Eureka Previdenza

Salvaguardia

Terza salvaguardia - 10.130

Iscritti alla gestione dipendenti pubblici

msg.12998/2013

Ad integrazione del messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013, con il quale sono state fornite le indicazione operative relative alla salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il presente messaggio si forniscono le modalità operative specifiche per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Il Decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disciplinato le modalità di attuazione della salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il citato decreto ha previsto che l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore.

Tutte le domande devono essere presentate entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro il 25 settembre 2013.

1. Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lettera a)).

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in 2.560 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.

I lavoratori in parola devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora i lavoratori di che trattasi non siano in grado di produrre l'accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Le Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare l’accoglimento delle istanze presentate dagli iscritti Inps - Gestione dipendenti pubblici alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’Inps Gestione dipendenti pubblici(Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Sarà cura dell’Ufficio I della D.C. Previdenza, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei tali soggetti nel monitoraggio, fornire alla Direzione Centrale Pensioni ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. «salvaguardia».

2.Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 231, lettera c)).

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 5.130 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

L’articolo 3, comma 2, del D.I. del 22 aprile 2013 stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 5 del D.I. del 22 aprile 2013 ha disposto che gli stessi devono presentare alle Direzioni Territoriali del Lavoro istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, corredata dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.

Si precisa che i lavoratori di cui al presente punto, rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.

Le Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare l’accoglimento delle istanze presentate dagli iscritti Inps - Gestione dipendenti pubblici alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’Inps Gestione dipendenti pubblici (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Sarà cura dell’Ufficio I della D.C. Previdenza, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei tali soggetti nel monitoraggio, fornire alla Direzione Centrale Pensioni ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. «salvaguardia».

3. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 231, lettera b)).

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 1.590 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:

- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

- anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;

- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto altresì quanto segue.


I lavoratori di che trattasi devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013).

Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), utilizzando il modello AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

4.Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (articolo 1, comma 231, lett. d)).

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 850 unità.


Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:

- dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza deltrentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013.

Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.

a) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).

Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della D.C. Previdenza dell’ex Inpdap (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), utilizzando il modello AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Salvaguardia

Terza salvaguardia - 10.130

Il Decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, ha disciplinato le modalità di attuazione della salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il citato decreto ha previsto che l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore, che di seguito si anticipano, in attesa della imminente pubblicazione del messaggio illustrativo dell intero decreto.

Tutte le domande devono essere presentate entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro il 25 settembre 2013.

Salvaguardia

Terza salvaguardia - 10.130

Lavoratori cessati entro il 30 settembre 2012 e in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A

(msg.12577/2013)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.560 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
I predetti lavoratori dovranno maturare i requisiti utili al trattamento pensionistico durante i predetti periodi di fruizione dell’indennità di mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.


Criterio ordinatorio

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.


Casi di sospensione dell’indennità di mobilità
Al riguardo occorre differenziare le sospensioni a seconda che trattasi di mobilità ordinaria oppure mobilità in deroga.
Nella mobilità ordinaria, attese le disposizioni previste nell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, si verifica sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione; pertanto, quest’ultimo potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute alla data del 28 maggio 2013 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale del 22 aprile 2013).
Nella mobilità in deroga, i periodi di sospensione non determinano l’effetto dello slittamento del periodo di fruizione e pertanto non ha rilievo la data di pubblicazione del citato decreto.


Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.
I lavoratori in parola devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora i lavoratori di che trattasi non siano in grado di produrre l'accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Le DTL competenti dovranno trasmettere all’INPS, entro 45 giorni dall’acquisizione, le istanze di che trattasi - corredate di tutta la documentazione richiesta - con le modalità illustrate nel successivo punto.


Commissioni competenti istituite presso le DTL
L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
La partecipazione alle Commissioni di cui sopra, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Si rammenta che dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

In base alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.I. 22 aprile 2013, le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.

Avverso i provvedimenti delle Commissioni, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato articolo 7, gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

Terza salvaguardia - 10.130

Tipologie dei lavoratori e criteri di Salvaguardia

(circ.76/2013)

La Legge di Stabilità 2013 prevede, a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati (10.130 unità) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:


CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.

- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

- conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).


L’articolo 9 del citato decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 10.130 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 231, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

Tipologia di soggetti

Contingente numerico

- lavoratori  collocati in mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231

2.560

- prosecutori volontari, lettera b) del comma 231 aumentato di 6000 unità dall'art.1 comma 191 della legge 147/2013

1.590 + 6.000

- lavoratori cessati, lettera c) del comma 231

5.130

- prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231

850

TOTALE

10.130 + 6.000

Salvaguardia

Terza salvaguardia - 10.130

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

(art. 1, comma 231, lettera b) (msg.12577/2013)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 1.590 unità (aumentato di 6000 unità dall'art.1 comma 191 della legge 147/2013).
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:

  1. possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
  2. anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
  3. perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari.


Autorizzazioni ai versamenti volontari per periodi di lavoro part-time e/o sospensione del rapporto di lavoro
Si rammenta che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 2012 e punto 2.3 del messaggio n. 4678 del 2013).


Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto altresì quanto segue.

I lavoratori di che trattasi devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013).
Le istanze devono essere inoltrate in modalità telematica.
Al riguardo, si richiama il messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013.
In particolare, è stato precisato che “i due moduli, AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione) e AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria), allegati al presente messaggio, sono pubblicati nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it). Gli stessi sono scaricabili, compilabili e possono essere presentati alla sede INPS di competenza tramite:

  1. l’applicazione “Invia moduli on-line” presente sempre nella sezione “MODULI”, da parte del cittadino in possesso di PIN dispositivo;
  2. Ente di Patronato, mediante i “Servizi per i Patronati” -> sezione Servizi -> ModulisticaOnLine;
  3. posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede INPS di competenza. Gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono pubblicati nella sezione “Le Sedi INPS”, presente nella pagina iniziale del sito dell’INPS”.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.


Attività delle Sedi territoriali competenti
Alle Sedi verranno fornite le posizioni dei prosecutori volontari esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, al fine di informarli della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare all’INPS istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera c) del presente punto.
Per questa particolare categoria a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo (vedi msg.14804/2013 e msg.12998/2013 per i dipendenti pubblici).
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.


Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia
Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al presente punto nonché del reddito che consente ai medesimi il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.
Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria a condizione che:

  1. possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
  2. anche se abbiano svolto qualsiasiattività lavorativa, a prescindere da qualsiasi reddito, dopo la predetta autorizzazione ed entro il 4 dicembre 2011;
  3. anche se dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data, un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività non superiore a euro 7.500.
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