Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Mobilità anticipata Associarsi in cooperativa
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 3955
Indennità di mobilità anticipata
Associarsi in cooperativa
L'assicurato in mobilità che decida di associarsi in cooperativa può chiedere o meno l'anticipo dell'indennità di mobilità. (circ. n.67 del 14/4/2011 )
ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA SENZA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Se il lavoratore decide di aderire alla cooperativa senza chiedere l'indennità di mobilità in unica soluzione, instaurando quindi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione , si applicano le norme previste per la mobilità ordinaria.
Se assunto a tempo indeterminato alla cooperativa spettano le agevolazioni previste dalla legge (L.223/91 art.8 c.2 e 4 e art. 25 c. 9)
ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA CON RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Per la natura stessa dell' associazione in cooperativa, al lavoratore che ha richiesto la mob antic , e che abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la stessa coop, non si applica la norma prevista dall'articolo 7 c. 5 L223/91 (restituzione dell'anticipazione).
Al contrario il lavoratore sarà tenuto a restituire l'antic/mobil se instaurerà rapporti subordinati con datori di lavoro diversi dalla cooperativa stessa.
Poiché il lavoratore che si sia avvalso della facoltà di chiedere l'anticipazione dell'indennità viene cancellato dalle liste di mobilità, alla cooperativa NON SPETTANO le agevolazioni previste dalla L.223/91 art.8 c.2 e 4 e art. 25 c. 9) nonché gli incentivi previsti dal DL 4/1998 (convertito nella L.52/1998 ) e dal DL 185/2008 art. 19 c.13.
N.B.: I lavoratori che hanno scelto questa opzione non potranno essere posti in mobilità, dalla cooperativa stessa, prima che siano trascorsi 24 mesi dalla corresponsione dell'anticipazione.