/1975, n. 145) ha dichiarato "illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, nella parte
in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti
esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo
all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da
pensione."
Art. 6-bis.

((Con effetto dal 1 maggio 1969, dopo il secondo comma
dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo
sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969".))
TITOLO II
Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le
pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 7.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1971,
per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del
trattamento di quiescenza e' determinata con le norme vigenti alla
data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente decreto.
Art. 8.

Nei casi previsti dall'art. 7 per gli iscritti che, nell'ultimo
quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformita'
degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni dovute al
mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza, si prende a base la
media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai
servizi di diverse durate giornaliere, aggiornate al trattamento
economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e per gli
aumenti riferiti alla, data stessa. A tal fine i servizi si
considerano espressi in mesi interi, trascurando le frazioni di mese
non superiori a quindici giorni. Tale media, nei casi di cessazione
dal servizio anteriore al 1 gennaio 1975, e' computata sul periodo
intercorrente dal 1 gennaio 1970 alla data di cessazione.
Art. 9.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal
servizio a partire dal 1 gennaio 1972, la retribuzione annua
contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai
sanitari alla data di cessazione dal servizio, in relazione
all'elevazione della retribuzione stessa, stabilita dal successivo
art. 16, e' diminuita, anziche' della somma di lire 50.000 prevista
dagli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, di un
importo pari all'ammontare dell'indennita' integrativa speciale,
previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e
successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta
data di cessazione.
Art. 10.

Nei casi contemplati dall'art. 7 per gli iscritti alla Cassa
sanitari la quota a) del trattamento previsto dall'art. 3 della legge
26 luglio 1965, n. 965, qualora si tratti di pensione diretta di
privilegio, in nessun caso puo' essere inferiore al 50 per cento, ai
due terzi o al 90 per cento della retribuzione pensionabile riferita
alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermita'
ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta
alla seconda o alla prima categoria della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313.
Art. 11.

Nei casi previsti dall'art. 7 qualora la morte di titolare di
pensione diretta di privilegio della Cassa sanitari sia dovuta alla
stessa causa che ha dato origine alla pensione, il trattamento
originario e' scisso nella parte non eccedente il 50 per cento della
retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal
servizio e nell'eventuale parte che lo eccede. Nel caso di aumenti
intercorsi tra la data di cessazione dal servizio e la data di morte,
il trattamento in atto e' scisso proporzionalmente nelle due parti
corrispondenti. La prima parte e' riversibile per intero e l'altra
secondo le aliquote previste dal comma primo dell'art. 6 della legge
26 luglio 1965, n. 965.
La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di
morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al
comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto
privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal
servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.
Art. 12.

Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti che, al 1
luglio 1971, abbiano compiuto i cinquanta anni di eta' e che cessino
con un servizio utile di almeno quaranta anni spetta il trattamento
piu' favorevole tra quello determinato in base ai precedenti articoli
e quello derivante dall'applicazione delle norme preesistenti.
A tal fine quest'ultimo trattamento si considera aumentato del 20
per cento, per la parte di esso non comprensiva dell'eventuale
maggiorazione derivante dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.
Per le cessazioni dal servizio contemplate nel comma precedente, i
servizi od i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono
valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza
unicamente ai fini indicati alla lettera a) degli articoli 3 e 5
della legge 26 luglio 1965, n. 965. Il contributo di riscatto, per le
domande presentate posteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' determinato con l'applicazione delle norme
riportate nell'allegato A della citata legge del 1965, n. 965. A tal
fine, la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla
data di presentazione della domanda di riscatto, di cui al n. 1)
delle norme stesse, e' diminuita, anziche' di lire 50.000,
dell'importo indicato dall'articolo 3 determinato con riferimento
alla data della domanda.
Art. 13.

Per le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', corrisposte
dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal
servizio non posteriori al 30 settembre 19,70; l'importo annuo lordo
spettante a tale data e' aumentato, con effetto dal 1 ottobre 1970:
del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila
annue;
del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento,
rispettivamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio
anteriori al 1 gennaio 1958, dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965,
dal 1 luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire
ottocentomila.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione
del comma precedente si considera inferiore a lire 390.000 o
superiore a lire 780.000.
Ai titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni
dal servizio dal 1 ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono, a far
tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati
nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1
luglio 1965 al 30 settembre 1970.
Per le cessazioni dal servizio riguardante dai commi precedenti
qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima
categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di
riversibilita' di pensione diretta di privilegio di prima categoria,
nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa
che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti
dai commi predetti si applicano dopo aver apportato al rispettivo
trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.
Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli
importi delle pensioni considerati senza la eventuale maggiorazione
derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e
della legge 9 ottobre 1971, n. 824:

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione
dai commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500
lire.
((Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente
dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in
pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2
luglio 1972)).
Art. 14.

Con effetto dal 1 luglio 1971, in nessun caso l'importo annuo lordo
della pensione diretta e' inferiore a lire 455.000 e della pensione
indiretta e di riversibilita' a lire 416.000. L'importo annuo lordo
della pensione diretta di privilegio in nessun caso e' inferiore a
lire 715.000.
Art. 15.

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 1972, N.485))
Art. 16.

A partire dal 10 gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le
pensioni ai sanitari, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione
annua contributiva e' da comprendere l'intero importo dell'indennita'
integrativa speciale percepito in attivita' di servizio. Per quanto
concerne la valutazione dei servizi ai fini dell'accertamento dei
contributi e della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza sono estese le norme contenute nell'art. 10 della legge 26
luglio 1965, n. 965.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per lo iscritto alla Cassa
per le pensioni ai sanitari, qualora si tratti di iscrizione
obbligatoria decorrente da data anteriore al 1 gennaio 1948,
l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al
periodo decorrente da tale ultima data. Per l'iscritto alla Cassa
predetta non si applicano le norme contenute nell'articolo 31 della
legge 24 maggio 1952, n. 610.
Art. 17.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore del presente decreto, ai titolari di pensioni dirette di
privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono
estese, alle stesse condizioni e modalita', le norme contenute nella
legge 25 febbraio 1971, n. 95, per la parte contemplata dalle
seguenti lettere:
a) l'adozione delle nuove tabelle A, E, F e F1 indicate al primo
comma dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, anche ai fini
della determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di
coesistenza di piu' infermita' previsto dal secondo comma
dell'articolo stesso;
b) l'elevazione degli assegni di superinvalidita' alle nuove
misure indicate dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
c) la fissazione dell'unica misura annua di lire 444.000
dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria
con o senza assegni di superinvalidita' prevista dall'art. 3 della
legge 25 febbraio 1971, n. 95;
d) la sostituzione dell'assegno integratore per i figli di cui
all'art. 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con l'aumento a
titolo di integrazione del trattamento per la moglie e per i figli
previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
e) le nuove misure dell'indennita' per l'accompagnatore indicate
nell'art. 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
f) a favore dei grandi invalidi la concessione dello assegno
speciale annuo indicato dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1971, n.
95;
g) a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio di
prima categoria, la nuova misura dell'indennita' speciale annua
prevista dall'art. 14 della legge, 25 febbraio 1971, n. 95, derivante
dall'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.
Per i titolari di pensione diretta di privilegio in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la revisione della
classificazione delle mutilazioni ed infermita' precedentemente
attribuita, derivante dall'applicazione delle nuove tabelle indicate
alla lettera a) che puo' comportare il passaggio a categorie
intermedie tra la seconda e la prima o alla prima, nonche' la
concessione o variazione dell'assegno speciale annuo di cui alla
lettera f) si effettuano a domanda degli interessati.
TITOLO III
Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle
casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 18.

((Con decorrenza 1 gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31
dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e di riversibilita'
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio
1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue,
applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti
dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per
l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a
lire 5.000.000:
35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1 luglio
1965;
30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30
giugno 1968;
20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1968 al 30
giugno 1970)).
Art. 19.

A partire dal 1 gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua
contributiva e' da comprendere l'intero importo dell'indennita'
integrativa speciale percepito in attivita' di servizio.
A partire dalla predetta data, il contributo complessivo, per ogni
iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo
e di scuole elementari parificate e' pari al 18,50 per cento della
retribuzione annua contributiva, ripartito per il 13,20 per cento a
carico dello ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.
Art. 20.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal
servizio a partire dal 1 gennaio 1972, la retribuzione annua
contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio
all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate e' diminuita, anziche' della
somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio
1965, n. 965, dell'importo dell'indennita' integrativa speciale
previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni per l'anno solare in cui cade la predetta
data di cessazione.
Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in
applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge
1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, alla parte a) della
retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda
stessa e' apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.
Art. 21.

Il termine previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85,
concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale
addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello
della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31
dicembre 1976.
TITOLO IV
Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili
e dei sordomuti

Art. 22.

A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno
mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in
favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali
e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.
E', altresi', elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa
decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della
citata legge 30 marzo 1971, n. 118.
Art. 23.

A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per
i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000.
((A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a
favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio
1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000)).
Art. 23-bis.

((Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a
trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la
materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sara'
organicamente disciplinata con legge successiva.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e
dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo
conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:
INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni
INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni
INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni
Il conguaglio sara' effettuato annualmente sulla base delle
risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative
interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio
per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio)).
Art. 23-ter.

((L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito
dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente
sono considerati utili anche ai fini della determinazione della
misura delle pensioni ")).
Art. 23-quater.

((Con effetto dal 1 maggio 1969 il quinto comma dell'articolo 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo ")).
Art. 23-quinquies.

((Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo comma dell'articolo
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale".))
Art. 23-sexies.

((Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti
minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei
lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti
di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente
decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura
delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli
aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono
emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1
gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 )).
Art. 23-septies.

((Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia'
prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il
riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della
Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della
medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui
avra' effetto la legge di conversione del presente decreto)).
Art. 23-octies.

((I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilita'
dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai
lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa
per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i
contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere
nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel
CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega
personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno
stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o
di altri enti interessati)).
Art. 23-nonies.

((Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite
dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente
all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", puo', a richiesta, ottenere il
riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto "Rosa
Maltoni Mussolini".
Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno
presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per
riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i
benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal
servizio)).
Art. 23-decies.

((Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)).
Art. 23-undecies.

((I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso
Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo
della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle
norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti
minimi stessi)).
Art. 23-dudecies.

((Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3 del presente
decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire
30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico anche dei
superstiti ed eredi in sede di applicazione dei miglioramenti
previsti dallo stesso articolo)).
Art. 23-terdecies.

((Il termine indicato al secondo comma dell'articolo 50 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per altri due anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Art. 23-quattuordecies.

((All'articolo II della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' aggiunto
il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai
superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia ")).
Art. 23-quinquiedecies.

((Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa
tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari
versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione
prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488)).
Art. 23-sexiesdecies.

((Con effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle D) ed E) allegate alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle D) ed E)
allegate alla legge di conversione del presente decreto.
I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi
di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza
compresa tra il 10 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non
contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903)).
Art. 23-septiesdecies.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N.155))
Art. 23-octiesdecies.

((L'assorbimento della parte eccedente la misura delle quote di
maggiorazione delle pensioni a norma dell'articolo 46 - comma terzo -
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' effettuato a decorrere dal
mese successivo a quello di emissione dei nuovi certificati delle
pensioni meccanizzate a carico della assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti delle medesime.
La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che
conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti
ed ha effetto dal 1 gennaio 1971)).
Art. 23-noniesdecies.

((Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, all'articolo 46
dello stesso decreto e' inserito, dopo il penultimo comma, il
seguente:
"La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente,
contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato
l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente
articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto
decorso il suddetto termine di 180 giorni")).
Art. 23-vicies.

((Con effetto dal 1 luglio 1972 e' soppresso l'ultimo comma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403)).
Art. 23-semel et vicies.

((All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio
1952 ")).
TITOLO V
Disposizioni finanziarie

Art. 24.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2
del presente decreto, l'apporto dello Stato al fondo sociale,
indicato nella tabella A allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' elevato di lire 219 miliardi, ripartito in ragione di lire 33
miliardi per l'anno 1972 e di lire 62 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1973 al 1975.
In relazione al disposto del precedente comma, la somma di lire
2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della citata
legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi
e, conseguentemente, il terzo comma dell'art; 3 della stessa legge
sostituito dal seguente:
"All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo
1970-1975 si provvede:
per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le
previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori
entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le
disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art.
6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso
straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro
e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui
da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o
attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali
certificati di credito".
Art. 25.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 23 del
presente decreto, valutato, rispettivamente, per l'anno finanziario
1972, in lire 11.600 milioni ed in lire ((815 milioni)) , si provvede
mediante corrispondenti riduzioni del Fondo inscritto al capitolo n.
3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR -
MALAGODI - Coppo -
TAVIANI - SCALFARO -
GASPARI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 119. - VALENTINI
TABELLA A
Coefficienti da applicare alla pensione teorica nei casi previsti
dall'art. 15

=====================================================================
| Coefficienti relativi | | Coefficienti relativi
Servizio | ad un aumento del | Servizio | a un aumento del
utile | servizio utile pari a: | utile |servizio utile pari a:
(anni) |-----------|------------| (anni) |-----------|----------
| 7 anni | 10 anni | | 7 anni | 10 anni
----------|-----------|------------|----------|-----------|----------



| | | | |
| | | | |
5 | | 3,67083 | 28 | 1,49731 | 1,76106
6 | | 3,27530 | 29 | 1,48850 | 1,74999
7 | | 2,99110 | 30 | 1,48222 | 1,73966
8 | 2,16685 | 2,77831 | 31 | 1,47460 | 1,72798
9 | 2,05926 | 2,61390 | 32 | 1,46955 | 1,71954
10 | 1,97140 | 2,48304 | 33 | 1,46294 | 1,70935
11 | 1,90181 | 2,37675 | 34 | 1,45673 | 1,70230
12 | 1,84435 | 2,28866 | 35 | 1,45304 | 1,69589
13 | 1,79593 | 2,21465 | 36 | 1,44758 | 1,68748
14 | 1,75320 | 2,14920 | 37 | 1,44457 | 1,68211
15 | 1,71811 | 2,09782 | 38 | 1,44190 | 1,67723
16 | 1,68573 | 2,04843 | 39 | 1,43533 | 1,67041
17 | 1,65925 | 2,00748 | 40 | 1,43318 | 1,66633
18 | 1,63612 | 1,97164 | 41 | 1,43129 | 1,65746
19 | 1,61377 | 1,93995 | 42 | 1,42756 | 1,63871
20 | 1,59384 | 1,90948 | 43 | 1,42611 | 1,61208
21 | 1,57765 | 1,88413 | 44 | 1,41836 | 1,57526
22 | 1,56334 | 1,86168 | 45 | 1,40405 | 1,53310
23 | 1,54847 | 1,84137 | 46 | 1,38290 | 1,48504
24 | 1,53697 | 1,82317 | 47 | 1,35282 | 1,42642
25 | 1,52471 | 1,80435 | 48 | 1,31799 | 1,36199
26 | 1,51533 | 1,78936 | 49 | 1,27605 | 1,30192
27 | 1,50691 | 1,77576 | 50 | 1,22684 | 1,24234



Nota: I coefficienti risultano dal rapporto avente per numeratore
il prodotto dei coefficienti delle tabelle I e II, unite alla legge 3
maggio 1967, n. 315, relativi al servizio gia' utile, espresso in
anni interi considerato con la maggiorazione di 7 o 10 anni e per
denominatore l'analogo prodotto riferito al solo servizio utile.

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